Lexipedia

Decisione

14.2013.197

Reclamo contro fallimento senza preventiva esecuzione. Credito nei confronti dell'istante non saldato. Solvibilità non resa verosimile

18 novembre 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con istanza del 12 aprile 2013 la Confederazione Svizzera ha chiesto il fallimento senza preventiva

esecuzione ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF di RE 1, asserendo che il

convenuto non effettua più pagamenti per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dal

16 maggio 2012, che il debito complessivo ammonta a fr. 55'565.75, che sono in

corso numerose procedure esecutive e che le sono stati già rilasciati 5

attestati di carenza di beni, come risultava dai relativi estratti dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. 2 e 3).

B. All’udienza di discussione

del 15 maggio 2013 la convenuta ha asserito di operare in diversi cantieri e

che vi erano serie possibilità di entrate, con cui coprire i debiti scoperti.

C. Con

decisione del 28 ottobre 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona

ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 29 ottobre 2013 alle ore 14.00.

D. Con il

reclamo RE 1 si oppone al fallimento, indicando l’ammontare dei suoi debiti in

fr. 135'000.--. Egli chiede una proroga, sostenendo di avere incaricato un

revisore esterno allo scopo di poter presentare tutti gli incarti atti a

dimostrare che l’importo dovuto è inferiore. È tuttavia intenzionato a far

fronte ai suoi debiti.

Considerandi

in

diritto:

1.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle

pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di fallimento (art. 309 lett.

b n. 7 LEF).

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto,

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

3.

La

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190 ss. LEF) è

impugnabile per il rinvio dell’art. 194 LEF all’art. 174 LEF.

4.

Ai

sensi dell’art. 326 CPC non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione

di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, fatte salve speciali

disposizioni di legge quali l’art. 174 LEF (cfr. art. 326 cpv. 2 CPC).

5.

Per

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. L’autorità

giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il

debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova

per mezzo di documenti che nel frattempo (art. 174 cpv. 2 LEF):

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol.

II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58

p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347).

6.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere

al

giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il

debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi

pagamenti. La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione indeterminata

che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento (cfr.

sentenza del Tribunale federale 5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4 con rinvii, in SJ 2011 I pag. 175; Flavio

Cometta, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 10 ad

art. 190 LEF; Hansjörg Peter,

Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,

2010, pag. 851; Ueli Huber, in

Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 8 ad art. 190 LEF). Il legislatore ha

preferito la sospensione dei pagamenti all’insolvibilità poiché è percettibile

esteriormente ed è pertanto più facile da constatare rispetto all’insolvibilità

propriamente detta; egli ha voluto in questo modo facilitare all’istante la

prova dell’insolvibilità. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre

che il debitore non paghi i debiti incontestati ed esigibili, che lasci

moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo

sistematicamente opposizione, oppure che ometta di pagare anche i debiti di

minima importanza. Mediante tale comportamento, il debitore dimostra di non

disporre della liquidità necessaria per onorare i propri impegni. Non occorre

tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che

il rifiuto di pagare tocchi una parte. Perfino un solo debito permette di

ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il

rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il

debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenza del

Tribunale federale 5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4 con rinvii, in

SJ 2011 I pag. 175;5P.412/1999 del 17 dicembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I

pag. 248;5P.442/1993 del 15 dicembre 1993 consid. 3a, in SJ 1994 pag. 433). La

sospensione dei pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma

deve trattarsi di una situazione durevole (cfr. sentenza del Tribunale federale

5A_14/2011 e rif. ivi; Amonn/Walther, op. cit., § 38 n. 12-14). Il caso di

fallimento senza preventiva esecuzione rappresenta uno strumento straordinario

di esecuzione. La causa materiale del fallimento ai sensi dell’art. 190 LEF

consiste sempre in una particolare situazione patrimoniale o in un particolare

modo di agire del debitore che lascia apparire dubbia la possibilità di

tacitazione completa dei creditori o la mette in pericolo (cfr. SJZ 89 (1993) N.

24.

pag. 423 e rif. ivi).

Nel

caso in esame occorre verificare se si realizza la causa materiale del

fallimento prevista dall’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, ossia se vi è (stata)

sospensione dei pagamenti da parte del reclamante.

Orbene, il primo giudice ha

correttamente ritenuto che, essendo pendenti nei confronti del convenuto numerose

procedure esecutive per l’importo di circa fr. 135'000.--, promosse in buona

parte dall’istante, a favore della quale sono stati già emessi 5 attestati di

carenza di beni per il mancato pagamento dell’IVA, vi è stata da parte del

reclamante sospensione dei pagamenti nei confronti di una creditrice

importante.

Con il reclamo RE 1 non ha

prodotto alcun documento a comprova del pagamento del suo debito nei confronti

della Confederazione Svizzera, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.

2.

n. 1 LEF non risulta adempiuto e il fallimento pronunciato nei suoi confronti

non può, già per questo motivo, essere annullato.

In via abbondanziale va osservato,

per quel che riguarda il requisito della solvibilità, che il convenuto chiede

una proroga allo scopo di dare tempo a un revisore incaricato di dimostrare che

l’importo dovuto è inferiore a quanto fatto valere dall’istante. Orbene, al

reclamante va ricordato che la solvibilità deve essere resa verosimile entro il

termine di reclamo di 10 giorni e che esprimere la volontà di saldare il debito

non è sufficiente. Ciò porta a concludere che il convenuto non dispone della liquidità

necessaria per far fronte regolarmente ai suoi impegni, per cui le sue

difficoltà di pagamento non possono essere considerate solo di natura

transitoria rispettivamente non si può ritenere che si tratti di una mancanza

di liquidità passeggera. Ciò è confermato dalle numerose procedure esecutive pendenti

a suo carico rispettivamente dai 5 attestati di carenza di beni. Nel caso che

ci occupa si può pertanto affermare che la incapacità di pagamento del

reclamante appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Di

conseguenza, pure il presupposto della solvibilità non risulta essere

ossequiato.

7.

Il

reclamo va pertanto respinto.

Non essendo stato

concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, per altro nemmeno richiesto,

il fallimento va solamente confermato.

La tassa di giustizia

è posta a carico della Massa fallimentare. A controparte non si assegnano

ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è confermato

il fallimento di RE 1, a far tempo da martedì 29 ottobre 2013 alle ore 14.00.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.-- è posta a carico della Massa fallimentare.

3. Notificazione a:

-

__________;

-

Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna;

- Ufficio esecuzione

e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

- Ufficio del

Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).