14.2013.194
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Divieto di nova in sede di reclamo. Contratto di mandato quale riconoscimento di debito. Accertamento manifestamente errato dei fatti. Eccezione di mancata e/o ca
3 febbraio 2014Italiano15 min
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Numero d'incarto:
14.2013.194
Data decisione, Autorità:
03.02.2014, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Divieto di nova in sede di reclamo. Contratto di mandato quale riconoscimento di debito. Accertamento manifestamente errato dei fatti. Eccezione di mancata e/o carente esecuzione del mandato
ESECUZIONE CONFORME ALLE ISTRUZIONI
MANCATA COMPARIZIONE
MANDATO
ONERE DELLA PROVA
RECLAMO
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
SPESE E INDENNITÀ
SPESE GIUDIZIARIE
art. 82 CO
art. 394segg. CO
art. 319 let. a CPC
art. 320 let. a CPC
art. 320 let. b CPC
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2013.194
Lugano
3 febbraio
2014
LS/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla
causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione
promossa con istanza 26 agosto 2013 da
CO 1
(rappresentata dall’__________, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’ PA
1)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del
10 giugno 2013 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con decisione 31 ottobre 2013 (inc. __________) ha così stabilito:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
2. La tassa
di giustizia in Fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico
della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 500.– a titolo di ripetibili.
3. omissis”.
Decisione impugnata dalla società convenuta che con
reclamo 7 novembre 2013 ne postula la riforma nel senso di respingere l’istanza e mantenere l’opposizione al precetto esecutivo,
protestate tassa di giustizia, spese e ripetibili in entrambi i gradi di giudizio;
richiamata la decisione presidenziale dell’8 novembre 2013 con cui al reclamo è stato concesso l’effetto sospensivo contestualmente richiesto;
preso atto che con osservazioni [correttamente: risposta
al reclamo] 22 novembre 2013 la società istante ne propone la reiezione,
memoriale che con replica del 27 novembre 2013 la società reclamante chiede di estromettere
dall’incarto in quanto fondato su fatti e prove nuove;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ datato 10 giugno 2013 dell’UE di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 11'828.60 oltre
interessi al 5% dal 15 marzo 2012, indicando quale titolo di credito: “Fatture
mensili secondo contratto “Convenzione” del 29.12.2011 di Euro 9482.96” (doc. A). Interposta tempestiva opposizione, la società istante ne ha chiesto il rigetto
provvisorio.
Fatti
B. All’udienza di
discussione del 29 ottobre 2013 RE 1 ha prodotto l’accordo 29 dicembre 2011 denominato “Convenzione” con cui CO
1, tramite il suo direttore __________, si era impegnata a prestarle servizi di
consulenza a supporto della sua attività industriale (doc. B). La procedente ha
inoltre prodotto l’“Accordo
Utilizzo Auto” sottoscritto dalle parti il medesimo
giorno (doc. C) insieme a un plico di fatture e un conteggio finale (doc. D).
Con
memoriale scritto di risposta la convenuta ha contestato la validità formale
dell’istanza di rigetto e che “Convenzione”
e “Accordo Utilizzo Auto” potessero assurgere a valido riconoscimento
di debito, i crediti e le prestazioni fornite non essendo affatto liquide. Eventuali,
ma comunque contestate, fatture andavano ad ogni modo compensate con pretese
che lei vantava nei confronti dell’istante (leasing, fatture __________, ecc.).
Peraltro un possibile scoperto poteva semmai ricondursi ad un contratto stipulato
tramite l’attuale direttore
dell’istante medesima – a quel tempo suo dipendente – con una società cinese che
però aveva interrotto i pagamenti. L’istante si era rifiutata di intercedere
per il pagamento di modo che, venuta meno ai suoi obblighi contrattuali, nulla
giustificava un’eventuale provvigione.
L’istante,
ribadita in sede di replica la sua richiesta, ha precisato che la convenuta aveva
già in parte saldato le fatture agli atti. La società cinese aveva d’altra parte interrotto i pagamenti poiché
il materiale fornito dall’interessata
era carente. Con la duplica la convenuta ha riproposto il suo punto di vista e l’assenza di documenti a sostegno delle
dichiarazioni della controparte. Inoltre nessuna formale contestazione era mai pervenuta
dalla società cinese.
