14.2013.197
Reclamo contro fallimento senza preventiva esecuzione. Credito nei confronti dell'istante non saldato. Solvibilità non resa verosimile
18 novembre 2013Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.197
Lugano
18 novembre 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento senza
preventiva esecuzione promossa con istanza del 12 aprile 2013 da
,
rappresentata
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna
contro
CO
1
sulla
quale istanza il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con sentenza del 28 ottobre 2013 (SO.2013.401) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della ditta RE 1 (1972),, a far tempo
dal giorno di martedì 29 ottobre 2013 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo dell’8
novembre
2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Con istanza del 12 aprile 2013 la Confederazione Svizzera ha chiesto il fallimento senza preventiva
esecuzione ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF di RE 1, asserendo che il
convenuto non effettua più pagamenti per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dal
16 maggio 2012, che il debito complessivo ammonta a fr. 55'565.75, che sono in
corso numerose procedure esecutive e che le sono stati già rilasciati 5
attestati di carenza di beni, come risultava dai relativi estratti dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. 2 e 3).
B. All’udienza di discussione
del 15 maggio 2013 la convenuta ha asserito di operare in diversi cantieri e
che vi erano serie possibilità di entrate, con cui coprire i debiti scoperti.
C. Con
decisione del 28 ottobre 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona
ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 29 ottobre 2013 alle ore 14.00.
D. Con il
reclamo RE 1 si oppone al fallimento, indicando l’ammontare dei suoi debiti in
fr. 135'000.--. Egli chiede una proroga, sostenendo di avere incaricato un
revisore esterno allo scopo di poter presentare tutti gli incarti atti a
dimostrare che l’importo dovuto è inferiore. È tuttavia intenzionato a far
fronte ai suoi debiti.
Considerandi
in
diritto:
1.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle
pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di fallimento (art. 309 lett.
b n. 7 LEF).
2.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione
errata del diritto,
b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
3.
La
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190 ss. LEF) è
impugnabile per il rinvio dell’art. 194 LEF all’art. 174 LEF.
4.
Ai
sensi dell’art. 326 CPC non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione
di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, fatte salve speciali
disposizioni di legge quali l’art. 174 LEF (cfr. art. 326 cpv. 2 CPC).
5.
Per
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. L’autorità
giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il
debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova
per mezzo di documenti che nel frattempo (art. 174 cpv. 2 LEF):
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58
p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347).
6.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere
al
giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il
debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi
pagamenti. La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione indeterminata
che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento (cfr.
sentenza del Tribunale federale 5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4 con rinvii, in SJ 2011 I pag. 175; Flavio
Cometta, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 10 ad
art. 190 LEF; Hansjörg Peter,
Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
2010, pag. 851; Ueli Huber, in
Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 8 ad art. 190 LEF). Il legislatore ha
preferito la sospensione dei pagamenti all’insolvibilità poiché è percettibile
esteriormente ed è pertanto più facile da constatare rispetto all’insolvibilità
propriamente detta; egli ha voluto in questo modo facilitare all’istante la
prova dell’insolvibilità. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre
che il debitore non paghi i debiti incontestati ed esigibili, che lasci
moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo
sistematicamente opposizione, oppure che ometta di pagare anche i debiti di
minima importanza. Mediante tale comportamento, il debitore dimostra di non
disporre della liquidità necessaria per onorare i propri impegni. Non occorre
tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che
il rifiuto di pagare tocchi una parte. Perfino un solo debito permette di
ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il
rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il
debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenza del
Tribunale federale 5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4 con rinvii, in
SJ 2011 I pag. 175;5P.412/1999 del 17 dicembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I
pag. 248;5P.442/1993 del 15 dicembre 1993 consid. 3a, in SJ 1994 pag. 433). La
sospensione dei pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma
deve trattarsi di una situazione durevole (cfr. sentenza del Tribunale federale
5A_14/2011 e rif. ivi; Amonn/Walther, op. cit., § 38 n. 12-14). Il caso di
fallimento senza preventiva esecuzione rappresenta uno strumento straordinario
di esecuzione. La causa materiale del fallimento ai sensi dell’art. 190 LEF
consiste sempre in una particolare situazione patrimoniale o in un particolare
modo di agire del debitore che lascia apparire dubbia la possibilità di
tacitazione completa dei creditori o la mette in pericolo (cfr. SJZ 89 (1993) N.
24.
pag. 423 e rif. ivi).
Nel
caso in esame occorre verificare se si realizza la causa materiale del
fallimento prevista dall’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, ossia se vi è (stata)
sospensione dei pagamenti da parte del reclamante.
Orbene, il primo giudice ha
correttamente ritenuto che, essendo pendenti nei confronti del convenuto numerose
procedure esecutive per l’importo di circa fr. 135'000.--, promosse in buona
parte dall’istante, a favore della quale sono stati già emessi 5 attestati di
carenza di beni per il mancato pagamento dell’IVA, vi è stata da parte del
reclamante sospensione dei pagamenti nei confronti di una creditrice
importante.
Con il reclamo RE 1 non ha
prodotto alcun documento a comprova del pagamento del suo debito nei confronti
della Confederazione Svizzera, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.
2.
n. 1 LEF non risulta adempiuto e il fallimento pronunciato nei suoi confronti
non può, già per questo motivo, essere annullato.
In via abbondanziale va osservato,
per quel che riguarda il requisito della solvibilità, che il convenuto chiede
una proroga allo scopo di dare tempo a un revisore incaricato di dimostrare che
l’importo dovuto è inferiore a quanto fatto valere dall’istante. Orbene, al
reclamante va ricordato che la solvibilità deve essere resa verosimile entro il
termine di reclamo di 10 giorni e che esprimere la volontà di saldare il debito
non è sufficiente. Ciò porta a concludere che il convenuto non dispone della liquidità
necessaria per far fronte regolarmente ai suoi impegni, per cui le sue
difficoltà di pagamento non possono essere considerate solo di natura
transitoria rispettivamente non si può ritenere che si tratti di una mancanza
di liquidità passeggera. Ciò è confermato dalle numerose procedure esecutive pendenti
a suo carico rispettivamente dai 5 attestati di carenza di beni. Nel caso che
ci occupa si può pertanto affermare che la incapacità di pagamento del
reclamante appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Di
conseguenza, pure il presupposto della solvibilità non risulta essere
ossequiato.
7.
Il
reclamo va pertanto respinto.
Non essendo stato
concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, per altro nemmeno richiesto,
il fallimento va solamente confermato.
La tassa di giustizia
è posta a carico della Massa fallimentare. A controparte non si assegnano
ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è confermato
il fallimento di RE 1, a far tempo da martedì 29 ottobre 2013 alle ore 14.00.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.-- è posta a carico della Massa fallimentare.
3. Notificazione a:
-
__________;
-
Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna;
- Ufficio esecuzione
e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
- Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).