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Decisione

14.2013.193

Rigetto provvisorio. Attestato di carenza di beni quale riconoscimento di debito. Subentratata cancellazione in seguito a omologazione di concordato

19 maggio 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

Considerandi

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (art. 51 LTF), di fr. 4'023.60,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

reclamo è accolto.

Di

conseguenza i dispositivi n. 3 e 4 della decisione 25 ottobre 2013 del Pretore

aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città (incarto n. SO.2013.610) sono

così riformati:

3. L’istanza è respinta.

4. Le spese

processuali di fr. 360.– sono poste a carico di CO 1, la quale rifonderà a

RE 1 fr. 650.– a titolo di ripetibili.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.– è posta a carico di CO

1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 500.– per spese ripetibili.

III. L’istanza

di gratuito patrocinio presentata da RE 1 per la procedura di reclamo è

dichiarata senza oggetto.

IV. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una

questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove

tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso

durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).