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Decisione

14.2013.201

Reclamo contro fallimento. Esecuzione in oggetto saldata. Solvibilità non resa verosimile

2 dicembre 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'089.-- oltre accessori,

dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di discussione del 18 settembre 2013 nessuno è comparso.

C. Con decisione del 7 novembre

2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento

di RE 1 a far tempo da venerdì 8 novembre 2013 alle ore 10.00.

D. Con il reclamo RE 1

asserisce di avere nel frattempo saldato l’esecuzione in oggetto, producendo

una ricevuta dell’11 novembre 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa

al pagamento di fr. 1'377.70 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa

dall’istante.

La reclamante rileva poi di avere

avuto difficoltà nell’incasso di fatture emesse per sue prestazioni, che

tuttavia la situazione si sta normalizzando e che nel corso del mese di

novembre sarebbero stati effettuati pagamenti sufficienti a far fronte a buona

parte degli scoperti e a saldare le esecuzioni ancora pendenti. Inoltre ha

presentato preventivi per lavori da eseguire nel corso del 2014.

Considerandi

in

diritto:

1.

La decisione del giudice

del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo

il CPC. In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,

2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.

14.

pag. 347).

b) Nel caso in

esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta dell’11 novembre 2013 dell’UE di

Lugano relativa al versamento di fr. 1'377.70 a saldo dell’esecuzione n. __________

promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito

nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di fallimento,

il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio

esecuzione di Lugano al 2 dicembre 2013 si evince che nei confronti della

reclamante sono pendenti 19 procedure esecutive per un importo complessivo di

fr.

61'120.47. Determinante è che dal predetto estratto emerge che durante l’anno

in corso per tre procedure, di cui una promossa per un importo elevato per il

mancato pagamento di oneri sociali, sono state emesse le comminatorie

fallimento, mentre per ulteriori nove esecuzioni, promosse per l’incasso pure

di oneri sociali e tasse, la convenuta non ha interposto opposizione, il che

significa che riconosce i relativi debiti, ma che non dispone della liquidità

necessaria per farvi fronte. Ciò porta a concludere, che la situazione

finanziaria della convenuta non sta sostanzialmente migliorando e che la

carenza di liquidità non le permette nemmeno di pagare oneri sociali e imposte.

A proposito dell’incasso di fatture prospettato dalla convenuta, che le

permetterebbe di saldare i suoi debiti, va osservato che non vi è certezza

alcuna, mentre la solvibilità va resa verosimile entro il termine di reclamo. Nel

caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamate appare

più probabile della sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto

della solvibilità non può essere considerato reso verosimile, per cui il

fallimento di RE 1 non può essere annullato.

2.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto

sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia è posta a

carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è dichiarato il

fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

giovedì 5 dicembre 2013 alle

ore 10.00.

2. La tassa di giustizia del

presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di RE 1.

3. Notificazione:

-;

-;

- Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

- Ufficio del Registro fondiario

del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).