14.2013.202
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5 marzo 2014Italiano16 min
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Numero d'incarto:
14.2013.202
Data decisione, Autorità:
05.03.2014, CEF
Titolo:
Competenza e termine per reclamo contro decisione di exequatur secondo CLug (2007) e di rigetto definitivo dell'opposizione. Il decreto ingiuntivo italiano con dichiarazione di esecutività per mancata opposizione o attività dell'opponente (art. 647 CPCit) è una decisione giusta l'art. 32 CLug
COMPETENZA PER MATERIA E COMPETENZA FUNZIONALE
ESECUZIONE
EXEQUATUR
RECLAMO
RICONOSCIMENTO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SENTENZA ESTERA
SPESE E INDENNITÀ
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 32 CLUG 2007
art. 34 CLUG 2007
art. 35 CLUG 2007
art. 43 CLUG 2007
art. 43 cf. 5 CLUG 2007
art. 45 cf. 1 CLUG 2007
art. 52 CLUG 2007
art. 53 cf. 1 CLUG 2007
art. 54 CLUG 2007
art. 63 cf. 1 CLUG 2007
art. 127 CPC
art. 142 cpv. 2 CPC
art. 142 cpv. 3 CPC
art. 251 let. a CPC
art. 309 let. a CPC
art. 309 let. b cf. 3 CPC
art. 319 let. a CPC
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 326 cpv. 2 CPC
art. 327a CPC
art. 327a cpv. 3 CPC
art. 335 cpv. 3 CPC
art. 339 cpv. 2 CPC
art. 25segg. LDIP
art. 28 LDIP
art. 80 LEF
art. 48 LOG
art. 48 let. b cf. 1 LOG
art. 48 let. e cf. 1 LOG
Incarto n.
14.2013.202
Lugano
5 marzo 2014
SL/ww/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla
causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione
promossa con istanza 26 giugno 2013 da
CO 1
(patrocinata dall’ PA
2 )
contro
RE 1
(patrocinato dall’ PA
1 )
tendente ad ottenere il riconoscimento e la
dichiarazione d’esecutività in Svizzera del decreto
ingiuntivo emesso il 9/10 luglio 2012 dal Tribunale di Sondrio oltre al rigetto
definitivo dell’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ del 31 maggio/3 giugno 2013 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con decisione 29 ottobre 2013 (inc. __________), ha così stabilito:
“1. L’istanza di exequatur è accolta e di conseguenza il decreto
ingiuntivo n. __________ del Tribunale di Sondrio è riconosciuto e dichiarato
esecutivo in Svizzera.
2. L’istanza di rigetto è accolta e di
conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è
rigettata in via definitiva.
3. Le spese e la tassa di
giustizia per il dispositivo n. 1 per complessivi fr. 200.–, da anticipare
dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà
a controparte fr. 500.– a titolo di ripetibili.
4. Le spese e la tassa di
giustizia per il dispositivo n. 2 per complessivi fr. 200.–, da anticipare
dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà
a controparte fr. 500.– a titolo di ripetibili.
5. omissis.”
Decisione
impugnata dal convenuto che con reclamo 11 novembre 2013 ne postula la riforma
nel senso di annullarla e respingere l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione e, rispettivamente, con successivo reclamo del 2
dicembre 2013, di respingere l’istanza
di exequatur, spese, tassa di giustizia e ripetibili di primo e secondo grado a
carico della società istante;
premesso che entrambi i reclami non hanno fatto
oggetto di notificazione all’istante;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ del 31 maggio/3 giugno 2013
dell’UE di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per: 1) fr. 29'000.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio
2012 e
2) fr. 1'250.–
oltre interessi al 5% dal 9 luglio 2012. Quale titolo di credito l’interessata
ha indicato: “1-2) Decreto ingiuntivo del tribunale di Sondrio (Italia) no. __________
del 09/10.07.2012” (doc. C). Interposta tempestiva opposizione, la
procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo oltre alla dichiarazione di
exequatur in Svizzera del decreto ingiuntivo medesimo.
Fatti
B. L’istante
fonda la sua pretesa sul decreto ingiuntivo 9/10 luglio 2012 (__________) con
cui il Tribunale di Sondrio ha fatto obbligo al convenuto di pagarle la somma capitale
di € 22'068.81 pari a fr. 27'014.43 (doc. D), spese procedurali per complessivi
€ 931.– pari a fr. 1'139.64 (doc. E) oltre gli interessi legali per mora (doc.
B pag. 6). Di fatto il credito corrisponde al saldo ancora
scoperto a favore dell’istante
in relazione ad un contratto di fornitura e messa in opera di arredi – eseguita
tra il 2010 e il 2011 – per un ufficio a __________ di cui il convenuto risulta
proprietario.
