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Decisione

14.2013.203

Reclamo inammissibile per intempestivitâ

2 dicembre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2013.203

Lugano

2 dicembre 2013

FP/b/fp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

sedente

quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 12

novembre 2013 da

RE

1

patrocinato

dall’avv. PA 1

contro la decisione emanata

il 22 ottobre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a

procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 187/203)

promossa nei suoi confronti con istanza del 23 agosto 2103 da

CO

1

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che contro la sentenze di rigetto

(provvisorio) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico

del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare

entro il termine di dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC)

alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e

n. 1 LOG);

Considerandi

che inoltrato il 12 novembre 2013 contro una decisione emanata il 22 ottobre 2013 e notificata/recapitata il giorno successivo (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo - il cui

termine per proporlo ha iniziato a decorrere dal 24 ottobre 2013 (art. 142 cpv. 1 CPC) per venire a scadere, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, il 4 novembre 2013 -, è intempestivo e, pertanto, inammissibile;

che, secondo l’insorgente, il rimedio

sarebbe invece tempestivo, il gravame essendo stato proposto entro il termine di

venti giorni indicato nella decisione impugnata (reclamo, pag. 2 sub

tempestività);

che tale convinzione è errata, risultando

di meridiana evidenza che quanto riportato nel reclamo è riferito al diritto

dell’escusso di domandare entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione con

la procedura ordinaria (recte: nel caso in esame con la procedura semplificata)

il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell’esecuzione ex art. 83

cpv. 2 LEF (dispositivo n. 3 della decisione impugnata);

che è però vero che il primo giudice,

contravvenendo all’art. 238 lett. f CPC, ha omesso di indicare che contro la sua

decisione è possibile presentare reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello nel termine, per l’appunto, di dieci giorni dalla sua

notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), il che è deprecabile e non dovrà più

avvenire;

che, tuttavia, il patrocinatore

del reclamante (di professione avvocato) - che non aveva assistito il convenuto

(che si era infatti difeso da solo) davanti al primo giudice - non pretende di

avere assunto il mandato quando ormai il termine per reclamare era trascorso o

stava per trascorrere, ossia non fa dipendere il ritardo del suo agire dalla circostanza

che non gli era possibile presentare reclamo tempestivamente a causa

dell’errore in cui si sarebbe venuto a trovare il suo assistito, ignaro che la

decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione andava per contro impugnata

con reclamo nel termine di dieci giorni;

che, a ben vedere, parrebbe

finanche che il legale dell’insorgente abbia invece ritenuto il reclamo

tempestivo proprio perché presentato nel termine di venti giorni indicato dal Giudice

di pace nel dispositivo n. 3, termine che concerne evidentemente una

fattispecie diversa, ossia l’azione di disconoscimento del debito ex art. 83

cpv. 2 LEF;

che ne discende pertanto l’inammissibilità

del rimedio;

che gli oneri processuali relativi

al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del

reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.-, anticipata dal reclamante, è posta a suo carico.

3. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Agno.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso

della vertenza, di fr. 3'271.- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-,

contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).