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Decisione

14.2013.207

Debito pagato dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità realizzata: accordo di pagamento per due esecuzione, mentre le restanti sono state tutte saldate. Fallimento annullato

5 dicembre 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione __________, CO 1 ha

chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 171.20 oltre

accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di discussione del 9 ottobre 2013 nessuno è comparso.

C. Con

decisione del 30 ottobre 2013 il Pretore __________, ha dichiarato il

fallimento di RE 1 a far tempo dal 31 ottobre 2013 alle ore 10.00.

¨

D. Con il reclamo RE 1 – in estrema sintesi – asserisce di avere

saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta dell’Ufficio

esecuzione __________ del 4 novembre 2013 relativa al versamento di fr. 322.20

a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante (doc. 4). Il

reclamante rileva dipoi – tra l’altro – di avere pure proceduto a saldare tutte

le esecuzioni rispettivamente gli attestati di carenza beni ancora pendenti

(doc. 8 e 9), ad eccezione delle esecuzioni n. __________ e n. __________, per le

quali ha tuttavia trovato un accordo di rateizzazione con il rispettivo

creditore (doc. 10 e 11).

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro

dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità

giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il

debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova

per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l’importo dovuto è

stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l’insolvibilità.

Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di

estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza

infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed.,

Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna

2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

b) Nel caso in

esame, il reclamante ha prodotto una ricevuta del 4 novembre 2013 dell’UE __________

relativa al versamento di fr. 322.20 a saldo dell’esecuzione n. __________

promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito

nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di fallimento,

il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio

esecuzione __________ al 4 dicembre 2013 si evince – per quanto qui di rilievo –

che nei confronti del reclamante sono ancora pendenti due procedure esecutive sfociate

in altrettante comminatorie di fallimento – l’esecuzione n. __________ per uno

scoperto di fr. 782.90 e l’esecuzione n. __________ per uno scoperto di fr. 3'333.70 – debiti

che tuttavia hanno formato oggetto di un accordo di pagamento rateale con il

rispettivo creditore (doc. 10 e 11). Il 14 novembre 2013 (v. plico doc. 9) il

reclamante ha versato all’Ufficio esecuzione __________ la somma complessiva di

fr. 14'111.90 a saldo di altre 19 esecuzioni (compresi gli ACB ammontanti a fr.

3'244.80 ). Orbene, a prescindere dalle due esecuzioni ancora pendenti e per il

cui pagamento è stato trovato – come visto – un accordo tra creditori e

debitore, ben si può ritenere che il reclamante dispone di sufficiente liquidità

per far fronte ai suoi impegni (cfr. anche doc. 7), che la situazione

finanziaria non stia peggiorando e che il mancato pagamento di debiti accertati

è stato un evento di natura transitoria (cfr. SJZ 99 (2003) n. 13 pag. 308). Va

poi ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre

esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio

legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il

debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera (cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011

dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può

affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile che la

sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione

finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano

a concludere che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente

verosimile. Risultando adempiuti i requisiti dell’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento

di RE 1 va annullato.

2.

Il

reclamo è accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv.

1.

OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento del 30 ottobre 2013 pronunciata dal Pretore __________

(inc. n. SO.2013.3117) nei confronti di RE 1, __________, è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è

posta a carico di RE 1.

3. Le

spese dell’Ufficio fallimenti __________, da anticipare come di rito, sono

poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a

carico di RE 1.

III. Notificazione:

-

RE 1, __________;

-

CO 1, __________;

-

Ufficio fallimenti __________, __________;

-

Ufficio di esecuzione __________, __________;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, __________;

-

Ufficio del Registro fondiario __________, __________.

Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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