14.2013.208
Reclamo inammissibile per mancata motivazione
5 dicembre 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
14.2013.208
Data decisione, Autorità:
05.12.2013, CEF
Titolo:
Reclamo inammissibile per mancata motivazione
CARENZA DI MOTIVAZIONE
RECLAMO
art. 321 cpv. 1 CPC
Incarto n.
14.2013.208
Lugano
5 dicembre
2013
FP/sl/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 15 novembre 2013 da
RE 1
contro la
decisione emanata il 5 novembre 2013 dal Giudice di pace __________ nella
causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n.
511/2012) promossa con istanza del 24 settembre 2012 nei confronti di
CO 1
esaminati gli
atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro
le sentenze di rigetto (provvisorio) dell’opposizione – come nella fattispecie
– è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e
319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla
notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48
lett. e cpv. 1 CPC);
che
inoltrato il 15 novembre 2013 contro una decisione emanata il 5 novembre 2013 e
notificata/recapitata più avanti, il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo
aspetto ammissibile;
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia
l’applicazione errata del diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b);
che
l’insorgente non solo non si avvale di nessuno dei menzionati titoli di
reclamo, ma non spende una sola riga per spiegare perché egli si propone di
opporsi alla decisione con la quale il Giudice di pace __________ ha respinto
l’istanza ritenendo che le “fatture” agli atti non possono essere considerate né
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF in quanto sprovviste
dell’indicazione dei rimedi di diritto per impugnarle, né titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF in quanto non riconosciute
dall’escussa;
che con
Fatti
il suo reclamo l’istante si limita infatti solo a manifestare l’intenzione
di impugnare il giudizio di primo grado, senza però in seguito illustrarne le
ragioni, il che è contrario all’art. 321 cpv. 1 CPC, secondo cui il reclamo, da
presentare per scritto all’autorità giudiziaria superiore, deve essere anche
Considerandi
motivato;
che di
fatto proposto come mera dichiarazione di ricorso, il reclamo sfugge a
disamina e va, pertanto, dichiarato inammissibile;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 80.– sono posti a carico del
reclamante.
3. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
1'000.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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