14.2013.204
Rigetto definitivo dell'opposizione. Multe penali. Irricevibilità delle censure relative alla procedura penale
16 dicembre 2013Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.204
Lugano
16 dicembre 2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 12
novembre 2013 da
RE
1
contro
la decisione emanata il 4 novembre 2013 dal Giudice di pace del Circolo di Breno
nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n.
34/2013) promossa nei suoi confronti dal
CO 1
rappresentato dalla RA 1
esaminati gli
atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di
rigetto (definitivo) dell’opposizione - come nella fattispecie – è dato il rimedio
giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da
inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza
impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);
che inoltrato il 12
novembre 2013 contro una decisione emanata il 4
novembre 2013 e notificata più avanti, il reclamo è tempestivo e, quindi, da
questo aspetto ammissibile;
che in base all’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che l’insorgente non si
avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo, di modo che l’ammissibilità
del reclamo appare già per questo motivo dubbia;
che la questione non ha da
essere vagliata oltre, il rimedio essendo comunque sia votato all’insuccesso;
che in base all’art. 80
cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono parificate alle
decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative
svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che sia il decreto penale
(Strafbefehl) emanato il 13
settembre 2012 dall’Untersuchungsamt Uznach (Canton _______) e sfociato, tra
l’altro, nella condanna del qui reclamante a versare l’importo complessivo di fr.
Fatti
780.- a titolo di multa e spese procedurali (doc. 1), sia la decisione 8
novembre 2012 (“Verfügung gemäss Art. 355 Abs. 2 StPO”) dello stesso Untersuchungsamt
Uznach (doc. 2) e sfociato nello stralcio dell’opposizione del condannato al
menzionato decreto penale e nella sua condanna al pagamento di una tassa di fr.
100.- (decisioni entrambe passate in giudicato), costituiscono senz’altro titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF, circostanza del
resto come tale non contestata;
che secondo l’art. 81 cpv.
1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale
svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in
via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione
della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato
prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;
che il reclamante non si
avvale di nessuna delle menzionate eccezioni, ma si propone per contro di opporsi
alla decisione impugnata allegando meri motivi di merito, ossia contestando le decisioni
Considerandi
prese nei suoi confronti dall’autorità penale in quanto parte lesa e, in particolare,
dolendosi del fatto che il giudice di pace non abbia assunto la testimone da lui
segnalata nelle osservazioni all’istanza, persona a conoscenza del fatti alla
base del relativo procedimento penale previo (v. anche scritto 6
dicembre 2013);
che, tuttavia, obiezioni
del genere sfuggono al potere di cognizione di questa Camera chiamata solo a
verificare se il primo giudice ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF
nel ritenere soddisfatti i presupposti per rigettare in via definitiva l’opposizione
sollevata dall’escusso al precetto esecutivo in rassegna, notificato per
l’incasso della multa, delle tasse di giustizia e delle spese di cui ai menzionati
decreti penali passati in giudicato;
che al quesito non si può
che rispondere affermativamente, non competendo al giudice del rigetto
sindacare sul ben fondato del titolo di rigetto di cui all’art. 80 LEF;
che, dato quanto precede,
ne discende l’inammissibilità del rimedio;
che gli oneri processuali
relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico
del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 180.- sono poste a carico del
reclamante.
3. Notificazione a:
-
;
-
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Breno.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza, di fr. 880.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,
contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).