14.2013.2
Rigetto definitivo dell'opposizione in base a una decisione civile svizzera passata in giudicato. Il giudice del rigetto si attiene ad un dispositivo chiaro e completo. Negata l'eccezione di mancata i
15 febbraio 2013Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.2
Lugano
15 febbraio 2013
FP/b/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa
con istanza 25 ottobre da
CO
1
contro
RE
1
patrocinata
dall’avv. PA 1,
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Blenio, notificato in data 8 ottobre 2012 per il
pagamento di fr. 4'900.- oltre alle spese esecutive;
istanza accolta dal Giudice
di pace del circolo di Acquarossa con decisione del 27 dicembre 2012 (inc. __________);
sentenza impugnata dalla
convenuta con reclamo del 7 gennaio 2013;
ritenuto
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. __________ del 1/8.10.2012 dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Blenio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr.
4'900.- oltre alle spese esecutive, indicando quale causale del credito “Prestazioni
lavorative non retribuite. Per sentenza definitiva del giudice di Agno del
18/04/2012”. Interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, il
procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
circolo di Acquarossa.
B. L’istante
ha fondato la propria domanda sulla decisione emanata il 24 aprile 2012 dal Giudice
di pace del circolo di Agno che, in accoglimento della petizione dallo stesso
presentata in procedura semplificata il 9 marzo 2012,
ha condannato la parte convenuta (non comparsa all’udienza benché citata per
lettera raccomandata) – indicata in ingresso della sentenza come “RE 1, B__________
Sagl, __________ – al pagamento di fr. 4'900.- (doc. B). Il giudice di
pace ha considerato che “la richiesta dell’attore si rifà al mancato
pagamento dello stipendio dal 01.06.2011 quale gerente/cameriere presso il B__________”
segnatamente “che lo stipendio richiesto è relazionato alla conferma
d’assunzione sottoscritta dalle parti al 28.03.2011.”
C. Chiamata
a esprimersi, con osservazioni del 14 novembre 2012 la convenuta ha chiesto la
reiezione dell’istanza, asserendo che la pretesa salariale rivendicata dal
procedente era riferita a un rapporto contrattuale con la società B__________
Sagl, che faceva capo al defunto marito __________ e contro la quale è stato
pronunciato il fallimento (recte: contro la quale è stato pronunciato lo
scioglimento e ordinata la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento poiché risultata priva di gerenza e dell’organo di revisione) con
decisione emanata il 1° gennaio 2012 dal Pretore aggiunto del Distretto di
Lugano (doc. 2). Premesso di non essere stata socia né organo della società e
di non avere avuto nemmeno diritto di firma, la convenuta ha obiettato che la
sua estraneità alla fattispecie oggetto della causa avviata dalla controparte è
desumibile dalla conferma di assunzione del 28 marzo 2011, nella quale come
parti figurano l’istante e la sola B__________ Sagl (doc. 6), dalla formulazione
delle dimissioni dell’istante del 1° giugno 2011 (doc. 5) e dal fatto che la procedura
giudiziaria è stata avviata dall’istante “presso la
Giudicatura di pace del circolo di Agno, foro della società, e non della
convenuta”. Che del resto, ha puntualizzato la stessa convenuta, tale circostanza
è stata finanche correttamente recepita dal Giudice di pace del circolo di Agno
nella sua decisione del 24 aprile 2012, non avendo egli mai omesso l’indicazione
della presunta debitrice effettiva. Il fatto di avere poi menzionato nella stessa
decisione anche il suo nominativo, sempre stando alla convenuta, non cambia nulla
all’interpretazione che deve essere data con riferimento alla parte che convenuta.