C. Al
contraddittorio del 6 settembre 2013 la procedente ha confermato la sua istanza
di rigetto definitivo dell’opposizione
e ha pro-dotto l’originale del
decreto ingiuntivo (doc. F) oltre all’attestato di cui all’art. 54 CLug stilato in base al formulario di cui all’allegato V della medesima convenzione (doc.
G).
Il convenuto
ha avversato la richiesta. A parer suo il decreto ingiuntivo 9/10 luglio 2012
era stato dichiarato immediatamente esecutivo e il 18 agosto 2012, ovvero prima
dello scadere del termine di opposizione, assortito della relativa formula ufficiale.
Quale provvedimento cautelare pertanto, in ossequio alla recente giurisprudenza
del Tribunale federale – segnatamente DTF 139 III 232 – non costituiva una decisione
giusta l’art. 32 CLug. Nulla
poi la competenza del Tribunale di Sondrio visto che l’escusso risiedeva dal 2004 in Svizzera, altresì luogo di situazione del suo ufficio. Peraltro, il decreto ingiuntivo nemmeno gli era stato
validamente notificato.
In
replica e duplica, dandosi atto che il decreto ingiuntivo era stato reso
esecutivo il 18 agosto 2012, le parti hanno confermato il rispettivo antitetico
punto di vista.
D. Con
decisione 29 ottobre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo 9/10 luglio 2012 del
Tribunale di Sondrio, rigettando in via definitiva l’opposizione sollevata dal convenuto. Certo il decreto ingiuntivo era
stato dichiarato immediatamente esecutivo con la sua emanazione. Nondimeno, accertata
l’assenza di opposizione, esso
era stato dichiarato definitivo da quel tribunale con attestazione giusta l’art. 647 CPCit. Pacifico quindi che si
trattava di una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug riconoscibile ed eseguibile. Le condizioni di
autenticità dell’art. 53 n. 1
CLug erano soddisfatte dall’esemplare
in originale prodotto all’udienza.
Inoltre, data la regolare notifica al convenuto, neppure vi era motivo di
rifiuto giusta l’art. 34 CLug.
Infine, l’incompetenza del
tribunale italiano avrebbe semmai dovuto essere eccepita impugnando il decreto
ingiuntivo in Italia.
E. Con
reclamo dell’11 novembre 2013
il convenuto postula la riforma della decisione pretorile nel senso di
annullarla e respingere l’istanza
di rigetto definitivo. Con successivo reclamo 2 dicembre 2013 egli auspica la
reiezione dell’istanza di
exequatur. Il reclamante fonda entrambi i ricorsi su motivi identici e afferma
che, dichiarato provvisoriamente esecutivo, il decreto ingiuntivo del Tribunale
di Sondrio è un provvedimento cautelare che, come tale, secondo la recente
prassi del Tribunale federale, esula dal concetto di decisione dell’art. 32 CLug, senza riguardo al mancato inoltro
in Italia di un’opposizione. L’interessato non propone invece più censure in
relazione alle modalità di notifica del decreto ingiuntivo e alla competenza del
tribunale italiano.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC
sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di
prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione
(art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la
dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3
CPC), così come per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF,
segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF
(art. 309 lett. b n. 3 CPC).
1.1
I
reclami diretti contro le decisioni del giudice dell’esecuzione rientrano nella
competenza delle Camere civili del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a n. 8 e
lett. b n. 5 LOG), mentre i reclami nelle cause proposte a norma della LEF,
escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di
accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella
competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Di conseguenza, il reclamo andrebbe
esaminato dalla seconda Camera civile per quanto concerne la contestazione del
riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza italiana – la decisione
impugnata non ha su questo punto carattere solo pregiudiziale e verte su una questione
di diritto delle obbligazioni (cfr. art. 48 lett. b. n. 1 LOG), ovvero su un
contratto di fornitura e messa in opera di arredi per ufficio – e dalla CEF per
quanto riguarda la questione del rigetto definitivo dell’opposizione. In
ossequio al principio di economia e di celerità della procedura nonché della
sicurezza del diritto, le due Camere hanno convenuto di demandare il giudizio
su entrambe le questioni alla CEF in applicazione analogica dell’art. 127 CPC.
Ci si può del resto chiedere se l’art. 48 LOG non disciplini una questione di
organizzazione puramente interna del Tribunale d’appello, ritenuto che per le
parti costituisce un’unica entità (CEF 10 luglio 2012 inc. 14.2012.79 consid.
1.
).
