Lexipedia

Decisione

14.2013.194

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Divieto di nova in sede di reclamo. Contratto di mandato quale riconoscimento di debito. Accertamento manifestamente errato dei fatti. Eccezione di mancata e/o ca

3 febbraio 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza di

discussione del 29 ottobre 2013 RE 1 ha prodotto l’accordo 29 dicembre 2011 denominato “Convenzione” con cui CO

1, tramite il suo direttore __________, si era impegnata a prestarle servizi di

consulenza a supporto della sua attività industriale (doc. B). La procedente ha

inoltre prodotto l’“Accordo

Utilizzo Auto” sottoscritto dalle parti il medesimo

giorno (doc. C) insieme a un plico di fatture e un conteggio finale (doc. D).

Con

memoriale scritto di risposta la convenuta ha contestato la validità formale

dell’istanza di rigetto e che “Convenzione”

e “Accordo Utilizzo Auto” potessero assurgere a valido riconoscimento

di debito, i crediti e le prestazioni fornite non essendo affatto liquide. Eventuali,

ma comunque contestate, fatture andavano ad ogni modo compensate con pretese

che lei vantava nei confronti dell’istante (leasing, fatture __________, ecc.).

Peraltro un possibile scoperto poteva semmai ricondursi ad un contratto stipulato

tramite l’attuale direttore

dell’istante medesima – a quel tempo suo dipendente – con una società cinese che

però aveva interrotto i pagamenti. L’istante si era rifiutata di intercedere

per il pagamento di modo che, venuta meno ai suoi obblighi contrattuali, nulla

giustificava un’eventuale provvigione.

L’istante,

ribadita in sede di replica la sua richiesta, ha precisato che la convenuta aveva

già in parte saldato le fatture agli atti. La società cinese aveva d’altra parte interrotto i pagamenti poiché

il materiale fornito dall’interessata

era carente. Con la duplica la convenuta ha riproposto il suo punto di vista e l’assenza di documenti a sostegno delle

dichiarazioni della controparte. Inoltre nessuna formale contestazione era mai pervenuta

dalla società cinese.

C. Con

decisione 31 ottobre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza e rigettato l’opposizione. A suo modo di vedere i documenti

della società istante, e in particolare la convenzione (doc. B) con cui la

società convenuta dava atto di doverle un corrispettivo annuale stabilito in € 24'000.–, costituivano un valido

riconoscimento di debito. Il Pretore ha invece ritenuto infondate le eccezioni proposte

dalla convenuta, che aveva contestato la validità formale dell’istanza, l’esecuzione del contratto e la validità delle fatture, invocando pure

l’esistenza di pretese compensanti

e la responsabilità contrattuale del direttore __________ in relazione alla

problematica in essere con la società cinese.

D. Con

il reclamo in esame la convenuta chiede di annullare il giudizio impugnato, mantenendo

l’opposizione. L’interessata reputa provato che i documenti

agli atti non costituiscono un chiaro e valido riconoscimento di debito. La

somma complessiva delle fatture peraltro nemmeno coincide con la cifra posta in

esecuzione. E il Pretore non ha neppure considerato il resoconto finale allestito

dalla stessa società istante, e che tutt’al più attestava uno scoperto di € 3'234.31.

La reclamante rimprovera al primo giudice un accertamento manifestamente errato

dei fatti rispettivamente arbitrario.

La

parte istante ha avversato il reclamo per motivi di cui, se del caso, si dirà

nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l’art.

319.

lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo – tra l’altro – le decisioni inappellabili di prima

istanza in tema – per quanto qui d’interesse – di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC).

Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a

CPC), il termine per l’inoltro

del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un’eventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta entro il

medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza a pronunciarsi sull’impugnazione è della Camera di esecuzione e

fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono ammesse

né nuove conclusioni, né l’allegazione

di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

Ciò detto, presentato il 7 novembre 2013 avverso la decisione 31

ottobre 2013, notificata lo stesso giorno e recapitata alla convenuta lunedì 4

novembre 2013 (estratto “Tracciamento degli invii” 11 novembre 2013), il

reclamo risulta tempestivo.

L’impugnazione è stata notificata alla parte istante

il 13 novembre 2013. Come tale pertanto pure la risposta al reclamo 22 novembre

2013.

è ammissibile. Dei documenti che l’accompagnano giova rilevare che fanno già parte del fascicolo processuale

(doc. B, C e D) sia la “convenzione” sia l’“accordo utilizzo auto” datati 29 dicembre 2011 come pure il plico di

fatture emesse tra il 20 febbraio 2012 e il 21 dicembre 2012. Per il divieto

sancito dall’art. 326 cpv. 1

CPC – come rileva la reclamante (replica del 27 novembre 2013) – s’impone invece l’estromissione dall’incar-to

delle allegazioni e dei documenti inerenti il contratto “__________”.

2.

