14.2013.191
Fallimento. Pagamento del credito posto in esecuzione dopo la dichiarazione del fallimento. Solvibilità non resa verosimile
26 novembre 2013Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.191
Lugano
26 novembre 2013
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza del 25 luglio 2013 da
contro
RE
1,
patrocinato
dall’avv. PA 1 __________
istanza sulla quale il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 30 ottobre 2013 (SO.2013.3180) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento
di RE 1 __________, a far tempo da giovedì
31 ottobre 2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
4 rispettivamente integrazione dell’11 novembre 2013 ne postula
l’annullamento;
rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato, il suo
credito essendo
stato saldato;
preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 5
novembre 2013
al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento
di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'911.-- oltre accessori, dedotti
eventuali acconti.
B. All’udienza di
discussione del 16 ottobre 2013 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 30 ottobre
2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento
di RE 1 a far tempo dal 31 ottobre 2013 alle ore 10.00.
¨
D. Con il reclamo
rispettivamente con l’integrazione al reclamo RE 1 asserisce di avere saldato
l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta dell’Ufficio esecuzione di
Lugano del 4 novembre 2013 relativa al versamento di fr. 2'243.20 a saldo
dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante (doc. C). Il reclamante
rileva poi che la sua situazione finanziaria è peggiorata negli ultimi due anni
in seguito alle difficoltà incontrate nell’incasso delle sue fatture (doc. E).
L’esecuzione più importante, fatta spiccare da I__________ SA, per un importo
di fr. 157'610.05 si è ridotta in seguito a pagamenti e compensazioni con sue
pretese, a fr. 6'552.19 e sarà estinto a breve (doc. F e G). Ulteriori 5
esecuzioni, per le quali sono già state emesse le comminatorie di fallimento,
sono state completamente saldate l’11 novembre 2013 (doc. H). Un attestato di
carenza di beni del 4 giugno 2013 per un importo di fr. 254.30 è pure stato
pagato l’11 novembre 2013 (doc. H). Il reclamante osserva che, per evitare la
realizzazione di immobili oggetto di pignoramento, nel corso dei mesi di
gennaio e giugno 2013 sono stati versati all’UE di Lugano fr. 20'000.--
rispettivamente fr. 15'000.-- (doc. I) e che allo scopo di posticipare
ulteriormente la realizzazione sono stati presi accordi concreti per il
versamento a breve di un ulteriore acconto di fr. 25'000.--.
Considerandi
in
diritto:
1.
La decisione del giudice
del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo
il CPC. In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.
14.
pag. 347).
b) Nel caso in
esame, il reclamante ha prodotto una ricevuta del 4 novembre 2013 dell’UE di
Lugano relativa al versamento di fr. 2'243.20 a saldo dell’esecuzione n. __________
promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito
nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di fallimento,
il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio
esecuzione di Lugano al 26 novembre 2013 si evince che nei confronti del
reclamante sono pendenti 119 procedure esecutive per un importo complessivo di
fr.
686'587.33. Orbene, a prescindere dall’esecuzione promossa da I__________ SA
nel corso del 2010 per un importo iniziale di fr. 131'818.15, che secondo lo
scritto di quest’ultima si è ridotto a fr. 6'552.19 e dal pagamento delle esecuzioni
per le quali è stata emessa la comminatoria di fallimento così come di
ulteriori procedure, determinante è il numero elevato di esecuzioni promosse
nel corso degli ultimi due anni nei confronti del reclamante. Infatti nel 2012
ne sono state promosse 38 e nell’anno in corso già 47. Analizzando il predetto
estratto si evince poi che durante gli anni 2012 e 2013 per 36 esecuzioni è
stato eseguito il pignoramento di immobili, per 14 è stata presentata la
domanda di realizzazione, per una è stato inviato l’avviso d’incanto, per
un’ulteriore è stata presentata la domanda di proseguimento e che l’ammontare
complessivo di queste procedure supera di gran lunga gli importi di fr. 20’000.--
rispettivamente di fr. 15'000.-- versati all’Ufficio esecuzione per evitare asseritamente
la realizzazione di immobili. D’altro canto, che il reclamante abbia effettuato
ulteriori versamenti non risulta dagli atti. Decisivo è poi che le predette
esecuzioni sono in buona parte state promosse in seguito al mancato pagamento di
tasse e oneri sociali. Ciò porta a concludere che, nonostante a carico del
reclamante non vi siano attestati di carenza di beni, la sua situazione
finanziaria non sta sostanzialmente migliorando e che egli non dispone di
liquidità sufficiente nemmeno per il pagamento di imposte e oneri sociali. Anche
la lista dei clienti e degli incassi ancora pendenti, prodotta dal convenuto, nulla
cambia alla fattispecie, ritenuto che in merito all’incasso degli asseriti
crediti non vi è certezza alcuna, mentre la solvibilità deve essere resa
verosimile entro il termine di reclamo. Nel caso di specie si può affermare che
l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua
capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può
essere considerato reso verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può
essere annullato.
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto
sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a
carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il
fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
giovedì 28 novembre 2013 alle
ore 10.00.
2. La tassa di giustizia del
presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1.
3. Notificazione:
-,
-;
- Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
- Ufficio del Registro fondiario
del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).