C. Con
decisione 31 ottobre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza e rigettato l’opposizione. A suo modo di vedere i documenti
della società istante, e in particolare la convenzione (doc. B) con cui la
società convenuta dava atto di doverle un corrispettivo annuale stabilito in € 24'000.–, costituivano un valido
riconoscimento di debito. Il Pretore ha invece ritenuto infondate le eccezioni proposte
dalla convenuta, che aveva contestato la validità formale dell’istanza, l’esecuzione del contratto e la validità delle fatture, invocando pure
l’esistenza di pretese compensanti
e la responsabilità contrattuale del direttore __________ in relazione alla
problematica in essere con la società cinese.
D. Con
il reclamo in esame la convenuta chiede di annullare il giudizio impugnato, mantenendo
l’opposizione. L’interessata reputa provato che i documenti
agli atti non costituiscono un chiaro e valido riconoscimento di debito. La
somma complessiva delle fatture peraltro nemmeno coincide con la cifra posta in
esecuzione. E il Pretore non ha neppure considerato il resoconto finale allestito
dalla stessa società istante, e che tutt’al più attestava uno scoperto di € 3'234.31.
La reclamante rimprovera al primo giudice un accertamento manifestamente errato
dei fatti rispettivamente arbitrario.
La
parte istante ha avversato il reclamo per motivi di cui, se del caso, si dirà
nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l’art.
319.
lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo – tra l’altro – le decisioni inappellabili di prima
istanza in tema – per quanto qui d’interesse – di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC).
Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a
CPC), il termine per l’inoltro
del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un’eventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta entro il
medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza a pronunciarsi sull’impugnazione è della Camera di esecuzione e
fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono ammesse
né nuove conclusioni, né l’allegazione
di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ciò detto, presentato il 7 novembre 2013 avverso la decisione 31
ottobre 2013, notificata lo stesso giorno e recapitata alla convenuta lunedì 4
novembre 2013 (estratto “Tracciamento degli invii” 11 novembre 2013), il
reclamo risulta tempestivo.
L’impugnazione è stata notificata alla parte istante
il 13 novembre 2013. Come tale pertanto pure la risposta al reclamo 22 novembre
2013.
è ammissibile. Dei documenti che l’accompagnano giova rilevare che fanno già parte del fascicolo processuale
(doc. B, C e D) sia la “convenzione” sia l’“accordo utilizzo auto” datati 29 dicembre 2011 come pure il plico di
fatture emesse tra il 20 febbraio 2012 e il 21 dicembre 2012. Per il divieto
sancito dall’art. 326 cpv. 1
CPC – come rileva la reclamante (replica del 27 novembre 2013) – s’impone invece l’estromissione dall’incar-to
delle allegazioni e dei documenti inerenti il contratto “__________”.
2.
Giusta
l’art. 320 CPC con il reclamo
possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. La reclamante lamenta un accertamento
manifestamente errato dei fatti rispettivamente arbitrario laddove il Pretore
ha ritenuto i doc. A-D quale valido riconoscimento di debito e infondate le sue
eccezioni, considerando inoltre che le fatture non necessitavano di essere
provate essendo già previste dalla convenzione doc. B (reclamo, pag. 4 n. 1).
3.
Ora,
secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF se
il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione. Il giudice del
rigetto accerta d’ufficio ed in
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione
prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il
creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed
il credito di cui ai documenti prodotti (Staehelin,
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 50 ad
art. 84). L’esigibilità della
pretesa deve essere già realizzata il giorno della notificazione del precetto
esecutivo all’escusso (Staehelin, op. cit., n. 77 ad art. 82).
3.1
Per il
Pretore i documenti doc. A a D, in particolare la convenzione 29 dicembre 2011
(doc. B) con cui la convenuta riconosce incondizionatamente il suo obbligo di
versare a controparte un importo annuo di € 24'000.–,
costituisce un valido riconoscimento di debito (decisione impugnata, pag. 3 nel
mezzo). In questo contesto il Pretore non si è tuttavia espresso sul legame
contrattuale esistente fra le parti. E, in sé, neppure le parti in causa hanno
formulato (né formulano) ipotesi al riguardo. Ora, sottoscrivendo la convenzione
29.
dicembre 2011 la società istante si è impegnata a organizzare, fornire e
coordinare un insieme di servizi debitamente elencati (doc. B, art. 1.1) che
potessero supportare l’attività industriale della società convenuta (doc. B,
art. 2.1). In contropartita quest’ultima si è impegnata a corrisponderle un compenso
annuo di € 24'000.– (doc. B, art. 4.1) secondo precise modalità (doc. B, art.
