Lexipedia

Decisione

14.2013.190

Rigetto definitivo dell'opposizione. Fatto nuovo inammissibile

30 ottobre 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

di conseguenza dichiarato inammissibile;

che gli oneri processuali in

esito al presente giudizio andrebbero posti a carico dell’insorgente, siccome

Considerandi

parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OLTEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data a la particolarità della

fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è patrocinato, si prescinde

eccezionalmente dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Non si prelevano spese.

3. Notificazione a:

-

;

-

Comunicazione alla Giudicatura di

pace __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché

il valore litigioso della vertenza, di fr. 50.-, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).