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Decisione

14.2013.19

Fallimento confermato in assenza dell'estinzione del debito o deposito presso un'autorità giudiziaria, rispettivamente di ritiro della domanda di fallimento

19 febbraio 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per

il mancato pagamento di fr. 7'245.05 oltre accessori, dedotti eventuali

acconti.

B. All’udienza di discussione del 5 dicembre 2012 la convenuta si è

opposta all’istanza, sostenendo di essere intenzionata a pagare i suoi debiti

entro breve termine.

C. Con decisione del 10 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dall’11 gennaio 2013

alle ore 10.00.

D. Con

il reclamo RE 1 asserisce di volere far fronte a tutti i suoi debiti.

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro

dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità

giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il

debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova

per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello,

di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010,

n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;

Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes

gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Nel presente

caso, la reclamante ha unicamente espresso la sua volontà di far fronte ai suoi

debiti, senza tuttavia dimostrare di avere estinto il debito oggetto

dell’esecuzione in esame (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né di avere depositato

l’importo dovuto presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della

creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF). D’altro canto quest’ultima non ha

ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF). Ne consegue che

non risultando adempiuto nessuno dei presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF,

il fallimento di RE 1 non può essere annullato.

In via

abbondanziale si osserva che neppure il requisito della solvibilità risulta ossequiato.

Dall’estratto dell’UE di Lugano al 18 febbraio 2013 si evince infatti che nei

confronti della reclamante sono pendenti 9 procedure esecutive per un importo

complessivo di fr. 38'568.10. Determinante è che nel corso del 2012 nei

confronti della convenuta, oltre che nella procedura in oggetto, sono state

emesse 3 ulteriori comminatorie di fallimento e che in due altre procedure sono

stati emessi attestati di carenza di beni, il che porta a ritenere che la

reclamante non è in grado di far fronte ai suoi impegni. Va poi rilevato, per

quel che riguarda l’intenzione dell’escussa di saldare i suoi debiti entro

breve, che la solvibilità - così come i predetti presupposti di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1-3 LEF - va resa verosimile entro il termine di ricorso.

Le

precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria della

convenuta non sta migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per

pagare i suoi debiti. Nel caso di specie si può affermare che la sua incapacità

di pagamento appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne

discende che nemmeno il presupposto della solvibilità può essere considerato

reso verosimile.

2.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va

nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv. 1 CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

giovedì

21 febbraio 2013 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di

RE 1.

3. Notificazione:

- RE 1, __________;

- CO 1, __________;

- Ufficio esecuzione di Lugano,

Lugano;

- Ufficio fallimenti di Lugano,

Viganello;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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