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Decisione

14.2013.198

Rigetto definitivo. Ammissibilità del reclamo dubbia (art. 320 CPC). Nessuna eccezione ex art. 81 cpv. 1 LEF. Novum non ammesso (art. 326 cpv. 1 LEF)

18 novembre 2013Italiano4 min

riferimento al doc. B, doc. D e E) sulla quale la procedente ha fondato la propria

Source ti.ch

Incarto n.

14.2013.198

Lugano

18 novembre 2013 FP/b/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

sedente

quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato l’11 novembre 2013 da

RE

1

contro la decisione emanata

il 29 ottobre 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa

a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.3900)

promossa nei suoi confronti con istanza del 18 settembre 2013 dalla

CO

1

rappresentata

RA 1

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che contro le sentenze di rigetto

(definitivo) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico

del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare

entro il termine di dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC)

alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e

cpv. 1 LOG);

che inoltrato in data 11 novembre

2013 contro una decisione emanata il 29 ottobre 2013 e intimata/recapitata il 4

novembre successivo (cfr. ricerca postale Track&Trace) il reclamo è tempestivo

e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

che in base all’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

(lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che l’insorgente non si avvale né

dell’uno né dell’altro dei menzionati titoli di reclamo, di modo che l’ammissibilità

del rimedio appare già per questo motivo dubbia;

che la questione non ha da essere

vagliata oltre, il reclamo essendo in ogni modo votato all’insuccesso;

che in base all’art. 80 cpv. 1 LEF

se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può

chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che sono parificate alle decisioni

giudiziarie, tra l‘altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art.

Fatti

80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che tale è senz’altro il caso per

la decisione (imposta comunale 2011, passata in giudicato; v. doc. C con

riferimento al doc. B, doc. D e E) sulla quale la procedente ha fondato la propria

istanza, circostanza del resto come tale non contestata;

che in virtù dell’art. 81 cpv. 1

LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero

o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via

definitiva a meno che l‘escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della

decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato

ovvero che è subentrata la prescrizione;

che, nella fattispecie,

l’insorgente non si avvale di nessuna delle menzionate eccezioni liberatorie,

Considerandi

proponendosi per contro - peraltro per la prima volta in questa sede in dispregio

del divieto di addurre nova in sede di reclamo sancito dall’art. 326

cpv. 1 CPC - di invalidare il titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

eccependo - in estrema sintesi - di non avere conseguito il reddito posto alla

base della decisione di tassazione da parte dell’autorità fiscale;

che un argomento del genere

sfugge con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata

solo a verificare se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli

art. 80 e 81 LEF, ciò che può senz’altro dirsi il caso nella fattispecie;

che ne discende pertanto l’inammissibilità

del rimedio;

che gli oneri processuali relativi

alla presente decisione dovrebbero essere posti a carico del reclamante, parte

soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data la particolarità della

fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è patrocinato, si prescinde

eccezionalmente dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Non si prelevano spese.

3. Notificazione a:

-

;

-

.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso

della vertenza, di fr. 6'897.10 non raggiunge il limite di legge di fr.

30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).