14.2013.206
Reclamo contro fallimento. Esecuzione pagata. Solvibilitâ non resa verosimile
10 dicembre 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.206
Lugano
10 dicembre 2013
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza del 24 luglio 2013 da
contro
RE
1
istanza sulla quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
con sentenza del
6 novembre 2013 (SO.2013.3111) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, a far tempo
da giovedì 7 novembre 2013 alle ore 10.00.
2./3./4.
Omissis.”
Decisione
tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 15 novembre 2013 ne
postula l’annullamento;
rilevato
che a controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato
saldato;
preso
atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 18 novembre 2013 al
reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A.Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto
il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 806.50 oltre accessori,
dedotti eventuali acconti.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 9 ottobre 2013 nessuno è comparso.
C. Con
decisione del 6 novembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 7 novembre 2013 alle
ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1
asserisce di avere nel frattempo saldato il suo debito nei confronti dell’istante,
producendo un estratto bancario relativo al pagamento, avvenuto il 15 novembre
2013, di fr. 1'750.-- a favore dell’esecuzione in oggetto n. 1602597 e di altri
crediti della procedente. Il reclamante chiede poi che gli venga concessa la
possibilità di saldare tutte le rimanenti esecuzioni entro tre mesi.
Considerandi
in
diritto:
1.
La decisione del giudice
del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo
il CPC. In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.
14.
pag. 347).
b) Nel caso in
esame, il reclamante ha prodotto un estratto bancario del 15 novembre 2013
relativo al versamento di fr. 1’750 a saldo, tra l’altro, dell’esecuzione n.
1602529.
promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere saldato il suo
debito nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di
fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio
esecuzione di Lugano al 4 dicembre 2013 si evince che nei confronti del
reclamante sono pendenti 26 procedure esecutive per un importo complessivo di
fr.
47'045.30. Orbene, nonostante che dieci sono state pagate, che in ulteriori
dieci è stata interposta opposizione e che in due il precetto non è ancora
stato notificato, determinante è che nell’anno in corso in quattro procedure è
già stata emessa la comminatoria di fallimento, di cui in una per un importo
elevato. Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria del reclamante
non sta sostanzialmente migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per
far fronte ai suoi impegni. D’altro canto la solvibilità deve essere resa
verosimile entro il termine di reclamo, per cui al convenuto non possono
essergli concessi i tre mesi di tempo richiesti per saldare le esecuzioni
pendenti nei suoi confronti. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità
di pagamento del reclamante appare più probabile della sua capacità di
pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato
reso verosimile, per cui il fallimento RE 1 non può essere annullato.
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto
sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a
carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il
fallimento di RE 1 a far tempo da
giovedi 12 dicembre 2013 alle
ore 10.00.
2. La tassa di giustizia del
presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1
3. Notificazione:
;
.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).