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Decisione

14.2013.205

Rigetto definitivo. Sentenza di divorzio. Istanza di revisione della sentenza di divorzio non ne preclude l'efficacia e l'esecutività. Sentenza non subordinata a condizione. Nessuna eccezione ex art.

9 dicembre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di divorzio emanata il 10 ottobre 2012 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, con la quale è stata omologata la convenzione regolante le conseguenze accessorie

al divorzio, costituisce senz’altro titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

nella misura in cui - per quanto qui di rilievo - il convenuto (qui reclamante)

si era impegnato a versare alla moglie (qui istante) al momento del decesso del

padre l’importo di USD 283'000.--, ossia la somma posta in esecuzione per fr.

271'819.-- (doc. B, punto 5 pag. 7);

che, del resto, l’insorgente non

lo contesta nel principio, proponendosi tuttavia di opporsi all’istanza,

asserendo anzitutto di non essere più vincolato alla menzionata convenzione

avendo il suo legale in data 29 aprile 2013 (doc. 4) notificato formale disdetta della citata pattuizione conformemente ai dispositivi dell’art. 31 CO;

che, assevera il reclamante, la

convenzione è viziata da dolo, subordinatamente da errore essenziale in quanto

la sua ex moglie le aveva sottaciuto la volontà di trasferirsi definitivamente

negli Stati Uniti con i figli dopo il divorzio;

che approfittando del fatto di

essersi recata con i figli di 9 e di 6 anni per l’appunto negli Stati Uniti,

suo paese d’origine, con l’accordo di trascorrervi soltanto le vacanze, in modo

che i figli potessero al rientro concludere gli studi a Lugano, l’istante -

sempre secondo il reclamante - non ha mantenuto tale impegno, circostanza che

lo ha spinto il 18 giugno 2013 a inoltrare alla Pretura di Lugano un’istanza di

revisione della sentenza di divorzio (doc. 2), che se accolta comporterebbe

l’annullamento della relativa convenzione, segnatamente il decadimento dell’obbligo

di versare la somma posta in esecuzione;

che, come però giustamente rilevato

dal Pretore, l’art. 331 CPC cpv. 1 CPC dispone che la domanda di revisione non

Considerandi

preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata - e quindi

anche della convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio che ne

costituisce sua parte integrante - a meno di differirne l’esecutività ex art.

331.

cpv. 2 CPC, ciò che però non è avvenuto e nemmeno la parte convenuta lo ha sostenuto;

che, di conseguenza, il reclamante

- limitatosi per di più a mere allegazioni di parte sull’argomento - non può trarre

giovamento, nella presente causa di rigetto definitivo dell’opposizione, dalla

richiesta di revisione della sentenza di divorzio, come pure dal preteso dolo,

rispettivamente dal preteso errore essenziale di cui sarebbe rimasto vittima;

che il gravame non è dipoi

destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui il reclamante reitera nel

sostenere che l’impegno al versamento dell’importo di fr. USD 283’000.-- era condizionato,

sì alla morte del padre, ma anche all’ottenimento di parte della successione

nel caso di decesso del genitore, circostanza quest’ultima non avveratasi, dato

che egli non ha ricevuto nulla dall’eredità paterna;

che l’argomento sfiora la disinvoltura,

ove solo si consideri che il punto 5 della convezione non menziona che il versamento

di USD 283’000.- fosse subordinato al verificarsi della condizione pretesa nel

gravame;

che in base all’art. 81 cpv. 1

LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva di un tribunale

svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in

via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della

decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato

prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

che il reclamante non si avvale

di nessuna delle menzionate eccezioni;

che ne discende pertanto la reiezione

del reclamo, proposto senza forza argomentativa;

che gli oneri processuali

relativi al presente giudizio sono posti a carico del reclamante, parte

soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia e

le spese per complessivi fr. 1’000.- sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

-

;

-

.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso

della vertenza è di fr. 271'819.-, contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).