Lexipedia

Decisione

14.2013.21

Fallimento. Nova. Pagamento del debito dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità non resa sufficientemente verosimile. Pronuncia del fallimento in secondo grado per l'effetto sospensivo parzial

7 febbraio 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione

e fallimenti di Mendrisio CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 1'416.-- oltre accessori e spese.

B.

All’udienza di discussione nessuno è

comparso.

C.

Con decisione del 7 gennaio 2013 il Pretore

aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha dichiarato il fallimento di RE

1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.

D.

Con il reclamo RE 1 asserisce di avere

saldato il suo debito nei confronti dell’istante, producendo una ricevuta

postale del 16 gennaio 2013 relativa al pagamento a favore dell’istante di fr.

1'813.95 (doc. C). Il reclamante ha prodotto poi un estratto dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Mendrisio al 21 gennaio 2013 (doc. E), rilevando che

numerose delle esecuzioni ivi iscritte non sono state ritirate, nonostante che

alcune siano state liquidate, rispettivamente che per altre è stato concordato

un piano di rientro, per cui sarà sua premura verificare nel dettaglio

l’effettiva situazione ed intervenire presso i creditori affinché provvedano al

ritiro delle esecuzioni. Il convenuto asserisce poi che dall’estratto degli

attestati di carenza di beni al 17 gennaio 2013 (doc. F) si evince che gli

stessi sono stati emessi tra gli anni 2004 e 2007 e che due, emessi a favore

della Cassa di compensazione per un importo complessivo di fr. 49'251.20,

risalgono al periodo in cui era membro del Consiglio di amministrazione della

fallita __________ SA, alla quale non aveva partecipato finanziariamente. In

ogni caso intende provvedere a sistemare pure queste posizioni entro breve

termine.

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro

dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità

giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il

debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova

per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella

LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di

tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010,

n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;

Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes

gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Nel presente

caso, il reclamante ha prodotto una ricevuta postale del 16 gennaio 2013 relativa

al pagamento di fr. 1'813.95 a favore dell’istante, per cui avendo dimostrato

di avere saldato il suo debito posteriormente alla dichiarazione di fallimento,

il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità – condizione indispensabile

per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il

pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia

del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’UEF di Mendrisio al 21

gennaio 2013 si evince che nei confronti del reclamante sono pendenti 49

procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 85'130.72. Ritenute solo

le esecuzioni più recenti, dal predetto estratto emerge che nel corso del 2012 nei

confronti del convenuto sono state promosse 14 procedure e che per due di esse è

già stato emesso l’avviso di pignoramento, per una è stato chiesto il

proseguimento dell’esecuzione, mentre per tre procedure non è stata interposta

opposizione. Orbene, determinante è che si tratta, per la maggior parte, di

esecuzioni promosse dalla Cassa cantonale di compensazione AVS, rispettivamente

dallo Stato del Cantone Ticino, rispettivamente dal Comune di __________ per

oneri sociali e tasse per importi relativamente modesti, ai quali il reclamante

non ha fatto fronte. Dal predetto estratto, rispettivamente dalla lista degli

attestati di carenza di beni al 17 gennaio 2013, si evince poi che nei confronti

del convenuto dal 30 novembre 2004 al 4 luglio 2007 sono stati emessi 17 atti

di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 66'551.85. In merito ai

due atti emessi a favore della Cassa cantonale di compensazione AVS risalenti,

secondo le asserzioni del reclamante, al periodo in cui figurava nel Consiglio

di amministrazione di una società fallita, si osserva che l’emissione dei

citati atti è, verosimilmente, dovuta alla sua responsabilità di natura

sussidiaria ai sensi dell’art. 52 LAVS quale organo della società. Va poi

osservato, per quel che riguarda l’intenzione del convenuto di saldare i suoi

debiti entro breve termine, che la solvibilità va resa verosimile entro il

termine di ricorso.

Le

precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria dell’escusso

non sta migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per pagare

nemmeno importi modesti per tasse e oneri sociali. Nel caso di specie si può

affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile che

la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità

non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

Non

risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento

di RE 1 non può essere annullato.

2.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va

nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv. 1 CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

venerdì

8 febbraio 2013 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di

RE 1.

3. Notificazione:

- RE 1, __________;

- CO 1, __________;

- Ufficio esecuzione e

fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,

Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster