14.2013.21
Fallimento. Nova. Pagamento del debito dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità non resa sufficientemente verosimile. Pronuncia del fallimento in secondo grado per l'effetto sospensivo parzial
7 febbraio 2013Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2013.21
Data decisione, Autorità:
07.02.2013, CEF
Titolo:
Fallimento. Nova. Pagamento del debito dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità non resa sufficientemente verosimile. Pronuncia del fallimento in secondo grado per l'effetto sospensivo parziale concesso al reclamo
FALLIMENTO
NOVA
PAGAMENTO
RECLAMO
SOLVIBILITÀ
art. 174 cpv. 2 LEF
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2013.21
Lugano
7 febbraio
2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza del 19 novembre 2012 da
CO 1
contro
RE 1
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud
con sentenza del 7 gennaio 2013 (__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________,
a far tempo da lunedì
7 gennaio 2013 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che
con reclamo del
24 gennaio 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che il reclamo non è stato intimato a
controparte, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale del 25
gennaio 2013 al reclamo è
stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di Mendrisio CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 1'416.-- oltre accessori e spese.
B.
All’udienza di discussione nessuno è
comparso.
C.
Con decisione del 7 gennaio 2013 il Pretore
aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha dichiarato il fallimento di RE
1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.
D.
Con il reclamo RE 1 asserisce di avere
saldato il suo debito nei confronti dell’istante, producendo una ricevuta
postale del 16 gennaio 2013 relativa al pagamento a favore dell’istante di fr.
1'813.95 (doc. C). Il reclamante ha prodotto poi un estratto dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio al 21 gennaio 2013 (doc. E), rilevando che
numerose delle esecuzioni ivi iscritte non sono state ritirate, nonostante che
alcune siano state liquidate, rispettivamente che per altre è stato concordato
un piano di rientro, per cui sarà sua premura verificare nel dettaglio
l’effettiva situazione ed intervenire presso i creditori affinché provvedano al
ritiro delle esecuzioni. Il convenuto asserisce poi che dall’estratto degli
attestati di carenza di beni al 17 gennaio 2013 (doc. F) si evince che gli
stessi sono stati emessi tra gli anni 2004 e 2007 e che due, emessi a favore
della Cassa di compensazione per un importo complessivo di fr. 49'251.20,
risalgono al periodo in cui era membro del Consiglio di amministrazione della
fallita __________ SA, alla quale non aveva partecipato finanziariamente. In
ogni caso intende provvedere a sistemare pure queste posizioni entro breve
termine.
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro
dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità
giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il
debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova
per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella
LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di
tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010,
n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;
Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes
gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Nel presente
caso, il reclamante ha prodotto una ricevuta postale del 16 gennaio 2013 relativa
al pagamento di fr. 1'813.95 a favore dell’istante, per cui avendo dimostrato
di avere saldato il suo debito posteriormente alla dichiarazione di fallimento,
il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’UEF di Mendrisio al 21
gennaio 2013 si evince che nei confronti del reclamante sono pendenti 49
procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 85'130.72. Ritenute solo
le esecuzioni più recenti, dal predetto estratto emerge che nel corso del 2012 nei
confronti del convenuto sono state promosse 14 procedure e che per due di esse è
già stato emesso l’avviso di pignoramento, per una è stato chiesto il
proseguimento dell’esecuzione, mentre per tre procedure non è stata interposta
opposizione. Orbene, determinante è che si tratta, per la maggior parte, di
esecuzioni promosse dalla Cassa cantonale di compensazione AVS, rispettivamente
dallo Stato del Cantone Ticino, rispettivamente dal Comune di __________ per
oneri sociali e tasse per importi relativamente modesti, ai quali il reclamante
non ha fatto fronte. Dal predetto estratto, rispettivamente dalla lista degli
attestati di carenza di beni al 17 gennaio 2013, si evince poi che nei confronti
del convenuto dal 30 novembre 2004 al 4 luglio 2007 sono stati emessi 17 atti
di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 66'551.85. In merito ai
due atti emessi a favore della Cassa cantonale di compensazione AVS risalenti,
secondo le asserzioni del reclamante, al periodo in cui figurava nel Consiglio
di amministrazione di una società fallita, si osserva che l’emissione dei
citati atti è, verosimilmente, dovuta alla sua responsabilità di natura
sussidiaria ai sensi dell’art. 52 LAVS quale organo della società. Va poi
osservato, per quel che riguarda l’intenzione del convenuto di saldare i suoi
debiti entro breve termine, che la solvibilità va resa verosimile entro il
termine di ricorso.
Le
precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria dell’escusso
non sta migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per pagare
nemmeno importi modesti per tasse e oneri sociali. Nel caso di specie si può
affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile che
la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità
non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Non
risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento
di RE 1 non può essere annullato.
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va
nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
venerdì
8 febbraio 2013 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di
RE 1.
3. Notificazione:
- RE 1, __________;
- CO 1, __________;
- Ufficio esecuzione e
fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,
Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster