Lexipedia

Decisione

14.2013.191

Fallimento. Pagamento del credito posto in esecuzione dopo la dichiarazione del fallimento. Solvibilità non resa verosimile

26 novembre 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento

di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'911.-- oltre accessori, dedotti

eventuali acconti.

B. All’udienza di

discussione del 16 ottobre 2013 nessuno è comparso.

C. Con decisione del 30 ottobre

2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento

di RE 1 a far tempo dal 31 ottobre 2013 alle ore 10.00.

¨

D. Con il reclamo

rispettivamente con l’integrazione al reclamo RE 1 asserisce di avere saldato

l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta dell’Ufficio esecuzione di

Lugano del 4 novembre 2013 relativa al versamento di fr. 2'243.20 a saldo

dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante (doc. C). Il reclamante

rileva poi che la sua situazione finanziaria è peggiorata negli ultimi due anni

in seguito alle difficoltà incontrate nell’incasso delle sue fatture (doc. E).

L’esecuzione più importante, fatta spiccare da I__________ SA, per un importo

di fr. 157'610.05 si è ridotta in seguito a pagamenti e compensazioni con sue

pretese, a fr. 6'552.19 e sarà estinto a breve (doc. F e G). Ulteriori 5

esecuzioni, per le quali sono già state emesse le comminatorie di fallimento,

sono state completamente saldate l’11 novembre 2013 (doc. H). Un attestato di

carenza di beni del 4 giugno 2013 per un importo di fr. 254.30 è pure stato

pagato l’11 novembre 2013 (doc. H). Il reclamante osserva che, per evitare la

realizzazione di immobili oggetto di pignoramento, nel corso dei mesi di

gennaio e giugno 2013 sono stati versati all’UE di Lugano fr. 20'000.--

rispettivamente fr. 15'000.-- (doc. I) e che allo scopo di posticipare

ulteriormente la realizzazione sono stati presi accordi concreti per il

versamento a breve di un ulteriore acconto di fr. 25'000.--.

Considerandi

in

diritto:

1.

La decisione del giudice

del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo

il CPC. In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano

adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova

autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,

2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.

14.

pag. 347).

b) Nel caso in

esame, il reclamante ha prodotto una ricevuta del 4 novembre 2013 dell’UE di

Lugano relativa al versamento di fr. 2'243.20 a saldo dell’esecuzione n. __________

promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito

nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di fallimento,

il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio

esecuzione di Lugano al 26 novembre 2013 si evince che nei confronti del

reclamante sono pendenti 119 procedure esecutive per un importo complessivo di

fr.

686'587.33. Orbene, a prescindere dall’esecuzione promossa da I__________ SA

nel corso del 2010 per un importo iniziale di fr. 131'818.15, che secondo lo

scritto di quest’ultima si è ridotto a fr. 6'552.19 e dal pagamento delle esecuzioni

per le quali è stata emessa la comminatoria di fallimento così come di

ulteriori procedure, determinante è il numero elevato di esecuzioni promosse

nel corso degli ultimi due anni nei confronti del reclamante. Infatti nel 2012

ne sono state promosse 38 e nell’anno in corso già 47. Analizzando il predetto

estratto si evince poi che durante gli anni 2012 e 2013 per 36 esecuzioni è

stato eseguito il pignoramento di immobili, per 14 è stata presentata la

domanda di realizzazione, per una è stato inviato l’avviso d’incanto, per

un’ulteriore è stata presentata la domanda di proseguimento e che l’ammontare

complessivo di queste procedure supera di gran lunga gli importi di fr. 20’000.--

rispettivamente di fr. 15'000.-- versati all’Ufficio esecuzione per evitare asseritamente

la realizzazione di immobili. D’altro canto, che il reclamante abbia effettuato

ulteriori versamenti non risulta dagli atti. Decisivo è poi che le predette

esecuzioni sono in buona parte state promosse in seguito al mancato pagamento di

tasse e oneri sociali. Ciò porta a concludere che, nonostante a carico del

reclamante non vi siano attestati di carenza di beni, la sua situazione

finanziaria non sta sostanzialmente migliorando e che egli non dispone di

liquidità sufficiente nemmeno per il pagamento di imposte e oneri sociali. Anche

la lista dei clienti e degli incassi ancora pendenti, prodotta dal convenuto, nulla

cambia alla fattispecie, ritenuto che in merito all’incasso degli asseriti

crediti non vi è certezza alcuna, mentre la solvibilità deve essere resa

verosimile entro il termine di reclamo. Nel caso di specie si può affermare che

l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua

capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può

essere considerato reso verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può

essere annullato.

2.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto

sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia è posta a

carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è dichiarato il

fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

giovedì 28 novembre 2013 alle

ore 10.00.

2. La tassa di giustizia del

presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di RE 1.

3. Notificazione:

-,

-;

- Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

- Ufficio del Registro fondiario

del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).