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Decisione

14.2013.2

Rigetto definitivo dell'opposizione in base a una decisione civile svizzera passata in giudicato. Il giudice del rigetto si attiene ad un dispositivo chiaro e completo. Negata l'eccezione di mancata i

15 febbraio 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________ del 1/8.10.2012 dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Blenio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr.

4'900.- oltre alle spese esecutive, indicando quale causale del credito “Prestazioni

lavorative non retribuite. Per sentenza definitiva del giudice di Agno del

18/04/2012”. Interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, il

procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

circolo di Acquarossa.

B. L’istante

ha fondato la propria domanda sulla decisione emanata il 24 aprile 2012 dal Giudice

di pace del circolo di Agno che, in accoglimento della petizione dallo stesso

presentata in procedura semplificata il 9 marzo 2012,

ha condannato la parte convenuta (non comparsa all’udienza benché citata per

lettera raccomandata) – indicata in ingresso della sentenza come “RE 1, B__________

Sagl, __________ – al pagamento di fr. 4'900.- (doc. B). Il giudice di

pace ha considerato che “la richiesta dell’attore si rifà al mancato

pagamento dello stipendio dal 01.06.2011 quale gerente/cameriere presso il B__________”

segnatamente “che lo stipendio richiesto è relazionato alla conferma

d’assunzione sottoscritta dalle parti al 28.03.2011.”

C. Chiamata

a esprimersi, con osservazioni del 14 novembre 2012 la convenuta ha chiesto la

reiezione dell’istanza, asserendo che la pretesa salariale rivendicata dal

procedente era riferita a un rapporto contrattuale con la società B__________

Sagl, che faceva capo al defunto marito __________ e contro la quale è stato

pronunciato il fallimento (recte: contro la quale è stato pronunciato lo

scioglimento e ordinata la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento poiché risultata priva di gerenza e dell’organo di revisione) con

decisione emanata il 1° gennaio 2012 dal Pretore aggiunto del Distretto di

Lugano (doc. 2). Premesso di non essere stata socia né organo della società e

di non avere avuto nemmeno diritto di firma, la convenuta ha obiettato che la

sua estraneità alla fattispecie oggetto della causa avviata dalla controparte è

desumibile dalla conferma di assunzione del 28 marzo 2011, nella quale come

parti figurano l’istante e la sola B__________ Sagl (doc. 6), dalla formulazione

delle dimissioni dell’istante del 1° giugno 2011 (doc. 5) e dal fatto che la procedura

giudiziaria è stata avviata dall’istante “presso la

Giudicatura di pace del circolo di Agno, foro della società, e non della

convenuta”. Che del resto, ha puntualizzato la stessa convenuta, tale circostanza

è stata finanche correttamente recepita dal Giudice di pace del circolo di Agno

nella sua decisione del 24 aprile 2012, non avendo egli mai omesso l’indicazione

della presunta debitrice effettiva. Il fatto di avere poi menzionato nella stessa

decisione anche il suo nominativo, sempre stando alla convenuta, non cambia nulla

all’interpretazione che deve essere data con riferimento alla parte che convenuta.

La mancata comparsa della (presunta) vera debitrice, ha dipoi preteso la convenuta,

non sanerebbe l’errore commesso dal giudice di pace – qualora avesse diversamente

inteso condannarla – non essendogli in ogni modo consentito di designarla come

debitrice quando a tutti gli effetti non lo era. Sia come sia, ha concluso la

convenuta, l’istanza va disattesa, non sussistendo identità tra il debitore indicato

nel precetto esecutivo e il debitore indicato nella decisione 10 gennaio 2012, rispettivamente

il debitore effettivo.

D. Alle

osservazioni della convenuta, l’istante ha replicato il 30 novembre 2012,

sostenendo di avere inviato ben due raccomandate alla B__________ Sagl per

l’ottenimento delle sue pretese salariali, ma senza successo, la società in

questione avendo “volutamente” omesso di ritirale. Da qui l’azione inoltrata

presso la Giudicatura di pace del circolo di Agno, con coinvolgimento di RE 1,

che egli ha ritenuto personalmente responsabile delle azioni che hanno comportato

il mancato pagamento di quanto richiesto, dato che essa figurava di fatto come

“gestore” a tutti gli effetti sia del bar, sia dell’eredità lasciata dal

defunto marito __________, circostanza peraltro nota allo stesso giudice di pace.

Non vi è perciò stato nessun sbaglio da parte di quest’ultimo, che coscientemente

ha quindi stabilito che la persona convenuta era proprio RE 1 e non la B__________

Sagl (di fatto priva di rappresentanza), ritenuta responsabile di una situazione

da lei medesima creata. Alla replica l’istante ha annesso l’istanza inoltrata

in data 11 novembre 2011 alla Giudicatura di pace del circolo di Agno, con la

quale – premesso che se da un punto di vista formale suo datore di lavoro era la

B__________ Sagl, da un punto di vista fattuale e a tutti gli effetti lo era

invece RE 1 – ha chiesto la condanna di entrambi i soggetti al pagamento in via

solidale della somma di fr. 4'900.- a titolo di salario rimasto impagato (doc.

