14.2013.190
Rigetto definitivo dell'opposizione. Fatto nuovo inammissibile
30 ottobre 2013Italiano3 min
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Incarto n.
14.2013.190
Lugano
30 ottobre 2013
FP/b/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 21
ottobre 2013 da
RE
1
contro
la decisione emanata il 14 ottobre 2013 dal Giudice di pace __________ nella
causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n.
66/Def/13) promossa nei suoi confronti con istanza del 10 settembre 2013
dallo
__________
rappresentato
dal __________
esaminati
gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con decisione del 14 ottobre
2013 il Giudice di pace __________, in accoglimento dell’istanza 10 settembre 2013
dello __________, ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata da RE 1
contro il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti __________, notificatogli per mancato pagamento della somma di fr.
50.- oltre accessori relativa alla tassa sui cani per l’anno 2013;
che, secondo il primo giudice, la
decisione posta alla base dell’istanza, in quanto regolarmente notificata
all’escusso e passata in giudicato, costituisce titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione ex art. 80 LEF, decisione contro la quale la parte convenuta
non ha opposto alcuna valida eccezione liberatoria ex art. 81 cpv. 1 LEF non
avendo presentato osservazioni all’istanza entro i termini assegnatigli;
che contro il giudizio di prima
sede RE 1 è insorto con reclamo del 21 ottobre 2013, sostenendo per la prima
volta di avere saldato il debito posto in esecuzione come comprovato dal
documento bancario annesso riportante i dettagli della transazione bancaria
datata 4 luglio 2013 e sfociata nell’addebito del suo conto per la somma di fr.
50.- a favore della cassa cantonale;
che, ciò posto, RE 1 ha chiesto la cancellazione del precetto esecutivo in quanto non intende pagare due volte il
medesimo debito;
che a tali richieste non può essere
dato seguito;
che, secondo l’art. 326 cpv. 1
CPC, in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione
di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che fondato su nova non
consentiti dalla menzionata norma, il reclamo sfugge pertanto a disamina e va
Fatti
di conseguenza dichiarato inammissibile;
che gli oneri processuali in
esito al presente giudizio andrebbero posti a carico dell’insorgente, siccome
Considerandi
parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OLTEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data a la particolarità della
fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è patrocinato, si prescinde
eccezionalmente dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
-
;
-
Comunicazione alla Giudicatura di
pace __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacché
il valore litigioso della vertenza, di fr. 50.-, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).