1.2
La
decisione impugnata è stata pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2,
rispettivamente 251 lett. a CPC). Nella misura in cui intende contestare sia la
concessione del rigetto definitivo dell’opposizione sia la pronuncia di
exequatur della decisione estera, l’escusso deve proporre reclamo entro il termine
di un mese (art. 327a cpv. 3 CPC e 43 n. 5 CLug; CEF 18 gennaio 2013
inc. 14.2012.172 consid. 4.1c). Ciò detto, a fronte di un giudizio notificato il
29.
ottobre 2013 e recapitato il successivo 31 ottobre (“Tracciamento degli
invii” datato 13 novembre 2013), tanto il reclamo 11 novembre 2013 quanto – per
effetto degli art. 142 cpv. 2 e 3 CPC – quello presentato il 2 dicembre 2013 risultano
tempestivi e quindi, da questo punto di vista, ammissibili.
2.
Giusta l’art. 80
cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione
giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione. La nozione di decisione ai
sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto
federale o cantonale (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle
convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto,
dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 59 ad art. 80).
Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore per la Svizzera la nuova
Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS
0.275
) –in Italia in vigore dal 1° gennaio 2010 – che ha sostituito la precedente
e omonima Convenzione del 16 settembre 1988 (CL, RU 1991 2436). L’azione sfociata nel decreto ingiuntivo 9/10
luglio 2012 del Tribunale di Sondrio è stata proposta con “ricorso” depositato
in cancelleria il 26 giugno 2012 (doc. F pag. 6). Risulta così pacifica, per effetto
dell’art. 63 n. 1 CLug (CEF 10 luglio 2012 inc. 14.2012.79 consid. 3.3), l’applicabilità
della nuova Convenzione del 2007, come rettamente ritenuto dal Pretore (decisione
impugnata, pag. 2).
3.
Il
giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug
esamina con cognizione piena i motivi di diniego (art. 327a CPC), avendo le
parti la possibilità di addurre nuovi fatti e assumere nuove prove (art. 326
cpv. 2 CPC; Hofmann/Kunz, in:
Basler Kommentar, LugÜ, 2011, n. 56-57 ad art. 43 CLug; CEF 18 gennaio 2013
inc. 14.2012.172 consid. 4 con rinvio). Per contro, nella procedura di reclamo
contro le decisioni di rigetto definitivo dell’opposizione è possibile censurare,
oltre all’applicazione del diritto, solo l’accertamento manifestamente errato
dei fatti (art. 320 CPC) e non sono ammessi nova (art. 326 cpv. 1 CPC).
4.
Il
Pretore ha qualificato il decreto ingiuntivo 9/10 luglio 2012 del Tribunale di Sondrio
di decisione secondo l’art. 32
CLug in quanto dichiarato definitivamente esecutivo dallo stesso tribunale in
applicazione dell’art. 647
CPCit (decisione impugnata, pag. 4). Il reclamante obietta che quel decreto
ingiuntivo non assurge a una decisione riconoscibile ed eseguibile in virtù
della Convenzione di Lugano poiché, dichiarato immediatamente esecutivo in via
provvisoria, ritenuto che la sua esecutività era poi stata definitivamente
decisa il 18 agosto 2012 ovvero prima che scadesse il termine di opposizione
(reclamo 11 novembre 2013 pag. 3 seg. e 2 dicembre 2013 pag. 3 seg.), diritto
che così facendo sarebbe stato annichilito (loc. cit., pag. 4).
5.
Il
giudice può rigettare o revocare la dichiarazione di esecutività non solo per
uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (art. 45 n. 1 CLug), ma
anche se difetta uno dei presupposti per l’exequatur, segnatamente se il
documento presentato non costituisce una decisione giusta l’art. 32 CLug (Staehelin/Bopp, in: Stämpflis Handkommentar, LugÜ, 2a ed.,
2011.
n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug con numerosi rif.; STF
4A_228/2010 del 6 luglio 2010 consid. 4).
5.1
Il decreto
ingiuntivo italiano è una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug – passibile di essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera
– se munito della dichiarazione di esecutività (STF 4A_145/2010 del 5 ottobre
2010.
consid. 4.1 e 4.2, pubbl. in: RtiD I-2011 pag. 783; STF 5A_611/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 2.1), e meglio
quella di cui all’art. 647
CPCit, apposta per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente (DTF 135 III 623 consid. 2.1; STF
5A_48/2012 del 3 luglio 2012 consid. 2.1.2; STF 5D_190/2013 del 3 febbraio 2014
consid. 5.2), o quella di cui agli art. 653 seg. CPCit, decretata in caso di
rigetto o parziale accoglimento dell’opposizione oppure ancora per altri motivi, rispettivamente ancora
quella di cui all’art. 648
CPCit (STF 4A_80 /2007 del 31 agosto 2007 consid. 4.2), rilasciata in via provvisoria
pendente un’opposizione (in tal
senso pure Consolo, La tutela
sommaria e la Convenzione di Bruxelles: la “circolazione” comunitaria dei
provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi, in: Rivista di diritto
internazionale privato e processuale 1991, pag. 627).
