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Decisione

14.2013.208

Reclamo inammissibile per mancata motivazione

5 dicembre 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

il suo reclamo l’istante si limita infatti solo a manifestare l’intenzione

di impugnare il giudizio di primo grado, senza però in seguito illustrarne le

ragioni, il che è contrario all’art. 321 cpv. 1 CPC, secondo cui il reclamo, da

presentare per scritto all’autorità giudiziaria superiore, deve essere anche

Considerandi

motivato;

che di

fatto proposto come mera dichiarazione di ricorso, il reclamo sfugge a

disamina e va, pertanto, dichiarato inammissibile;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia

sono a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 80.– sono posti a carico del

reclamante.

3. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

1'000.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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