14.2013.19
Fallimento confermato in assenza dell'estinzione del debito o deposito presso un'autorità giudiziaria, rispettivamente di ritiro della domanda di fallimento
19 febbraio 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2013.19
Data decisione, Autorità:
19.02.2013, CEF
Titolo:
Fallimento confermato in assenza dell'estinzione del debito o deposito presso un'autorità giudiziaria, rispettivamente di ritiro della domanda di fallimento
DEPOSITO
FALLIMENTO
FALLIMENTO SOCIETÀ
PAGAMENTO
RECLAMO
RITIRO DELLA DOMANDA
SOLVIBILITÀ
art. 172 cpv. 2 cf. 1 LEF
art. 172 cpv. 2 cf. 2 LEF
art. 172 cpv. 2 cf. 3 LEF
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2013.19
Lugano
19 febbraio
2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di fallimento promossa con istanza del 20 settembre 2012 da
CO 1
contro
RE 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza del 10 gennaio 2013 (__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di RE 1, __________, a far tempo da venerdì 11 gennaio 2013 alle ore
10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo del 21 gennaio 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che il reclamo non è stato intimato all’istante;
preso atto che con decreto presidenziale del 24
gennaio 2013 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per
il mancato pagamento di fr. 7'245.05 oltre accessori, dedotti eventuali
acconti.
B. All’udienza di discussione del 5 dicembre 2012 la convenuta si è
opposta all’istanza, sostenendo di essere intenzionata a pagare i suoi debiti
entro breve termine.
C. Con decisione del 10 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dall’11 gennaio 2013
alle ore 10.00.
D. Con
il reclamo RE 1 asserisce di volere far fronte a tutti i suoi debiti.
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro
dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità
giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il
debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova
per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello,
di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010,
n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;
Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes
gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Nel presente
caso, la reclamante ha unicamente espresso la sua volontà di far fronte ai suoi
debiti, senza tuttavia dimostrare di avere estinto il debito oggetto
dell’esecuzione in esame (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né di avere depositato
l’importo dovuto presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della
creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF). D’altro canto quest’ultima non ha
ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF). Ne consegue che
non risultando adempiuto nessuno dei presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF,
il fallimento di RE 1 non può essere annullato.
In via
abbondanziale si osserva che neppure il requisito della solvibilità risulta ossequiato.
Dall’estratto dell’UE di Lugano al 18 febbraio 2013 si evince infatti che nei
confronti della reclamante sono pendenti 9 procedure esecutive per un importo
complessivo di fr. 38'568.10. Determinante è che nel corso del 2012 nei
confronti della convenuta, oltre che nella procedura in oggetto, sono state
emesse 3 ulteriori comminatorie di fallimento e che in due altre procedure sono
stati emessi attestati di carenza di beni, il che porta a ritenere che la
reclamante non è in grado di far fronte ai suoi impegni. Va poi rilevato, per
quel che riguarda l’intenzione dell’escussa di saldare i suoi debiti entro
breve, che la solvibilità - così come i predetti presupposti di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1-3 LEF - va resa verosimile entro il termine di ricorso.
Le
precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria della
convenuta non sta migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per
pagare i suoi debiti. Nel caso di specie si può affermare che la sua incapacità
di pagamento appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne
discende che nemmeno il presupposto della solvibilità può essere considerato
reso verosimile.
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va
nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
giovedì
21 febbraio 2013 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di
RE 1.
3. Notificazione:
- RE 1, __________;
- CO 1, __________;
- Ufficio esecuzione di Lugano,
Lugano;
- Ufficio fallimenti di Lugano,
Viganello;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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