14.2013.203
Reclamo inammissibile per intempestivitâ
2 dicembre 2013Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2013.203
Lugano
2 dicembre 2013
FP/b/fp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 12
novembre 2013 da
RE
1
patrocinato
dall’avv. PA 1
contro la decisione emanata
il 22 ottobre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a
procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 187/203)
promossa nei suoi confronti con istanza del 23 agosto 2103 da
CO
1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che contro la sentenze di rigetto
(provvisorio) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico
del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
entro il termine di dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC)
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e
n. 1 LOG);
Considerandi
che inoltrato il 12 novembre 2013 contro una decisione emanata il 22 ottobre 2013 e notificata/recapitata il giorno successivo (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo - il cui
termine per proporlo ha iniziato a decorrere dal 24 ottobre 2013 (art. 142 cpv. 1 CPC) per venire a scadere, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, il 4 novembre 2013 -, è intempestivo e, pertanto, inammissibile;
che, secondo l’insorgente, il rimedio
sarebbe invece tempestivo, il gravame essendo stato proposto entro il termine di
venti giorni indicato nella decisione impugnata (reclamo, pag. 2 sub
tempestività);
che tale convinzione è errata, risultando
di meridiana evidenza che quanto riportato nel reclamo è riferito al diritto
dell’escusso di domandare entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione con
la procedura ordinaria (recte: nel caso in esame con la procedura semplificata)
il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell’esecuzione ex art. 83
cpv. 2 LEF (dispositivo n. 3 della decisione impugnata);
che è però vero che il primo giudice,
contravvenendo all’art. 238 lett. f CPC, ha omesso di indicare che contro la sua
decisione è possibile presentare reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello nel termine, per l’appunto, di dieci giorni dalla sua
notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), il che è deprecabile e non dovrà più
avvenire;
che, tuttavia, il patrocinatore
del reclamante (di professione avvocato) - che non aveva assistito il convenuto
(che si era infatti difeso da solo) davanti al primo giudice - non pretende di
avere assunto il mandato quando ormai il termine per reclamare era trascorso o
stava per trascorrere, ossia non fa dipendere il ritardo del suo agire dalla circostanza
che non gli era possibile presentare reclamo tempestivamente a causa
dell’errore in cui si sarebbe venuto a trovare il suo assistito, ignaro che la
decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione andava per contro impugnata
con reclamo nel termine di dieci giorni;
che, a ben vedere, parrebbe
finanche che il legale dell’insorgente abbia invece ritenuto il reclamo
tempestivo proprio perché presentato nel termine di venti giorni indicato dal Giudice
di pace nel dispositivo n. 3, termine che concerne evidentemente una
fattispecie diversa, ossia l’azione di disconoscimento del debito ex art. 83
cpv. 2 LEF;
che ne discende pertanto l’inammissibilità
del rimedio;
che gli oneri processuali relativi
al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del
reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.-, anticipata dal reclamante, è posta a suo carico.
3. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Agno.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza, di fr. 3'271.- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-,
contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).