14.2013.195
Reclamo contro falimento. Esecuzione in oggetto saldata. Solvibilità resa verosimile
19 novembre 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.195
Lugano
19 novembre 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza del 17 luglio 2013 da
RE
1
contro
RE
1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza del 24 ottobre 2013 (SO.2013.2985) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
venerdì
25 ottobre 2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
4 novembre 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte, il suo
credito essendo
stato saldato;
preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale dell’8
novembre 2013
al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale
ritenuto
in
fatto:
A.Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto
il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 280.20 oltre accessori,
dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione
del 9 ottobre 2013 nessuno è comparso.
C. Con sentenza del 24 ottobre
2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento
di RE 1 a far tempo da venerdì 25 ottobre 2013 alle ore 10.00.
D. Con il
reclamo RE 1 ha asserito di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo
una ricevuta del 4 novembre 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al
pagamento di fr. 355.75 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa
dall’istante così come un’ulteriore ricevuta relativa al pagamento di un’altra
procedura pendente nei suoi confronti (doc. A e B).
in
diritto:
1. La decisione del giudice
del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo
il CPC. In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.
14 pag. 347).
b) Nel caso in
esame, il reclamante ha prodotto una ricevuta del 4 novembre 2011 dell’Ufficio
esecuzione di Lugano relativa al pagamento di fr. 355.75 a saldo
dell’esecuzione in oggetto n. __________, per cui essendo provato che il
convenuto ha saldato il suo debito nei confronti della procedente
posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art.
174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di
Lugano al 19 novembre 2013 si evince che delle quattro procedure esecutive
pendenti nei confronti del convenuto, oltre a quella in oggetto, ne sono state
estinte due ulteriori, che un’altra è perenta e che a carico del convenuto non
risultano attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che il reclamante
dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni, che la sua
situazione finanziaria non sta peggiorando e che il mancato pagamento di debiti
accertati è stato un evento di natura transitoria (cfr. SJZ 99 (2003) n. 13
pag. 308). Va poi ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si
possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità.
La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento
quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza
di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale
federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci
occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più
probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti
considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può
essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va
annullato.
2. Il reclamo è accolto.
La tassa di giustizia è posta in
ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC).
Le spese dell’Ufficio fallimenti
sono pure a carico del reclamante.
A controparte non si assegnano
ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
Fatti
I. Il reclamo è accolto e di
conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento del 25 ottobre 2013 pronunciata dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2013.2985), nei confronti di RE 1, __________,
è annullata.
2. La tassa
di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico di RE 1RE 1Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare
come di rito, sono poste a carico di AP 1.
Considerandi
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di AP 1.
III. Notificazione a:
-;
-;
- Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
- Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).