14.2013.211
Fallimento. Pagamento solo parziale del credito dell'istante dopo la pronuncia
20 gennaio 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2013.211
Lugano
20 gennaio 2014
B/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza dell’8 ottobre 2013 da
CO 1
rappr. da RA 1
contro
RE
1
istanza sulla quale il
Pretore del Distretto di Riviera con sentenza del 7
novembre 2013 (inc. n. SO.2013.225) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, _____, a far
tempo
dal giorno di lunedì 11
novembre 2013 alle ore 10.00.
Considerandi
2.
/3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
del 20 novembre 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte;
premesso che con disposizione ordinatoria presidenziale del 26
novembre 2013 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che nell’ambito
dell’esecuzione n. _____ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera CO 1
ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 13'069.05;
che all’udienza di
discussione del 6 novembre 2013 nessuno è comparso;
che con decisione del 7
novembre 2013 il Pretore del Distretto di Riviera ha dichiarato il fallimento
di RE 1 a far tempo da lunedì 11 novembre 2013 alle ore 10.00;
che con il reclamo RE
1.
asserisce di avere provveduto il 20 agosto 2013 a pagare un primo acconto di
fr. 3'000.--, per cui l’importo ancora scoperto ammonta a fr. 10'069.05 tutto
incluso e di essere intenzionata a pagare tutti i suoi debiti entro breve;
che la decisione del
giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo
secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria
superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore,
impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo
di documenti che nel frattempo:
- il debito, compresi
gli interessi e le spese, è stato estinto;
- l’importo dovuto è
stato depositato presso l’autorità giudiziaria
superiore a
disposizione del creditore;
- che il creditore ha
ritirato la domanda di fallimento;
che con il reclamo RE
1.
non ha provato per mezzo di documenti di avere nel frattempo estinto
integralmente il suo debito nei confronti dell’istante, compresi gli interessi
e le spese (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né ha depositato l’importo ancora dovuto
presso questa autorità a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2
LEF) e nemmeno quest’ultima ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv.
2.
n. 3 LEF) per cui, non risultando ossequiato nessuno dei predetti
presupposti, il fallimento di cui trattasi non può essere annullato;
che il reclamo va
pertanto respinto;
che essendo stato
concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente
pronunciato;
che la tassa di
giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC) e alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non
essendole stato intimato;
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
Di conseguenza è dichiarato
il fallimento di RE 1, Cresciano, a far tempo da
martedì 21 gennaio 2014
alle ore 10.00.
2. La tassa di
giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
-
-
- Ufficio
esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
- Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).