4.
). Così stando le cose, la fattispecie in esame può essere qualificata quale
contratto di mandato (art. 394 segg. CO), la mandataria obbligandosi a compiere
secondo contratto determinati servizi per conto di colei (mandante) da cui ha
ricevuto l’incarico, in cambio di una mercede.
3.2
Ciò considerato, la
nozione di riconoscimento di debito nel caso dell’esecuzione di un impegno derivante
da un contratto di mandato implica da parte dell’escutente la prova documentale
dell’a-dempimento del mandato stesso (cfr. art. 82 CO), sempreché l’escusso lo
contesti in modo non palesemente insostenibile – a differenza delle altre
eccezioni che deve necessariamente rendere verosimili – altrimenti l’esecuzione
è presunta (Staehelin, Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed.,
2010, n. 106 e 129 ad art. 82, con rif.; Vock,
Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 18 seg. ad art. 82; Schmidt, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 27 ad art. 82;
STF 21 gennaio 2003, inc.5P.314/ 2002, in: Pra 2003 n. 161 consid. 2.2), nonché
dell’ammontare della rimunerazione (STF 15 ottobre 2007, inc.5A_367/ 2007,
consid. 3.1; CEF 30 agosto 2011 inc. 14.2011.109 consid. 6 con rinvii).
4.
Nel
presente caso – come visto – il Pretore si è attenuto al corrispettivo annuo fissato
di comune accordo in € 24'000.– e riconosciuto dalla
società convenuta per l’incarico conferito all’istante (sopra, consid. 3.1). La reclamante obietta che, oltre alla citata remunerazione e a un
ulteriore cosiddetto “extra bonus del 1.5%” calcolato sul fatturato annuo
conseguito in base a specifici contratti firmati la cui richiesta di anticipo o
di primo pagamento era già stata saldata – e su cui si ritornerà più avanti
(sotto, consid. 5) – la “convenzione prevedeva anche degli obblighi da
assolvere da parte dell’istante”, per poi infine concludere evidenziando che “non vi è prova alcuna”
tanto sul loro assolvimento quanto su un relativo riconoscimento di debito
da parte sua (reclamo, pag. 5 in alto n. 2). E, dovendo qualificare di manifestamente errato lo stato di fatto accertato dal giudice di primo
grado se non corrisponde al risultato delle prove amministrate rispettivamente
prodotte dalle parti, sia essa una constatazione positiva, negativa o un’omissione (Trezzini,
Commentario al CPC, 2011, pag. 1409, n. 2 ad art. 320; Sterchi, Berner Kommentar, ZPO, Band II,
2012, n. 6 ad art. 320), la censura risulta in sé ricevibile.
4.1
Ciò
detto, con riferimento all’eccepita mancata o
carente esecuzione del contratto imputata all’istante, il Pretore ha
evidenziato che le allegazioni della convenuta, cioè “che parte istante non
avrebbe svolto correttamente i compiti assegnatigli dalla convenzione in
parola” (decisione impugnata, pag. 2 in alto), erano “rimaste allo stadio di puro parlato, prive di qualsivoglia supporto probatorio” (decisione
impugnata, pag. 4 in alto). Inoltre, riguardo alle relative fatture emesse, che
la convenuta aveva “integralmente contestate in quanto non supportate da
prova” (decisione impugnata, pag. 2 in alto), il primo giudice ha affermato che le stesse “non necessitano di alcuna prova, poiché incondizionatamente
previste dalla Convenzione doc. B/1” (decisione impugnata, pag. 4 in alto). A fronte di tale motivazione, ne discende che, in quanto rivolta all’esecuzione del mandato, in quella sede la contestazione
della società convenuta non è stata proposta in modo palesemente insostenibile.
Nulla consentiva quindi di presumere che la società istante avesse adempiuto i
suoi obblighi. A quest’ultima incombeva
pertanto l’onere di fornire la
prova documentale del suo effettivo adempimento. Sotto questo profilo, il
Pretore non poteva quindi respingere la relativa eccezione della società
convenuta per il solo fatto che era rimasta una mera allegazione.
