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Decisione

14.2013.206

Reclamo contro fallimento. Esecuzione pagata. Solvibilitâ non resa verosimile

10 dicembre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 9 ottobre 2013 nessuno è comparso.

C. Con

decisione del 6 novembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha

dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 7 novembre 2013 alle

ore 10.00.

D. Con il reclamo RE 1

asserisce di avere nel frattempo saldato il suo debito nei confronti dell’istante,

producendo un estratto bancario relativo al pagamento, avvenuto il 15 novembre

2013, di fr. 1'750.-- a favore dell’esecuzione in oggetto n. 1602597 e di altri

crediti della procedente. Il reclamante chiede poi che gli venga concessa la

possibilità di saldare tutte le rimanenti esecuzioni entro tre mesi.

Considerandi

in

diritto:

1.

La decisione del giudice

del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo

il CPC. In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,

2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.

14.

pag. 347).

b) Nel caso in

esame, il reclamante ha prodotto un estratto bancario del 15 novembre 2013

relativo al versamento di fr. 1’750 a saldo, tra l’altro, dell’esecuzione n.

1602529.

promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere saldato il suo

debito nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di

fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio

esecuzione di Lugano al 4 dicembre 2013 si evince che nei confronti del

reclamante sono pendenti 26 procedure esecutive per un importo complessivo di

fr.

47'045.30. Orbene, nonostante che dieci sono state pagate, che in ulteriori

dieci è stata interposta opposizione e che in due il precetto non è ancora

stato notificato, determinante è che nell’anno in corso in quattro procedure è

già stata emessa la comminatoria di fallimento, di cui in una per un importo

elevato. Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria del reclamante

non sta sostanzialmente migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per

far fronte ai suoi impegni. D’altro canto la solvibilità deve essere resa

verosimile entro il termine di reclamo, per cui al convenuto non possono

essergli concessi i tre mesi di tempo richiesti per saldare le esecuzioni

pendenti nei suoi confronti. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità

di pagamento del reclamante appare più probabile della sua capacità di

pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato

reso verosimile, per cui il fallimento RE 1 non può essere annullato.

2.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto

sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia è posta a

carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è dichiarato il

fallimento di RE 1 a far tempo da

giovedi 12 dicembre 2013 alle

ore 10.00.

2. La tassa di giustizia del

presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di RE 1

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).