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Rigetto definitivo. Ammissibilità del reclamo dubbia (art. 320 CPC). Nessuna eccezione ex art. 81 cpv. 1 LEF. Novum non ammesso (art. 326 cpv. 1 LEF)
18 novembre 2013Italiano4 min
riferimento al doc. B, doc. D e E) sulla quale la procedente ha fondato la propria
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Incarto n.
14.2013.198
Lugano
18 novembre 2013 FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato l’11 novembre 2013 da
RE
1
contro la decisione emanata
il 29 ottobre 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa
a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.3900)
promossa nei suoi confronti con istanza del 18 settembre 2013 dalla
CO
1
rappresentata
RA 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di rigetto
(definitivo) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico
del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
entro il termine di dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC)
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e
cpv. 1 LOG);
che inoltrato in data 11 novembre
2013 contro una decisione emanata il 29 ottobre 2013 e intimata/recapitata il 4
novembre successivo (cfr. ricerca postale Track&Trace) il reclamo è tempestivo
e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
(lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che l’insorgente non si avvale né
dell’uno né dell’altro dei menzionati titoli di reclamo, di modo che l’ammissibilità
del rimedio appare già per questo motivo dubbia;
che la questione non ha da essere
vagliata oltre, il reclamo essendo in ogni modo votato all’insuccesso;
che in base all’art. 80 cpv. 1 LEF
se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono parificate alle decisioni
giudiziarie, tra l‘altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art.
Fatti
80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che tale è senz’altro il caso per
la decisione (imposta comunale 2011, passata in giudicato; v. doc. C con
riferimento al doc. B, doc. D e E) sulla quale la procedente ha fondato la propria
istanza, circostanza del resto come tale non contestata;
che in virtù dell’art. 81 cpv. 1
LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero
o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via
definitiva a meno che l‘escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della
decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato
ovvero che è subentrata la prescrizione;
che, nella fattispecie,
l’insorgente non si avvale di nessuna delle menzionate eccezioni liberatorie,
Considerandi
proponendosi per contro - peraltro per la prima volta in questa sede in dispregio
del divieto di addurre nova in sede di reclamo sancito dall’art. 326
cpv. 1 CPC - di invalidare il titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
eccependo - in estrema sintesi - di non avere conseguito il reddito posto alla
base della decisione di tassazione da parte dell’autorità fiscale;
che un argomento del genere
sfugge con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata
solo a verificare se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli
art. 80 e 81 LEF, ciò che può senz’altro dirsi il caso nella fattispecie;
che ne discende pertanto l’inammissibilità
del rimedio;
che gli oneri processuali relativi
alla presente decisione dovrebbero essere posti a carico del reclamante, parte
soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della
fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è patrocinato, si prescinde
eccezionalmente dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
-
;
-
.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza, di fr. 6'897.10 non raggiunge il limite di legge di fr.
30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).