4.2
Ora,
la clausola che fissa in € 24'000.– la remunerazione
annua spettante alla società istante specifica che l’importo così pattuito è
dovuto “per il coordinato insieme di servizi forniti
dalla stessa, è determinato e commisurato all’effettiva utilizzazione delle predette prestazioni”, oltre a dover essere inteso alla stregua di una mercede “o[n]nicompresiva” (doc. B, art. 4.1). Sempre secondo la medesima convenzione poi, a comprova
dell’utilizzo delle prestazioni contrattuali che era chiamata a fornire (sopra,
consid. 3.1) la società istante si è, segnatamente, impegnata “a rendicontare
alla [società convenuta] in maniera esaustiva e con cadenza mensile, per
iscritto via e-mail, l’attività effettivamente svolta, in particolare inviare
resoconti dettagliati delle visite effettuate alla Direzione
Tecnico-Commerciale [della società convenuta]” (doc. B, art. 1.4). Ma,
al riguardo, non vi è alcuna traccia agli atti. E, del resto, neppure davanti a
questa Camera l’interessata pretende il contrario, limitandosi a fornire
dettagli sul procedimento di calcolo alla base delle cifre esposte nelle
fatture e nel conteggio riassuntivo (risposta al reclamo, pag. 2 n. 4; doc. D,
pag. 1 a 12 e pag. 15). Già si è detto (sopra, consid. 3.2) che non spettava alla
società convenuta rendere verosimile l’ecce-zione d’inadempimento del mandato né
contestare l’emissione dei relativi conteggi, bensì alla società procedente di
avere dato correttamente seguito all’incarico ricevuto, legittimandone la fatturazione
in ossequio alle modalità indicate dalla convenzione (doc. B, art. 4.2). In
assenza di prova su questo punto, la convenzione di cui al doc. B non può
assurgere a valido titolo di rigetto provvisorio né per la cifra di € 24'000.–,
né limitatamente agli importi di cui al plico di fatture mensili per “prestazioni
di servizio” eseguite da febbraio 2012 a gennaio 2013 (doc. D, pag. 1 a 12) e men che meno per la somma di fr. 11'828.60 (pari a € 9'482.96) posta in
esecuzione (sopra, consid. A). Il reclamo risulta quindi fondato.
5.
Aggiungasi,
a ben vedere, che neppure in relazione al cosiddetto “extra bonus del 1.5%”
(sopra, consid. 4; reclamo, pag. 7 n. 4) vi è agli atti un valido
riconoscimento di debito. Né la convenzione 29 dicembre 2011 (doc. B, art. 4.1)
né la relativa fattura (doc. D, pag. 13) rendono verosimili il fatturato annuo
determinante e i relativi contratti firmati di cui alla richiesta di anticipo o
di primo pagamento. L’esito del
giudizio odierno rende d’altra
parte inutile ogni ulteriore disquisizione riguardo a eventuali pretese poste
in compensazione (reclamo, pag. 6 seg. n. 3).
6.
Il
reclamo va quindi accolto e la decisione pretorile riformata nel senso di
respingere l’istanza di rigetto
provvisorio e mantenere l’opposizione
al precetto esecutivo. Davanti a questa Camera le spese processuali (art. 95
cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) vanno poste a carico dell’istante (art. 106
cpv. 1 CPC), tenuta altresì a rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3
CPC). La soccombenza della procedente comporta una nuova ripartizione delle
spese giudiziarie di prima sede.
Ai fini
dell’indicazione dei rimedi
giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 11'828.60.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1 e 319 segg.
CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: I. Il reclamo è accolto.
Di conseguenza, il dispositivo n. 1 e 2 della
decisione 31 ottobre 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 (inc. __________),
è così riformato:
“1. L’istanza
è integralmente respinta e l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ del 10/18 giugno 2013 dell’UE di Lugano è mantenuta.
2.
La
tassa di giustizia in fr. 200.–, da anticipare da CO 1, resta a suo carico, con
l’obbligo di rifondere a RE 1 fr. 500.– a
titolo di ripetibili ”.
II. La
tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 350.–, già anticipata dalla reclamante,
è posta a carico di CO 1, con l’obbligo di rifondere a RE 1 fr. 500.– a titolo
di ripetibili.
III. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 11'828.60, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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