Giusta

l’art. 320 CPC con il reclamo

possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. La reclamante lamenta un accertamento

manifestamente errato dei fatti rispettivamente arbitrario laddove il Pretore

ha ritenuto i doc. A-D quale valido riconoscimento di debito e infondate le sue

eccezioni, considerando inoltre che le fatture non necessitavano di essere

provate essendo già previste dalla convenzione doc. B (reclamo, pag. 4 n. 1).

3.

Ora,

secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF se

il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto

pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio

dell’opposizione. Il giudice del

rigetto accerta d’ufficio ed in

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione

prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il

creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed

il credito di cui ai documenti prodotti (Staehelin,

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 50 ad

art. 84). L’esigibilità della

pretesa deve essere già realizzata il giorno della notificazione del precetto

esecutivo all’escusso (Staehelin, op. cit., n. 77 ad art. 82).

3.1

Per il

Pretore i documenti doc. A a D, in particolare la convenzione 29 dicembre 2011

(doc. B) con cui la convenuta riconosce incondizionatamente il suo obbligo di

versare a controparte un importo annuo di € 24'000.–,

costituisce un valido riconoscimento di debito (decisione impugnata, pag. 3 nel

mezzo). In questo contesto il Pretore non si è tuttavia espresso sul legame

contrattuale esistente fra le parti. E, in sé, neppure le parti in causa hanno

formulato (né formulano) ipotesi al riguardo. Ora, sottoscrivendo la convenzione

29.

dicembre 2011 la società istante si è impegnata a organizzare, fornire e

coordinare un insieme di servizi debitamente elencati (doc. B, art. 1.1) che

potessero supportare l’attività industriale della società convenuta (doc. B,

art. 2.1). In contropartita quest’ultima si è impegnata a corrisponderle un compenso

annuo di € 24'000.– (doc. B, art. 4.1) secondo precise modalità (doc. B, art.

4.

). Così stando le cose, la fattispecie in esame può essere qualificata quale

contratto di mandato (art. 394 segg. CO), la mandataria obbligandosi a compiere

secondo contratto determinati servizi per conto di colei (mandante) da cui ha

ricevuto l’incarico, in cambio di una mercede.

3.2

Ciò considerato, la

nozione di riconoscimento di debito nel caso dell’esecuzione di un impegno derivante

da un contratto di mandato implica da parte dell’escutente la prova documentale

dell’a-dempimento del mandato stesso (cfr. art. 82 CO), sempreché l’escusso lo

contesti in modo non palesemente insostenibile – a differenza delle altre

eccezioni che deve necessariamente rendere verosimili – altrimenti l’esecuzione

è presunta (Staehelin, Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed.,

2010, n. 106 e 129 ad art. 82, con rif.; Vock,

Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 18 seg. ad art. 82; Schmidt, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 27 ad art. 82;

STF 21 gennaio 2003, inc.5P.314/ 2002, in: Pra 2003 n. 161 consid. 2.2), nonché

dell’am­montare della rimunerazione (STF 15 ottobre 2007, inc.5A_367/ 2007,

consid. 3.1; CEF 30 agosto 2011 inc. 14.2011.109 consid. 6 con rinvii).

4.

Nel

presente caso – come visto – il Pretore si è attenuto al corrispettivo annuo fissato

di comune accordo in € 24'000.– e riconosciuto dalla

società convenuta per l’incarico conferito all’istante (sopra, consid. 3.1). La reclamante obietta che, oltre alla citata remunerazione e a un

ulteriore cosiddetto “extra bonus del 1.5%” calcolato sul fatturato annuo

conseguito in base a specifici contratti firmati la cui richiesta di anticipo o

di primo pagamento era già stata saldata – e su cui si ritornerà più avanti

(sotto, consid. 5) – la “convenzione prevedeva anche degli obblighi da

assolvere da parte dell’istante”, per poi infine concludere evidenziando che “non vi è prova alcuna”

tanto sul loro assolvimento quanto su un relativo riconoscimento di debito

da parte sua (reclamo, pag. 5 in alto n. 2). E, dovendo qualificare di manifestamente errato lo stato di fatto accertato dal giudice di primo

grado se non corrisponde al risultato delle prove amministrate rispettivamente

prodotte dalle parti, sia essa una constatazione positiva, negativa o un’omissione (Trezzini,

Commentario al CPC, 2011, pag. 1409, n. 2 ad art. 320; Sterchi, Berner Kommentar, ZPO, Band II,

2012, n. 6 ad art. 320), la censura risulta in sé ricevibile.

4.1

Ciò

detto, con riferimento all’eccepita mancata o

carente esecuzione del contratto imputata all’istante, il Pretore ha

evidenziato che le allegazioni della convenuta, cioè “che parte istante non

avrebbe svolto correttamente i compiti assegnatigli dalla convenzione in

parola” (decisione impugnata, pag. 2 in alto), erano “rimaste allo stadio di puro parlato, prive di qualsivoglia supporto probatorio” (decisione

impugnata, pag. 4 in alto). Inoltre, riguardo alle relative fatture emesse, che

la convenuta aveva “integralmente contestate in quanto non supportate da

prova” (decisione impugnata, pag. 2 in alto), il primo giudice ha affermato che le stesse “non necessitano di alcuna prova, poiché incondizionatamente

previste dalla Convenzione doc. B/1” (decisione impugnata, pag. 4 in alto). A fronte di tale motivazione, ne discende che, in quanto rivolta all’esecuzione del mandato, in quella sede la contestazione

della società convenuta non è stata proposta in modo palesemente insostenibile.