G).

E. Con

duplica del 12 dicembre 2012 la convenuta si è confermata nelle proprie osservazioni

del 1° novembre 2012, reiterando nel sostenere che la sola debitrice della

pretesa salariale in rassegna era la B__________ Sagl.

F. Con

decisione del 27 dicembre 2012 il Giudice di pace del circolo di Acquarossa ha

accolto l’istanza, ritenendo che la decisione emanata il 24 aprile 2012 dal Giudice

di pace del circolo di Agno – notificata alle parti e rimasta inimpugnata e

pertanto parificabile a una sentenza esecutiva ai sensi degli art. 80 e 81 LEF

– costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione al precetto

esecutivo in questione e rilevando che i motivi addotti dalla convenuta nei

rispettivi suoi allegati non possono essere tenuti in considerazione, “in

quanto il compito di questo giudice si limita a pronunciarsi sull’ammissibilità

o meno dell’opposizione.”

G. Contro

tale sentenza, la convenuta è insorta con reclamo del 7 gennaio 2013 riproponendo

sostanzialmente le medesime eccezioni sollevate davanti al primo giudice, ossia

eccependo l’assenza di identità tra il debitore indicato nel precetto esecutivo

con il debitore indicato nel presunto titolo di rigetto, e quindi la propria

carenza di legittimazione passiva di fronte alla pretesa salariale oggetto

della decisione del Giudice di pace del circolo di Agno. Secondo la reclamante,

la decisione di condanna sarebbe in ogni modo nulla nella misura in cui fosse

effettivamente diretta nei suoi confronti, risultando evidente l’errore commesso

nel considerarla debitrice di una prestazione che andava invece fatta valere

nei confronti di un altro soggetto, ovvero della (allora) B__________ Sagl.

H. Il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto.

1.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo -tra l’altro- le

decisioni di prima istanza in tema - per quanto qui di interesse - di rigetto dell’opposizione

giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di una

decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine

per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 7 gennaio 2013 avverso la decisione 27 dicembre 2012 del giudice di pace

notificata lo stesso giorno e recapitata l’indomani, il gravame è tempestivo

(cfr. la fotocopia del davanti della busta annessa al reclamo) e quindi, da

questo lato, ammissibile.

2.

Giusta

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti

(lett. b).

3.

Per

l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva,

il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.

Una decisione civile svizzera è esecutiva se (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC) è

passata in giudicato e se il giudice non ne ha sospeso l’esecuzione (art. 325

cpv. 2 e 331 lett. a CPC) oppure se (art. 336 cpv. 1 lett. b CPC) pur non

essendo passata in giudicato è stata dichiarata eseguibile anticipatamente (Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin,

Basler Kommentar, SchKG I, 2a edizione, Basilea 2012, n. 7 ad art. 80). Una decisione

non è comunque esecutiva prima di essere stata notificata (Staehelin, op. cit. n. 7b ad art. 80).

Il giudice del rigetto deve poi accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa,

se la decisione su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti della LEF

per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin,

op. cit. n. 9 ad art. 80 e 50 ad art. 84).

4.

La

decisione 24 aprile 2012 (doc. B), con la quale il Giudice di pace del circolo

di Agno – in accoglimento della petizione presentata in data 9 marzo 2012 dal

qui istante – ha condannato la parte convenuta (indicata in ingresso

come “RE 1, B__________ Sagl, __________”) a pagare alla parte attrice fr.

4'900.- costituisce in sé senz’altro un titolo di rigetto definitivo per

l’incasso forzato dell’importo oggetto del relativo dispositivo condannatorio. Tale

sentenza è infatti stata notificata alle parti e, segnatamente, alla convenuta

(RE 1) indicata come tale nella relativa decisione di condanna; la quale (convenuta)

non solo non è comparsa all’udienza indetta dal Giudice di pace del circolo di

Agno per il 18 aprile 2012, benché citata per raccomandata (v. decisione 24

aprile 2012 e doc. B annesso al reclamo), e non solo si è rifiutata di ritirare

la raccomandata contenente la stessa decisione, ritenendosi estranea ai fatti

(v. doc. C annesso al reclamo), ma non ha nemmeno impugnato la sentenza una

volta che ne ha preso conoscenza, benché risultasse che lo stesso giudice di

pace l’avesse ritenuta la (sola) parte convenuta in relazione alla causa

promossa dal qui istante e quindi, per forza di cosa, la destinataria della condanna

al pagamento del credito vantato dalla controparte.

5.

