14.2013.205
Rigetto definitivo. Sentenza di divorzio. Istanza di revisione della sentenza di divorzio non ne preclude l'efficacia e l'esecutività. Sentenza non subordinata a condizione. Nessuna eccezione ex art.
9 dicembre 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.205
Lugano
9 dicembre 2013
FP/b/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 14
novembre 2013 da
RE
1
patrocinato
dall’avv. Gabriele Ferrari, studio legale Ferrari Partner,
contro
la decisione emanata il 31 ottobre 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e
fallimenti (SO.2013.3565) promossa nei suoi confronti con istanza del 29 agosto 2 013 da
CO
1
patrocinata
dall’ PA 2
premesso che con ordinanza
presidenziale del 15 novembre 2013 al reclamo non è stato accordato effetto sospensivo,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di rigetto
(definitivo) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico
del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata
(combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello;
che inoltrato il 14 novembre 2013 contro una decisione emanata il 31 ottobre 2013 e notificata/recapitata il 4 novembre successivo, (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo - il
cui termine per presentarlo ha iniziato a decorrere dal 5 novembre 2013 (art. 142 cpv. 1 CPC) - è tempestivo, e quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
(lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo parrebbe
incentrato sulla pretesa violazione del diritto federale, segnatamente
dell’art. 80 cpv. 1 LEF;
che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF
se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che, nella fattispecie, la sentenza
Fatti
di divorzio emanata il 10 ottobre 2012 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, con la quale è stata omologata la convenzione regolante le conseguenze accessorie
al divorzio, costituisce senz’altro titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
nella misura in cui - per quanto qui di rilievo - il convenuto (qui reclamante)
si era impegnato a versare alla moglie (qui istante) al momento del decesso del
padre l’importo di USD 283'000.--, ossia la somma posta in esecuzione per fr.
271'819.-- (doc. B, punto 5 pag. 7);
che, del resto, l’insorgente non
lo contesta nel principio, proponendosi tuttavia di opporsi all’istanza,
asserendo anzitutto di non essere più vincolato alla menzionata convenzione
avendo il suo legale in data 29 aprile 2013 (doc. 4) notificato formale disdetta della citata pattuizione conformemente ai dispositivi dell’art. 31 CO;
che, assevera il reclamante, la
convenzione è viziata da dolo, subordinatamente da errore essenziale in quanto
la sua ex moglie le aveva sottaciuto la volontà di trasferirsi definitivamente
negli Stati Uniti con i figli dopo il divorzio;
che approfittando del fatto di
essersi recata con i figli di 9 e di 6 anni per l’appunto negli Stati Uniti,
suo paese d’origine, con l’accordo di trascorrervi soltanto le vacanze, in modo
che i figli potessero al rientro concludere gli studi a Lugano, l’istante -
sempre secondo il reclamante - non ha mantenuto tale impegno, circostanza che
lo ha spinto il 18 giugno 2013 a inoltrare alla Pretura di Lugano un’istanza di
revisione della sentenza di divorzio (doc. 2), che se accolta comporterebbe
l’annullamento della relativa convenzione, segnatamente il decadimento dell’obbligo
di versare la somma posta in esecuzione;
che, come però giustamente rilevato
dal Pretore, l’art. 331 CPC cpv. 1 CPC dispone che la domanda di revisione non
Considerandi
preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata - e quindi
anche della convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio che ne
costituisce sua parte integrante - a meno di differirne l’esecutività ex art.
331.
cpv. 2 CPC, ciò che però non è avvenuto e nemmeno la parte convenuta lo ha sostenuto;
che, di conseguenza, il reclamante
- limitatosi per di più a mere allegazioni di parte sull’argomento - non può trarre
giovamento, nella presente causa di rigetto definitivo dell’opposizione, dalla
richiesta di revisione della sentenza di divorzio, come pure dal preteso dolo,
rispettivamente dal preteso errore essenziale di cui sarebbe rimasto vittima;
che il gravame non è dipoi
destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui il reclamante reitera nel
sostenere che l’impegno al versamento dell’importo di fr. USD 283’000.-- era condizionato,
sì alla morte del padre, ma anche all’ottenimento di parte della successione
nel caso di decesso del genitore, circostanza quest’ultima non avveratasi, dato
che egli non ha ricevuto nulla dall’eredità paterna;
che l’argomento sfiora la disinvoltura,
ove solo si consideri che il punto 5 della convezione non menziona che il versamento
di USD 283’000.- fosse subordinato al verificarsi della condizione pretesa nel
gravame;
che in base all’art. 81 cpv. 1
LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva di un tribunale
svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in
via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della
decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato
prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;
che il reclamante non si avvale
di nessuna delle menzionate eccezioni;
che ne discende pertanto la reiezione
del reclamo, proposto senza forza argomentativa;
che gli oneri processuali
relativi al presente giudizio sono posti a carico del reclamante, parte
soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e
le spese per complessivi fr. 1’000.- sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
-
;
-
.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza è di fr. 271'819.-, contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).