5.2
Invece,
non è una decisione giusta l’art.
32.
CLug il decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente esecutivo al
momento della sua emanazione in applicazione dell’art. 642 CPCit (DTF 139 III 232) poiché, essendo pronunciato ab
origine in forma esecutiva, non soddisfa il requisito del previo
contraddittorio anche solo virtuale (Consolo,
op. cit., pag. 626 seg.), impregiudicata la riconoscibilità ed
eseguibilità in uno Stato estero – parte alla Convenzione – di un decreto
ingiuntivo divenuto esecutivo in via definitiva (Zucconi Galli Fonseca, La provvisoria esecutività del decreto
ingiuntivo, in: Rivista trim. di dir. e proc. civ. 2009, pag. 175 segg., 209).
6.
Diversamente
da quanto lascia intendere il reclamante, non è affatto vero che il decreto
ingiuntivo 9/10 luglio 2012 del Tribunale di Sondrio è stato dichiarato definitivamente
esecutivo il 18 agosto 2012 (sopra, consid. 4). Giova in effetti rilevare che il
competente giudice ha emesso la sua ingiunzione ordinando all’escusso “di pagare immediatamente alla CO
1” (doc. F pag. 6) ed assegnando il termine di 60 giorni dalla
notificazione per proporre opposizione (doc. F pag. 7). E il 18 agosto 2012, proprio
in forza della citata provvisoria esecutività, il decreto è stato unicamente munito
della formula esecutiva di cui all’art. 475 comma 2 CPCit (doc. F pag. 7 sul retro in alto). Di seguito
l’istante vi ha quindi redatto l’atto di precetto (doc. F, pag. 8) e ne ha
chiesto la notifica congiunta (doc. F pag. 11) giusta l’art. 479 comma 3 CPCit – eseguita tramite la competente autorità giudiziaria
cantonale ticinese (doc. F pag. 12 e 13) – invio giunto al convenuto il 17
settembre 2012 (doc. F pag. 14). La censura è quindi infondata.
A torto egli
rimprovera altresì il Pretore per avere fatto affidamento sulla sua mancata
opposizione, giungendo persino a sostenere che la provvisoria esecutività avrebbe
di fatto annullato quel suo diritto (sopra, consid. 4). Anzitutto la pronuncia
giusta l’art. 642 CPCit non
invalida il decorso del termine per proporre opposizione come si evince da una
mera lettura del relativo testo di legge (comma 1 in fine). Annesso al decreto ingiuntivo vi è poi l’attestato
20.
febbraio 2013 del funzionario giudiziario che a “richiesta verbale della
parte, esaminati gli atti e i registri d’ufficio” ha certificato “che avverso
il retroesteso decreto ingiuntivo, alla data odierna, non risulta proposta
opposizione” (doc. F pag. 15 in alto), vidimato il 6 marzo 2013 dal Presidente
del Tribunale __________ – giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo (cfr. la
firma nel doc. F pag. 6) – il quale “accertata la regolarità della notifica”
ha infine dichiarato “definitivamente esecutivo il retroesteso decreto ingiuntivo”
(doc. F pag. 15 in basso). Di modo che, nella misura in cui ne ha desunto che
si trattava della dichiarazione di esecutività giusta l’art. 647 CPCit (sopra, consid. 4), il Pretore non è incorso in un
errata applicazione del diritto. A ben vedere, del resto, il reclamante nemmeno
contesta questa sua conclusione. Motivo per cui, sotto questo profilo, il
reclamo risulterebbe finanche immotivato.
7.
Fondati
sugli stessi motivi (sopra, consid. E) entrambi i reclami 11 novembre e 2
dicembre 2013 vanno respinti poiché manifestamente infondati (art. 322 cpv. 1
CPC), con piena conferma della decisione pretorile. La tassa di giustizia
calcolata tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug, 14 LTG, 48 e 61
cpv. 1 OTLEF (Domej, in: Stämpflis
Handkommentar, LugÜ, 2a ed., 2011, n. 3 segg.
ad art. 52; Hofmann/Kunz, op.
cit., n. 22 ad art. 52) segue la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si assegnano ripetibili all’istante, cui i ricorsi non sono stati notificati.
Ai fini
dell’indicazione dei rimedi
giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 30'250.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 80 LEF; 32 segg. CLug; 106 cpv. 1 e 319 segg. CPC; 14 LTG, 48 e 61
cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. Nella misura in cui sono ricevibili, i
reclami 11 novembre e 2 dicembre 2013 sono entrambi respinti.
2. La
tassa di giustizia, di fr. 350.– per entrambi i reclami, già anticipata dal
reclamante, resta a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della
vertenza è di fr. 30'250.–, contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
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