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Decisione

14.2013.209

Reclamo contro rigetto. Mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 321 cpv. 1 CPC. Reclamo inammissibile

18 novembre 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2 LEF dello stesso convenuto;

che con il suo reclamo l’escusso si

limita infatti solo a manifestare l’ intenzione di impugnare il giudizio di

primo grado, senza però in seguito illustrarne le ragioni, il che è contrario

Considerandi

all’art. 321 cpv. 1 CPC, secondo cui il reclamo, da presentare per scritto

all’autorità giudiziaria superiore, deve essere anche motivato;

che di fatto proposto come mera dichiarazione

di ricorso, il reclamo sfugge a disamina e va, pertanto, dichiarato inammissibile;

che non si riscuotono spese in

esito al presente giudizio;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Non si prelevano spese.

3. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace di Vezia.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso

della vertenza, di fr. 2'188.05 non raggiunge il limite di legge di fr.

30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).