14.2013.209
Reclamo contro rigetto. Mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 321 cpv. 1 CPC. Reclamo inammissibile
18 novembre 2013Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.209
Lugano
18 novembre 2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 30
ottobre 2013 da
RE
1
contro la decisione emanata
il 21 ottobre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a
procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 324)
promossa nei suoi confronti con istanza dell’11 luglio 2013 da
CO
1 TG
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di rigetto
(provvisorio) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico
del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata
(combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 CPC);
che inoltrato il 30 ottobre 2013
contro una decisione emanata il 21 ottobre 2013 e notificata/recapitata più
avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto
ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
(lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che l’insorgente non solo non si
avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo, ma non spende una sola riga
per spiegare perché egli si propone di opporsi alla decisione con la quale il
Giudice di pace del circolo di Vezia, accogliendo l’istanza della creditrice, ha
respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata al precetto esecutivo in
rassegna ritenendo che la fattura finale del 17 ottobre 2012, emessa ai sensi della conferma d’ordine n. 120341 dell’8 maggio 2012, debitamente sottoscritta dal convenuto, costituisce un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF e non
ritenendo sufficientemente verosimili le eccezioni liberatorie ex art. 82 cpv.
Fatti
2 LEF dello stesso convenuto;
che con il suo reclamo l’escusso si
limita infatti solo a manifestare l’ intenzione di impugnare il giudizio di
primo grado, senza però in seguito illustrarne le ragioni, il che è contrario
Considerandi
all’art. 321 cpv. 1 CPC, secondo cui il reclamo, da presentare per scritto
all’autorità giudiziaria superiore, deve essere anche motivato;
che di fatto proposto come mera dichiarazione
di ricorso, il reclamo sfugge a disamina e va, pertanto, dichiarato inammissibile;
che non si riscuotono spese in
esito al presente giudizio;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace di Vezia.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza, di fr. 2'188.05 non raggiunge il limite di legge di fr.
30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).