La mancata comparsa della (presunta) vera debitrice, ha dipoi preteso la convenuta,
non sanerebbe l’errore commesso dal giudice di pace – qualora avesse diversamente
inteso condannarla – non essendogli in ogni modo consentito di designarla come
debitrice quando a tutti gli effetti non lo era. Sia come sia, ha concluso la
convenuta, l’istanza va disattesa, non sussistendo identità tra il debitore indicato
nel precetto esecutivo e il debitore indicato nella decisione 10 gennaio 2012, rispettivamente
il debitore effettivo.
D. Alle
osservazioni della convenuta, l’istante ha replicato il 30 novembre 2012,
sostenendo di avere inviato ben due raccomandate alla B__________ Sagl per
l’ottenimento delle sue pretese salariali, ma senza successo, la società in
questione avendo “volutamente” omesso di ritirale. Da qui l’azione inoltrata
presso la Giudicatura di pace del circolo di Agno, con coinvolgimento di RE 1,
che egli ha ritenuto personalmente responsabile delle azioni che hanno comportato
il mancato pagamento di quanto richiesto, dato che essa figurava di fatto come
“gestore” a tutti gli effetti sia del bar, sia dell’eredità lasciata dal
defunto marito __________, circostanza peraltro nota allo stesso giudice di pace.
Non vi è perciò stato nessun sbaglio da parte di quest’ultimo, che coscientemente
ha quindi stabilito che la persona convenuta era proprio RE 1 e non la B__________
Sagl (di fatto priva di rappresentanza), ritenuta responsabile di una situazione
da lei medesima creata. Alla replica l’istante ha annesso l’istanza inoltrata
in data 11 novembre 2011 alla Giudicatura di pace del circolo di Agno, con la
quale – premesso che se da un punto di vista formale suo datore di lavoro era la
B__________ Sagl, da un punto di vista fattuale e a tutti gli effetti lo era
invece RE 1 – ha chiesto la condanna di entrambi i soggetti al pagamento in via
solidale della somma di fr. 4'900.- a titolo di salario rimasto impagato (doc.
G).
E. Con
duplica del 12 dicembre 2012 la convenuta si è confermata nelle proprie osservazioni
del 1° novembre 2012, reiterando nel sostenere che la sola debitrice della
pretesa salariale in rassegna era la B__________ Sagl.
F. Con
decisione del 27 dicembre 2012 il Giudice di pace del circolo di Acquarossa ha
accolto l’istanza, ritenendo che la decisione emanata il 24 aprile 2012 dal Giudice
di pace del circolo di Agno – notificata alle parti e rimasta inimpugnata e
pertanto parificabile a una sentenza esecutiva ai sensi degli art. 80 e 81 LEF
– costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione al precetto
esecutivo in questione e rilevando che i motivi addotti dalla convenuta nei
rispettivi suoi allegati non possono essere tenuti in considerazione, “in
quanto il compito di questo giudice si limita a pronunciarsi sull’ammissibilità
o meno dell’opposizione.”
G. Contro
tale sentenza, la convenuta è insorta con reclamo del 7 gennaio 2013 riproponendo
sostanzialmente le medesime eccezioni sollevate davanti al primo giudice, ossia
eccependo l’assenza di identità tra il debitore indicato nel precetto esecutivo
con il debitore indicato nel presunto titolo di rigetto, e quindi la propria
carenza di legittimazione passiva di fronte alla pretesa salariale oggetto
della decisione del Giudice di pace del circolo di Agno. Secondo la reclamante,
la decisione di condanna sarebbe in ogni modo nulla nella misura in cui fosse
effettivamente diretta nei suoi confronti, risultando evidente l’errore commesso
nel considerarla debitrice di una prestazione che andava invece fatta valere
nei confronti di un altro soggetto, ovvero della (allora) B__________ Sagl.
H. Il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto.
1.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo -tra l’altro- le
decisioni di prima istanza in tema - per quanto qui di interesse - di rigetto dell’opposizione
giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di una
decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine
per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 7 gennaio 2013 avverso la decisione 27 dicembre 2012 del giudice di pace
notificata lo stesso giorno e recapitata l’indomani, il gravame è tempestivo
(cfr. la fotocopia del davanti della busta annessa al reclamo) e quindi, da
questo lato, ammissibile.
2.
Giusta
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti
(lett. b).
3.
Per
l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva,
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.
Una decisione civile svizzera è esecutiva se (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC) è
passata in giudicato e se il giudice non ne ha sospeso l’esecuzione (art. 325
cpv. 2 e 331 lett. a CPC) oppure se (art. 336 cpv. 1 lett. b CPC) pur non
essendo passata in giudicato è stata dichiarata eseguibile anticipatamente (Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin,
Basler Kommentar, SchKG I, 2a edizione, Basilea 2012, n. 7 ad art. 80). Una decisione
non è comunque esecutiva prima di essere stata notificata (Staehelin, op. cit. n. 7b ad art. 80).
Il giudice del rigetto deve poi accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa,
se la decisione su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti della LEF
per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin,
op. cit. n. 9 ad art. 80 e 50 ad art. 84).
4.
La
decisione 24 aprile 2012 (doc. B), con la quale il Giudice di pace del circolo
di Agno – in accoglimento della petizione presentata in data 9 marzo 2012 dal
qui istante – ha condannato la parte convenuta (indicata in ingresso
come “RE 1, B__________ Sagl, __________”) a pagare alla parte attrice fr.
4'900.- costituisce in sé senz’altro un titolo di rigetto definitivo per
l’incasso forzato dell’importo oggetto del relativo dispositivo condannatorio. Tale
sentenza è infatti stata notificata alle parti e, segnatamente, alla convenuta
(RE 1) indicata come tale nella relativa decisione di condanna; la quale (convenuta)
non solo non è comparsa all’udienza indetta dal Giudice di pace del circolo di
Agno per il 18 aprile 2012, benché citata per raccomandata (v. decisione 24
aprile 2012 e doc. B annesso al reclamo), e non solo si è rifiutata di ritirare
la raccomandata contenente la stessa decisione, ritenendosi estranea ai fatti
(v. doc. C annesso al reclamo), ma non ha nemmeno impugnato la sentenza una
volta che ne ha preso conoscenza, benché risultasse che lo stesso giudice di
pace l’avesse ritenuta la (sola) parte convenuta in relazione alla causa
promossa dal qui istante e quindi, per forza di cosa, la destinataria della condanna
al pagamento del credito vantato dalla controparte.
5.
La
reclamante si propone invero di sovvertire la situazione, asserendo che le pretese
oggetto della contesa dinnanzi al Giudice di pace del circolo di Agno si
riferivano in tutta evidenza a un rapporto contrattuale con l’allora società B__________
Sagl (doc. 5 e 6 ) e non con lei personalmente, ove si consideri anche che la petizione
era stata inoltrata al foro della sede della società e non a quello del suo
domicilio. La sentenza sulla quale il procedente ha fondato l’istanza di rigetto
definitivo dell’opposizione andava perciò intesa come rivolta esclusivamente alla
società, senza alcun riferimento alla sua persona; di modo che, sempre secondo
la reclamante, non vi è identità tra il debitore indicato nel precetto
esecutivo con il debitore indicato nel titolo di rigetto dell’opposizione.
6.
Il
Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che non compete al giudice chiamato
a pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione rivedere o interpretare un
titolo di credito (DTF 124 III 5011 consid. 3a), che dandosi una decisione giudiziaria
poco chiara o incompleta spetta al giudice di merito l’onere di portare la
necessaria chiarezza e dissipare eventuali dubbi (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3;
135.
III 315 consid. 2.3; 124 III 501 consid. 3a; sentenza del Tribunale
federale 2 settembre 2011 5A_ 487/2011 consid. 3.1; 13 aprile 2007 5P.514/206
consid. 3.1), che nondimeno il giudice del rigetto non è strettamente tenuto ad
attenersi al solo dispositivo, ma può anche appoggiarsi ai motivi della decisione
posta in esecuzione (DTF 134 III 656 consid. 5.3; 22 febbraio 2006 5P.324/205,
pubblicata in: SZZP 2006 pag. 206) e che l’istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione può essere respinta solo se a fronte di quei motivi permangono
dubbi ed incertezze (DTF 134 III 656 consid. 5.3; sentenza del Tribunale
federale 22 febbraio 2006 5P.324/2005, pubblicata in: SZZP 2006 pag. 206).
7.
Nella
fattispecie, non vi è alcun valido motivo per far proprio l’esposto della
reclamante, il quale andava semmai sottoposto al giudice del merito in
occasione dell’udienza di contradditorio al riguardo appositamente indetta, rispettivamente
alla Camera civile dei reclami, impugnando la relativa decisione,
rispettivamente – se del caso – allo stesso giudice del merito facendo capo al
rimedio dell’interpretazione e rettifica ex art. 334 CPC. Contrariamente alla
sua opinione, la decisione condannatoria emessa il 24 aprile 2012 dal giudice
di pace è sufficientemente chiara. Questi era infatti chiamato a statuire su
un’azione creditoria, con la quale l’attore si proponeva con ogni evidenza di
coinvolgere in prima persona la qui reclamante, da lui ritenuta la vera debitrice
del salario che non gli era ancora stato versato in quanto direttrice a tutti
gli effetti per conto proprio – e non della società – a seguito della morte del
di lei marito. Da qui la richiesta di condanna di RE 1 e della B__________ Sagl
al versamento in via solidale della somma di fr. 4'900.- derivante dal
contratto di lavoro per i mesi di giugno 2011 e i primi 11 giorni del mese di
luglio successivo (act. G). Orbene, come risulta dalla sentenza 24 aprile 2012,
ad essere stata condannata è stata per finire RE 1, ritenuta a torto o a
ragione la vera convenuta, tanto che il termine per presentare le osservazioni è
stato impartito a lei personalmente (doc. F).
8.
In
merito alla tesi della reclamante, secondo cui il giudizio di condanna sarebbe
viziato da nullità in quanto il Giudice di pace del circolo di Agno sarebbe
incorso in un grave errore nel ritenerla debitrice di una somma che invece non
poteva che concernere la sola B__________ Sagl, occorre ricordare che secondo
la giurisprudenza una decisione è nulla – e quindi non vincola le
autorità esecutive – soltanto quando è affetta da un difetto particolarmente grave,
il difetto è manifestamente o perlomeno facilmente riconoscibile e l’ammissione
della nullità non compromette seriamente la sicurezza del diritto (DTF 129 I 361 e segg.; cfr. pure CEF 29 luglio 2005, inc. 14.2005.26,
consid. 3; CEF 22 febbraio 2007, inc. 15.2006.119, consid. 3; CEF
4.
agosto 2006, inc. 15.2006.65, consid. 6.3 con riferimenti). Nella fattispecie, non risulta per nulla evidente che la decisione del Giudice
di pace del circolo di Agno sia errata e comunque l’asserito
errore riguarda una questione di merito, per cui la nullità dell’atto può
entrare in considerazione solo in modo del tutto eccezionale (DTF 129 I 364, consid. 2.1),
ad esempio quando l’atto in questione è insensato, immorale, completamente
sprovvisto di base legale o d’esecuzione impossibile (RDAT 2000 II n. 54 p.
197-198), ipotesi che nel caso concreto non entrano in linea di conto. Non vi è
pertanto spazio per considerare nulla la sentenza del 24 aprile 2012
invocata quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
9.
Il
reclamo va di conseguenza respinto.
Gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 OTEF e 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 320.- sono poste a carico
della reclamante.
3. Notificazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Acquarossa.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
67
Rimedi giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 4'900.-, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).