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Decisione

14.2013.204

Rigetto definitivo dell'opposizione. Multe penali. Irricevibilità delle censure relative alla procedura penale

16 dicembre 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

780.- a titolo di multa e spese procedurali (doc. 1), sia la decisione 8

novembre 2012 (“Verfügung gemäss Art. 355 Abs. 2 StPO”) dello stesso Untersuchungsamt

Uznach (doc. 2) e sfociato nello stralcio dell’opposizione del condannato al

menzionato decreto penale e nella sua condanna al pagamento di una tassa di fr.

100.- (decisioni entrambe passate in giudicato), costituiscono senz’altro titolo

di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF, circostanza del

resto come tale non contestata;

che secondo l’art. 81 cpv.

1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale

svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in

via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione

della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato

prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

che il reclamante non si

avvale di nessuna delle menzionate eccezioni, ma si propone per contro di opporsi

alla decisione impugnata allegando meri motivi di merito, ossia contestando le decisioni

Considerandi

prese nei suoi confronti dall’autorità penale in quanto parte lesa e, in particolare,

dolendosi del fatto che il giudice di pace non abbia assunto la testimone da lui

segnalata nelle osservazioni all’istanza, persona a conoscenza del fatti alla

base del relativo procedimento penale previo (v. anche scritto 6

dicembre 2013);

che, tuttavia, obiezioni

del genere sfuggono al potere di cognizione di questa Camera chiamata solo a

verificare se il primo giudice ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF

nel ritenere soddisfatti i presupposti per rigettare in via definitiva l’opposizione

sollevata dall’escusso al precetto esecutivo in rassegna, notificato per

l’incasso della multa, delle tasse di giustizia e delle spese di cui ai menzionati

decreti penali passati in giudicato;

che al quesito non si può

che rispondere affermativamente, non competendo al giudice del rigetto

sindacare sul ben fondato del titolo di rigetto di cui all’art. 80 LEF;

che, dato quanto precede,

ne discende l’inammissibilità del rimedio;

che gli oneri processuali

relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico

del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 180.- sono poste a carico del

reclamante.

3. Notificazione a:

-

;

-

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Breno.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso

della vertenza, di fr. 880.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,

contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).