Nulla consentiva quindi di presumere che la società istante avesse adempiuto i

suoi obblighi. A quest’ultima incombeva

pertanto l’onere di fornire la

prova documentale del suo effettivo adempimento. Sotto questo profilo, il

Pretore non poteva quindi respingere la relativa eccezione della società

convenuta per il solo fatto che era rimasta una mera allegazione.

4.2

Ora,

la clausola che fissa in € 24'000.– la remunerazione

annua spettante alla società istante specifica che l’importo così pattuito è

dovuto “per il coordinato insieme di servizi forniti

dalla stessa, è determinato e commisurato all’effettiva utilizzazione delle predette prestazioni”, oltre a dover essere inteso alla stregua di una mercede “o[n]nicompresiva” (doc. B, art. 4.1). Sempre secondo la medesima convenzione poi, a comprova

dell’utilizzo delle prestazioni contrattuali che era chiamata a fornire (sopra,

consid. 3.1) la società istante si è, segnatamente, impegnata “a rendicontare

alla [società convenuta] in maniera esaustiva e con cadenza mensile, per

iscritto via e-mail, l’attività effettivamente svolta, in particolare inviare

resoconti dettagliati delle visite effettuate alla Direzione

Tecnico-Commerciale [della società convenuta]” (doc. B, art. 1.4). Ma,

al riguardo, non vi è alcuna traccia agli atti. E, del resto, neppure davanti a

questa Camera l’interessata pretende il contrario, limitandosi a fornire

dettagli sul procedimento di calcolo alla base delle cifre esposte nelle

fatture e nel conteggio riassuntivo (risposta al reclamo, pag. 2 n. 4; doc. D,

pag. 1 a 12 e pag. 15). Già si è detto (sopra, consid. 3.2) che non spettava alla

società convenuta rendere verosimile l’ecce-zione d’inadempimento del mandato né

contestare l’emissione dei relativi conteggi, bensì alla società procedente di

avere dato correttamente seguito all’incarico ricevuto, legittimandone la fatturazione

in ossequio alle modalità indicate dalla convenzione (doc. B, art. 4.2). In

assenza di prova su questo punto, la convenzione di cui al doc. B non può

assurgere a valido titolo di rigetto provvisorio né per la cifra di € 24'000.–,

né limitatamente agli importi di cui al plico di fatture mensili per “prestazioni

di servizio” eseguite da febbraio 2012 a gennaio 2013 (doc. D, pag. 1 a 12) e men che meno per la somma di fr. 11'828.60 (pari a € 9'482.96) posta in

esecuzione (sopra, consid. A). Il reclamo risulta quindi fondato.

5.

Aggiungasi,

a ben vedere, che neppure in relazione al cosiddetto “extra bonus del 1.5%”

(sopra, consid. 4; reclamo, pag. 7 n. 4) vi è agli atti un valido

riconoscimento di debito. Né la convenzione 29 dicembre 2011 (doc. B, art. 4.1)

né la relativa fattura (doc. D, pag. 13) rendono verosimili il fatturato annuo

determinante e i relativi contratti firmati di cui alla richiesta di anticipo o

di primo pagamento. L’esito del

giudizio odierno rende d’altra

parte inutile ogni ulteriore disquisizione riguardo a eventuali pretese poste

in compensazione (reclamo, pag. 6 seg. n. 3).

6.

Il

reclamo va quindi accolto e la decisione pretorile riformata nel senso di

respingere l’istanza di rigetto

provvisorio e mantenere l’opposizione

al precetto esecutivo. Davanti a questa Camera le spese processuali (art. 95

cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) vanno poste a carico dell’istante (art. 106

cpv. 1 CPC), tenuta altresì a rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3

CPC). La soccombenza della procedente comporta una nuova ripartizione delle

spese giudiziarie di prima sede.

Ai fini

dell’indicazione dei rimedi

giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 11'828.60.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1 e 319 segg.

CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: I. Il reclamo è accolto.

Di conseguenza, il dispositivo n. 1 e 2 della

decisione 31 ottobre 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 (inc. __________),

è così riformato:

“1. L’istanza

è integralmente respinta e l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ del 10/18 giugno 2013 dell’UE di Lugano è mantenuta.

2.

La

tassa di giustizia in fr. 200.–, da anticipare da CO 1, resta a suo carico, con

l’obbligo di rifondere a RE 1 fr. 500.– a

titolo di ripetibili ”.

II. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 350.–, già anticipata dalla reclamante,

è posta a carico di CO 1, con l’obbligo di rifondere a RE 1 fr. 500.– a titolo

di ripetibili.

III. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 11'828.60, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster