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Decisione

14.2013.20

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Documenti nuovi inammissibili in sede di reclamo. Contratto di lavoro. Pretese salariali e indennità giorni di vacanza. Eccezione di estinzione del debito tramite

28 febbraio 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i correttivi apposti dalla società convenuta sul conteggio manoscritto prodotto

dall'istante in prima sede (doc. D al reclamo), la lettera 27 giugno 2012 inviata

all'Ufficio di commercio e passaporti con cui la società convenuta aveva

comunicato la chiusura del locale il 7 luglio 2012 (doc. E al reclamo), gli

invii e-mail che attestano la chiusura per ferie del locale ad agosto 2011 e per

le festività di dicembre 2011/ gennaio 2012 (doc. F al reclamo) insieme ai conteggi

di salario dal 1° gennaio al 30 giugno 2012 a comprova del pagamento in contanti dello stipendio per quei mesi (doc. G al reclamo). Inoltre, con particolare

riferimento all'eccezione di estinzione delle pretese relative allo stipendio di

luglio 2012, e alle tredicesime del 2012 e del 2011, la società reclamante produce

una serie di ricevute alcune delle quali fanno già parte integrante del

fascicolo processuale (plico doc. 2). Di queste, in quanto nuove, vanno per

contro estromesse dall'incarto la n° 9 del 07.04.2012 (pag. 5) e n° 26 del

11.05.2012 (pag. 6) del plico doc. A al reclamo, ed il conteggio di salario

giugno 2012 del plico doc. B al reclamo.

2. Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione

errata del diritto che l'accertamento manifesta-mente errato dei fatti. Ora, la

società reclamante non contesta -né lo ha mai fatto prima- l'esistenza di un

valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, fondato sul

contratto di lavoro in essere fra le parti fino al 31 luglio 2012 (doc. C) e

che prevedeva uno stipendio mensile lordo di fr. 3'000.– (doc. D), pari a fr.

2'834.– netti (doc. E). Anzi, l'interessata davanti al Pretore ha persino espressamente

riconosciuto (verbale, pag. 1 nel mezzo) sia l'ammontare chiesto dall'istante a

titolo di stipendio di luglio 2012 e di tredicesima 2012 (fr. 4'321.45 come da conteggio

finale trasmessogli dalla stessa società convenuta: doc. C) sia quello inerente

alla tredicesima per il 2011 (fr. 2'853.–: doc. C). L'istante ha inoltre

stabilito in 22 (doc. C) i suoi giorni di libero per vacanze e riposo non

goduti oltre alle ore straordinarie effettuate (38 giorni maturati dal 1°

gennaio 2011 [doc. G, pag. 2] al 30 aprile 2012 [doc. G, pag. 1] e altri 6.49

giorni maturati dal 1° maggio al 7 luglio 2012 [doc. F], da cui vanno dedotti

5.5 giorni effettuati a giugno 2012 [doc. F] e potenziali 17 giorni lavorativi

tra l'8 luglio e il 31 luglio 2012 [2 giorni di riposo alla settimana: doc. D]),

corrispondenti ad un retribuzione di fr. 2'078.– (salario netto di fr. 2'834.–

[doc. E] diviso 30, moltiplicato per 22).

Nondimeno,

davanti a questa Camera, la società reclamante ripropone l'eccezione di

estinzione del credito rivendicato dall'istante, nel senso che con riferimento

allo stipendio di luglio 2012, alla tredicesima del 2012 e alla tredicesima del

2011, la pretesa sussisteva limitatamente a fr. 1'008.50. L'interessata reputa inoltre

che l'istante ha beneficiato di tutte le vacanze e giorni di libero maturati

tra il 1° gennaio 2011 e il 31 luglio 2012, e che in tal modo la pretesa era

già stata integralmente tacitata. Per la società reclamante quindi, in concreto

i presupposti sanciti dall'art. 82 cpv. 2 LEF sono realizzati.

3. Per

l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi imme-diatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso

incombe l'onere di dimostrare la verosimi-glianza delle eccezioni che deduce in

giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii).

Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo

convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel

senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin,

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n.

87 seg. ad art. 82; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 350 con

rif.).

L'escusso

può rendere verosimile di avere estinto il suo debito tramite pagamento. L'estinzione

può anche risultare verosimile in virtù della presunzione legale di cui

all'art. 89 cpv. 1 CO, norma che, a fronte di una quietanza emessa senza

riserve per interessi o altre prestazioni periodiche -quale lo è ad esempio il

salario (Loertscher, in:

Thévenoz/Werro, Commentaire Romand, CO I, Basilea 2003, n. 4 ad art. 89)-

presume soddisfatte le prestazioni scadute prima (Staehelin, op. cit., n. 91 ad art. 82; Loertscher, op. cit., n. 1 ad art. 89).

4. Nel

presente caso il Pretore ha ritenuto che le ricevute di cui al plico doc. 2, pur

dando atto di pagamenti in contanti dalla società convenuta, non provavano che

i crediti dell'istante relativi al salario di luglio 2012, alla tredicesima del

2012 e alla tredicesima del 2011 erano stati estinti. A suo modo di vedere, a

fronte della contestazione dell'istante, in assenza di una specifica causale non

era in effetti possibile determinare a quali mensilità si riferivano i versamenti

attestati da quei giustificativi. D'altra parte, l'unica indicazione presente su

una di esse differiva per colore dal resto del testo, lasciando con ciò sorgere

il dubbio che fosse stata aggiunta in un secondo tempo. Di modo che, anche

questa ricevuta non poteva assurgere a prova dell'avvenuto pagamento dello stipendio

per luglio (decisione impugnata, pag. 3 in alto).

4.1. Ora,

giova anzitutto rilevare che nella misura in cui ammette l'esistenza di uno

scoperto di soli fr. 1'008.50 (reclamo pag. 3 in basso: fr. 312.95 e fr. 695.55), la società reclamante pretende di costruire la sua tesi su

documenti che sono stati estromessi dall'incarto in quanto -in parte almeno-

nuovi (sopra, consid. 1.2). Di modo che, da questo punto di vista il reclamo deve

Considerandi

essere dichiarato irricevibile. Nondimeno, la censura va esaminata alla luce

della documentazione prodotta in prima sede e quindi del plico di ricevute

prodotte quali doc. 2 (sopra, consid. C e 1.2).

4.2

Ciò

detto, diversamente da quanto succede in sede di rigetto definitivo

dell'opposizione, nell'ambito di un'istanza di rigetto provvisorio le eccezioni

sollevate dall'escusso devono essere rese verosimili e non necessariamente dimostrate

(sopra, consid. 3). Nel caso specifico, si trattava quindi di stabilire se a

fronte delle ricevute prodotte dalla società convenuta - plico doc. 2 appunto- la

pretesa estinzione del debito raggiungeva il grado di verosimiglianza imposto dall'art.

82.

cpv. 2 LEF, senza esigere però una prova certa come sembra invece essere stato

il caso in concreto (“le ricevute [...] non sono atte, contrariamente a

quanto sostenuto, a provare l'estinzione del debito” e “non può dunque

assurgere a prova dell'avvenuto pagamento per luglio”: decisione impugnata,

pag. 2 in basso e 3 in alto). D'altra parte, giova altresì rilevare che diversamente

da quanto ritenuto dal Pretore, sulla specifica contestazione della società

convenuta laddove precisava che “per quanto concerne il pagamento degli

stipendi, a suo dire sarebbero dovuti soltanto fr. 1'108.50 in quanto per il rimanente lo stipendio sarebbe stato versato brevi manu (plico ricevute

doc. 2)” (verbale, pag. 1 nel mezzo), l'istante è rimasto silente e non ha obiettato

alcunché, limitandosi a prendere posizione sulla sola questione dei giorni di

vacanza non goduti (verbale, pag. 1 verso il basso).

4.3

La

società convenuta ha prodotto agli atti una ricevuta datata 2 ottobre 2012 per

un importo pari a fr. 1'000.– (doc. 2 pag. 1 in alto a destra). Il Pretore non ha ritenuto attendibile questo giustificativo poiché “la dicitura

"anticipo stipendio luglio 2" risulta molto probabilmente aggiunta in

un secondo tempo stante che la stessa è scritta con inchiostro nero allorquando

il rimanente testo è in rosso”, motivo per cui non era atta a provare l'avvenuto

pagamento da imputare sulla mensilità di luglio (decisione impugnata, pag. 3).

Se non che, a ben vedere, anche la relativa firma dell'istante sembra sia stata

apposta utilizzando l'inchiostro nero. E, dal canto suo poi, l'istante non ha contestato

né di avere sottoscritto questo giustificativo, né peraltro ha ipotizzato che quando

lo aveva fatto della dicitura in questione non vi era traccia alcuna. Aggiungasi

oltretutto che, in quanto formulata la prima volta davanti a questa Camera, l'obiezione

del procedente di “non aver mai ricevuto alcun acconto dalla società in

riferimento ai fr. 4'321.45 dovuti” (risposta al reclamo, pag. 1 n. 2) è

irricevibile per l'art. 326 cpv. 1 CPC (sopra, consid. 1). Se ne deve così dedurre

che, a differenza delle conclusioni del Pretore, questa ricevuta rende

quantomeno verosimile la parziale estinzione, fino ad un corrispondente importo

di fr. 1'000.–, della pretesa di fr. 4'321.45 concernente lo stipendio di

luglio 2012 e la relativa tredicesima del 2012. Al riguardo si giustifica quindi

di rigettare in via provvisoria l'opposizione limitatamente ai restanti fr.

3'321.45.

Invero,

anche volendo prescindere dall'indicazione “anticipo stipendio luglio 2”, l'esito non sarebbe diverso. In tal caso in effetti, a un esame di verosimiglianza, in quanto

emessa il 2 ottobre 2012 e priva di riserva (art. 88 cpv. 1 CO), si potrebbe

comunque presumere che questa ricevuta dovesse imputarsi sulla prestazione più

recentemente scaduta e quindi proprio su quella riferita allo stipendio di

luglio 2012 e alla tredicesima di quell'anno (art. 89 cpv. 1 CO). E, ciò avrebbe

reso altresì verosimile l'estinzione -parziale- della relativa pretesa. Di modo

che, anche da questo punto di vista, l'opposizione della società convenuta avrebbe

dovuto essere rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 3'321.45.

4.4

La

società convenuta ha prodotto agli atti anche una serie di altre ricevute che

danno atto di pagamenti in contanti all'istante per almeno fr. 4'666.– (fr.

2'000.– l'8 giugno 2012 [doc. 2 pag. 2]; fr. 1'000.– il 2 maggio 2012 [doc. 2

pag. 3]; fr. 500.– il 7 aprile 2012 [doc. 2 pag. 4]; fr. 1'000.– il 4 aprile

2012.

[doc. 2 pag. 6]; fr. 166.– il 24 dicembre 2011 [fr. 5'687.05 ./. fr.

3'000.–: doc. 2 pag. 7]; in assenza di una data non potendosi per contro

considerare l'acconto di fr. 400.– [doc. 2 pag. 5]), recanti semplicemente la

dicitura “acconto stipendio” rispettivamente “acconto stipendio +

13.

ma”. Il Pretore non le ha ritenute sufficienti poiché in assenza di una puntuale

causale non vi era modo di stabilire se si trattava di versamenti da imputare

sulle pretese poste in esecuzione o su altre mensilità (decisione impugnata,

pag. 3 in alto). Resta il fatto che, nemmeno al riguardo, l'istante ha

obiettato alcunché e, men che meno ipotizzato che fossero serviti a tacitare

altri debiti. Ciò detto, in quanto riferita alla tredicesima mensilità del 2011

quantificata in fr. 2'853.– (sopra, consid. 2) e quindi in un importo ben inferiore

rispetto a quello complessivo cui assommano quei giustificativi, l'eccepita

estinzione del debito può considerarsi resa verosimile. Di conseguenza,

l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione era da respingere anche al

riguardo.

