14.2013.192
Titoli di reclamo dell’art. 320 CPC e requisiti di motivazione dello stesso. Rinvio al Giudice di pace affinché tratti lo scritto in rassegna - in procedura semplificata - come azione di disconoscimen
13 novembre 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.192
Lugano
13 novembre 2013
FP/b/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’opposizione (recte:
sul reclamo) presentato il 22 ottobre 2013 da
RE
1
contro la decisione emanata
il 3 ottobre 2013 dal Giudice di pace del circolo di __________ nella causa a
procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 322/20129)
promossa nei suoi confronti con istanza del 23 agosto 2102 da
CO 1
rappresentata dalla RA 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con decisione del 3 ottobre 2013 il Giudice di pace del circolo di __________, in accoglimento dell’istanza 23 agosto 2 012 della ditta CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata
da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________,
notificatogli in data 20 marzo 2012 per il pagamento di fr. 500.- , oltre interessi e spese;
che con scritto del 22 ottobre 2013 RE 1 ha comunicato alla Giudicatura di pace del circolo di __________ di essere
obbligato ad avvalersi di un avvocato e di opporsi alla decisione di rigetto
dell’opposizione del 3 ottobre 2013;
che il 5 novembre 2013 il Giudice
di pace del circolo di __________ ha trasmesso tale scritto alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello per essere trattato come
reclamo;
che la parte istante non è
stata invitata a presentare osservazioni;
che contro le sentenze di rigetto
(provvisorio) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico
del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata
(combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48b lett. e cpv. 1 LOG);
che inoltrato alla Giudicatura di
pace del circolo di Lugano est il 22 ottobre 2013 contro una decisione emanata il 3 ottobre 2013 e verosimilmente notificata/recapitata nei giorni
successivi (nell’incarto trasmesso dalla Giudicatura di pace manca
l’attestazione di ricezione della relativa decisione da parte del convenuto, il
che è deprecabile e non dovrà più accadere) il reclamo – sempre che l’escusso
intendesse ricorrere contro il giudizio di primo grado – parebbe intempestivo,
di modo che esso andrebbe dichiarato inammissibile;
che tuttavia si prescinde da una
decisione del genere, la presumibile intempestività del rimedio (sempre qualora
il menzionato scritto fosse da trattare come reclamo) essendo – comunque sia - verosimilmente
da mettere in relazione alla mancata indicazione nella decisione di prima sede dei
rimedi di diritto a disposizione delle parti per impugnarla, segnatamente del
rimedio del reclamo (cfr. art. 238 lett. f CPC), il che lascia allibiti;
che il primo giudice si è infatti
limitato a rendere edotto l’escusso che contro la decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione è possibile inoltrare azione di disconoscimento di
debito al giudice del luogo dell’esecuzione entro il termine di venti giorni
dal rigetto dell’opposizione (dispositivo n. 3 ), il che è insufficiente;
che avesse l’insorgente con il
suo scritto del 22 ottobre 2013 inteso ricorrere contro la decisione di prima
sede, il suo atto (reclamo) sfuggirebbe, comunque sia, al vaglio di questa Camera
per le ragioni che seguono;
che, infatti, secondo l’art. 320
CPC con reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
(lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che l’escusso non solo non si
avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo, ma non motiva nemmeno la
sua opposizione, ossia non spiega perché la decisione di primo grado andrebbe
riformata a suo vantaggio;
che egli, come visto, ha soltanto
manifestato la sua opposizione alla decisione di rigetto dell’opposizione, affermando
Fatti
di volere avallersi dell’assistenza di un avvocato;
che, più precisamante, tali affermazioni
sono state scritte a mano nella copia dello scritto 7 settembre 2011 (che figura
negli atti di causa), che l’escusso aveva inviato alla parte istante chiedendo
l’annullamento del contratto di compravendita - sul quale l’escutente ha poi fondato
la propria istanza di rigetto dell’opposizione – lamentando diversi difetti e
la mancanza di prezzi;
che quanto allora comunicato alla
creditrice non può però essere considerato quale motivazione di un eventuale
Considerandi
reclamo, ritenuto del resto che sulle questioni sollevate dal convenuto ex art.
82.
cpv. 2 LEF il Giudice di pace si è diffusamente espresso nella decisione
impugnata - dando torto al convenuto - con considerazioni che non vengono qui confutate;
che ne discende pertanto l’inammissibilità
del rimedio (qualora il convenuto avesse inteso reclamare contro la decisione di
primo grado);
che la procedura non può però ancora
ritenersi conclusa;
che, infatti, non si può nemmeno escludere
che con la sua iniziativa del 22 ottobre 2013 il convenuto avesse invece inteso
proporre azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF contro il
giudizio di primo grado, dando del resto seguito all’indicazione contenuta nel
Dispositivo
dispositivo n. 3 della decisione impugnata;
che, ciò posto, gli atti vengono
rinviati al Giudice di pace affinché tratti lo scritto in rassegna - in
procedura semplificata - come azione di disconoscimento del debito ai sensi,
per l’appunto, dell’art. 83 cpv. 2 LEF;
che non si prelevano spese in
esito al presente giudizio;
per questi motivi,
decide:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Gli atti sono rinviati al
Giudice di pace del circolo di __________ per l’incombenza di cui ai considerandi.
3. Non si prelevano spese
4. Notificazione a:
-
;
- .
Comunicazione alla Giudicatura di
pace di __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente la vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza, di fr. 500.-. non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-,
contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).