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Decisione

14.2013.211

Fallimento. Pagamento solo parziale del credito dell'istante dopo la pronuncia

20 gennaio 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2013.211

Lugano

20 gennaio 2014

B/ww/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per

statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con

istanza dell’8 ottobre 2013 da

CO 1

rappr. da RA 1

contro

RE

1

istanza sulla quale il

Pretore del Distretto di Riviera con sentenza del 7

novembre 2013 (inc. n. SO.2013.225) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, _____, a far

tempo

dal giorno di lunedì 11

novembre 2013 alle ore 10.00.

Considerandi

2.

/3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

del 20 novembre 2013 ne postula l’annullamento;

rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte;

premesso che con disposizione ordinatoria presidenziale del 26

novembre 2013 al reclamo

è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in

fatto e in diritto:

che nell’ambito

dell’esecuzione n. _____ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera CO 1

ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 13'069.05;

che all’udienza di

discussione del 6 novembre 2013 nessuno è comparso;

che con decisione del 7

novembre 2013 il Pretore del Distretto di Riviera ha dichiarato il fallimento

di RE 1 a far tempo da lunedì 11 novembre 2013 alle ore 10.00;

che con il reclamo RE

1.

asserisce di avere provveduto il 20 agosto 2013 a pagare un primo acconto di

fr. 3'000.--, per cui l’importo ancora scoperto ammonta a fr. 10'069.05 tutto

incluso e di essere intenzionata a pagare tutti i suoi debiti entro breve;

che la decisione del

giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo

secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria

superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore,

impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo

di documenti che nel frattempo:

- il debito, compresi

gli interessi e le spese, è stato estinto;

- l’importo dovuto è

stato depositato presso l’autorità giudiziaria

superiore a

disposizione del creditore;

- che il creditore ha

ritirato la domanda di fallimento;

che con il reclamo RE

1.

non ha provato per mezzo di documenti di avere nel frattempo estinto

integralmente il suo debito nei confronti dell’istante, compresi gli interessi

e le spese (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né ha depositato l’importo ancora dovuto

presso questa autorità a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2

LEF) e nemmeno quest’ultima ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv.

2.

n. 3 LEF) per cui, non risultando ossequiato nessuno dei predetti

presupposti, il fallimento di cui trattasi non può essere annullato;

che il reclamo va

pertanto respinto;

che essendo stato

concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente

pronunciato;

che la tassa di

giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv. 1 CPC) e alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non

essendole stato intimato;

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

Di conseguenza è dichiarato

il fallimento di RE 1, Cresciano, a far tempo da

martedì 21 gennaio 2014

alle ore 10.00.

2. La tassa di

giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

-

-

- Ufficio

esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

- Ufficio del

Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Riviera.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).