5.

Con

riferimento alla pretesa per vacanze non godute -stabilita in fr. 2'078.–

(sopra, consid. 2)- la società reclamante si duole del fatto che il Pretore non

ha ritenuto fondata la tesi secondo cui l'istante aveva già beneficiato di

tutti i giorni di vacanza maturati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 luglio 2012 (reclamo,

pag. 3 in alto), e quindi gli rimprovera di non aver considerato estinta in tal

modo qualsiasi pretesa al riguardo. La censura è però infondata giacché l'interessata

pretende di confortarla avvalendosi di nuovi documenti -ovvero nuovi conteggi

dettagliati rispettivamente rivisti, ecc. (reclamo, pag. 3 verso l'alto; doc.

C/D/E/F al reclamo)- che come visto vanno estromessi dall'incarto (sopra,

consid. 2). Basti d'altra parte evidenziare che il Pretore ha ammesso

l'ammontare rivendicato per pretesi 22 giorni di vacanza non godute, poiché ha

ritenuto attendibile il conteggio manoscritto prodotto dall'istante quale doc.

G e su cui figurava in calce il timbro della stessa società convenuta: in

effetti, pur avendo affermato che si trattava di un documento preparato dallo

stesso istante, quest'ultima non era riuscita a suffragare questo suo argomento

con riscontri oggettivi (decisione impugnata, pag. 3 verso l'alto). Del resto, neppure

davanti a questa Camera la società reclamante sostiene il contrario. Di modo

che, da questo punto di vista, il reclamo è irricevibile e la decisione

pretorile merita conferma.

6.

In

definitiva, il reclamo va parzialmente accolto con conseguente riforma del

giudizio impugnato, nel senso che l'istanza di rigetto provvisorio

dell'opposizione merita accoglimento limitatamente a fr. 5'399.45, di cui fr.

3'321.45 riferiti allo stipendio di luglio 2012 e alla tredicesima per il 2012

(sopra, consid. 4.3) e fr. 2'078.– a titolo di vacanze non godute (sopra,

consid. 5). Per il resto si giustifica invece il mantenimento dell'opposizione e

il rinvio dell'istante ad un'eventuale procedura di merito (cfr. art. 79 LEF).

7.

In

assenza di contestazione, il presente giudizio non impone una modifica del

Dispositivo

dispositivo di prima sede sulle spese giudiziarie. Davanti a questa Camera la

tassa di giustizia (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) segue la

reciproca soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si assegnano

indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), l'istante nulla avendo

richiesto né giustificato al riguardo.

Ai fini

dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore

litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 9'252.45.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 LEF, 95 cpv. 2 e cpv. 3 lett. c CPC, 106 cpv.

2, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza

il dispositivo n. 1 della decisione 14 gennaio 2013 della Pretura __________

(inc. SO.2012.5447), è così riformato:

“1. L'istanza 10 dicembre 2012 è parzialmente

accolta. Di conseguenza, l'opposizione interposta da RE 1, __________, al

precetto esecutivo n. __________ del 26/29 ottobre 2012 dell'UE __________, è

rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 5'399.45 oltre interessi al 7%

dal 1° agosto 2012.”

II. La

tassa di giustizia di fr. 300.–, già anticipata dalla società reclamante, resta

a suo carico in ragione di fr. 180.–, mentre il restante importo di fr. 120.– è

posto a carico di CO 1, __________. Non si assegnano indennità d'inconvenienza.

III. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 9'252.45, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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