14.2013.196
Fallimento. Requisiti adempiuti. Annullamento
19 novembre 2013Italiano7 min
I. Il reclamo è
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.196
Lugano
19 novembre 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza del 22 agosto 2013 da
GastroSocial
Cassa pensione, Aarau
contro
RE1, Lugano
PA1
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 6
novembre 2013 (SO.2013.3477) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE1, Lugano, a far tempo da
giovedì
7 novembre
2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE1 che con reclamo
dell’8 rispettivamente integrazione del 14 novembre 2013 ne postula
l’annullamento;
preso atto che il reclamo e l’integrazione non sono stati intimati
a controparte, il suo
credito essendo stato saldato;
preso
atto che con disposizione ordinatoria presidenziale dell’11 novembre 2013 al
reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. 1623930 dell’Ufficio esecuzione di Lugano GastroSocial Cassa
pensione ha chiesto il fallimento di RE1 per il mancato pagamento di fr.
2'155.30 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di
discussione del 23 ottobre 2013 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 6
novembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il
fallimento di RE1 a far tempo da giovedì 7 novembre 2013 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo
rispettivamente l’integrazione la reclamante asserisce di avere saldato il suo
debito nei confronti dell’istante, producendo una ricevuta dell’8 novembre 2013
dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 2'497.-- a
saldo dell’esecuzione n. 1623930 (doc. D). La reclamante sostiene poi di avere
saldato con versamento di fr. 134'514.-- tutte le ulteriori esecuzioni pendenti
nei suoi confronti, ad eccezione di una contro la quale è stata interposta opposizione,
producendo il relativo ordine di bonifico, la conferma di accredito e un
estratto delle sue esecuzioni aggiornato al 14 novembre 2013 (doc. G, H e I).
Considerando
in
diritto:
1. La decisione del
giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo
secondo il CPC. In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.
Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di
estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza
infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a
ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna
2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).
b) Nel caso in
esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta dell’8 novembre 2013 dell’Ufficio
esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 2'497.-- a saldo
dell’esecuzione in oggetto n. 1623930 promossa dall’istante, per cui essendo
provato che la convenuta ha saldato il suo debito nei confronti della procedente
posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art.
174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che la reclamante ha prodotto
un ordine di bonifico per fr. 134'514.-- a favore dell’Ufficio esecuzione di
Lugano e un estratto delle sue esecuzioni al 14 novembre 2013, da cui si evince
che tutte le esecuzioni pendenti a suo carico sono state estinte, ad eccezione
di una per un importo modesto di fr. 468.60, contro la quale risulta essere
stata interposta opposizione, per cui a questo stadio di procedura il debito
non è ancora accertato. Ciò porta a ritenere che la convenuta dispone di
sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni, che la sua situazione
finanziaria non sta peggiorando e che il mancato pagamento di debiti accertati
è stato un evento di natura transitoria (cfr. SJZ 99 (2003) n. 13 pag. 308). Va
poi ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre
esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis
dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore
sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale
5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più
probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti
considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può
essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va
annullato.
2. Il reclamo è
accolto.
La tassa di giustizia è
posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC).
Le spese dell’Ufficio
fallimenti sono pure a carico della reclamante.
A controparte non si
assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
Fatti
I. Il reclamo è
accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento del 7 novembre 2013 pronunciata dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2013.3477), nei confronti di AP 1, è
annullata.
2. La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico di RE 1Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di
rito, sono poste a carico di RE 1.
Considerandi
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di AP 1.
III. Notificazione a:
-
;
- GastroSocial Cassa pensione, Aarau;
- Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
- Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).