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Decisione

14.2013.192

Titoli di reclamo dell’art. 320 CPC e requisiti di motivazione dello stesso. Rinvio al Giudice di pace affinché tratti lo scritto in rassegna - in procedura semplificata - come azione di disconoscimen

13 novembre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di volere avallersi dell’assistenza di un avvocato;

che, più precisamante, tali affermazioni

sono state scritte a mano nella copia dello scritto 7 settembre 2011 (che figura

negli atti di causa), che l’escusso aveva inviato alla parte istante chiedendo

l’annullamento del contratto di compravendita - sul quale l’escutente ha poi fondato

la propria istanza di rigetto dell’opposizione – lamentando diversi difetti e

la mancanza di prezzi;

che quanto allora comunicato alla

creditrice non può però essere considerato quale motivazione di un eventuale

Considerandi

reclamo, ritenuto del resto che sulle questioni sollevate dal convenuto ex art.

82.

cpv. 2 LEF il Giudice di pace si è diffusamente espresso nella decisione

impugnata - dando torto al convenuto - con considerazioni che non vengono qui confutate;

che ne discende pertanto l’inammissibilità

del rimedio (qualora il convenuto avesse inteso reclamare contro la decisione di

primo grado);

che la procedura non può però ancora

ritenersi conclusa;

che, infatti, non si può nemmeno escludere

che con la sua iniziativa del 22 ottobre 2013 il convenuto avesse invece inteso

proporre azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF contro il

giudizio di primo grado, dando del resto seguito all’indicazione contenuta nel

Dispositivo

dispositivo n. 3 della decisione impugnata;

che, ciò posto, gli atti vengono

rinviati al Giudice di pace affinché tratti lo scritto in rassegna - in

procedura semplificata - come azione di disconoscimento del debito ai sensi,

per l’appunto, dell’art. 83 cpv. 2 LEF;

che non si prelevano spese in

esito al presente giudizio;

per questi motivi,

decide:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Gli atti sono rinviati al

Giudice di pace del circolo di __________ per l’incombenza di cui ai considerandi.

3. Non si prelevano spese

4. Notificazione a:

-

;

- .

Comunicazione alla Giudicatura di

pace di __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente la vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso

della vertenza, di fr. 500.-. non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-,

contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).