La

reclamante si propone invero di sovvertire la situazione, asserendo che le pretese

oggetto della contesa dinnanzi al Giudice di pace del circolo di Agno si

riferivano in tutta evidenza a un rapporto contrattuale con l’allora società B__________

Sagl (doc. 5 e 6 ) e non con lei personalmente, ove si consideri anche che la petizione

era stata inoltrata al foro della sede della società e non a quello del suo

domicilio. La sentenza sulla quale il procedente ha fondato l’istanza di rigetto

definitivo dell’opposizione andava perciò intesa come rivolta esclusivamente alla

società, senza alcun riferimento alla sua persona; di modo che, sempre secondo

la reclamante, non vi è identità tra il debitore indicato nel precetto

esecutivo con il debitore indicato nel titolo di rigetto dell’opposizione.

6.

Il

Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che non compete al giudice chiamato

a pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione rivedere o interpretare un

titolo di credito (DTF 124 III 5011 consid. 3a), che dandosi una decisione giudiziaria

poco chiara o incompleta spetta al giudice di merito l’onere di portare la

necessaria chiarezza e dissipare eventuali dubbi (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3;

135.

III 315 consid. 2.3; 124 III 501 consid. 3a; sentenza del Tribunale

federale 2 settembre 2011 5A_ 487/2011 consid. 3.1; 13 aprile 2007 5P.514/206

consid. 3.1), che nondimeno il giudice del rigetto non è strettamente tenuto ad

attenersi al solo dispositivo, ma può anche appoggiarsi ai motivi della decisione

posta in esecuzione (DTF 134 III 656 consid. 5.3; 22 febbraio 2006 5P.324/205,

pubblicata in: SZZP 2006 pag. 206) e che l’istanza di rigetto definitivo

dell’opposizione può essere respinta solo se a fronte di quei motivi permangono

dubbi ed incertezze (DTF 134 III 656 consid. 5.3; sentenza del Tribunale

federale 22 febbraio 2006 5P.324/2005, pubblicata in: SZZP 2006 pag. 206).

7.

Nella

fattispecie, non vi è alcun valido motivo per far proprio l’esposto della

reclamante, il quale andava semmai sottoposto al giudice del merito in

occasione dell’udienza di contradditorio al riguardo appositamente indetta, rispettivamente

alla Camera civile dei reclami, impugnando la relativa decisione,

rispettivamente – se del caso – allo stesso giudice del merito facendo capo al

rimedio dell’interpretazione e rettifica ex art. 334 CPC. Contrariamente alla

sua opinione, la decisione condannatoria emessa il 24 aprile 2012 dal giudice

di pace è sufficientemente chiara. Questi era infatti chiamato a statuire su

un’azione creditoria, con la quale l’attore si proponeva con ogni evidenza di

coinvolgere in prima persona la qui reclamante, da lui ritenuta la vera debitrice

del salario che non gli era ancora stato versato in quanto direttrice a tutti

gli effetti per conto proprio – e non della società – a seguito della morte del

di lei marito. Da qui la richiesta di condanna di RE 1 e della B__________ Sagl

al versamento in via solidale della somma di fr. 4'900.- derivante dal

contratto di lavoro per i mesi di giugno 2011 e i primi 11 giorni del mese di

luglio successivo (act. G). Orbene, come risulta dalla sentenza 24 aprile 2012,

ad essere stata condannata è stata per finire RE 1, ritenuta a torto o a

ragione la vera convenuta, tanto che il termine per presentare le osservazioni è

stato impartito a lei personalmente (doc. F).

8.

In

merito alla tesi della reclamante, secondo cui il giudizio di condanna sarebbe

viziato da nullità in quanto il Giudice di pace del circolo di Agno sarebbe

incorso in un grave errore nel ritenerla debitrice di una somma che invece non

poteva che concernere la sola B__________ Sagl, occorre ricordare che secondo

la giurisprudenza una decisione è nulla – e quindi non vincola le

autorità esecutive – soltanto quando è affetta da un difetto particolarmente grave,

il difetto è manifestamente o perlomeno facilmente riconoscibile e l’ammissione

della nullità non compromette seriamente la sicurezza del diritto (DTF 129 I 361 e segg.; cfr. pure CEF 29 luglio 2005, inc. 14.2005.26,

consid. 3; CEF 22 febbraio 2007, inc. 15.2006.119, consid. 3; CEF

4.

agosto 2006, inc. 15.2006.65, consid. 6.3 con riferimenti). Nella fattispecie, non risulta per nulla evidente che la decisione del Giudice

di pace del circolo di Agno sia errata e comunque l’asserito

errore riguarda una questione di merito, per cui la nullità dell’atto può

entrare in considerazione solo in modo del tutto eccezionale (DTF 129 I 364, consid. 2.1),

ad esempio quando l’atto in questione è insensato, immorale, completamente

sprovvisto di base legale o d’esecuzione impossibile (RDAT 2000 II n. 54 p.

197-198), ipotesi che nel caso concreto non entrano in linea di conto. Non vi è

pertanto spazio per considerare nulla la sentenza del 24 aprile 2012

invocata quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

9.

Il

reclamo va di conseguenza respinto.

Gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia

sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 OTEF e 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 320.- sono poste a carico

della reclamante.

3. Notificazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Acquarossa.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

67

Rimedi giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 4'900.-, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).