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Decisione

14.2013.213

L'esecuzione in via di fallimento di un debitore iscritto nel registro di commercio è esclusa se la pretesa si fonda sul diritto pubblico e, cumulativamente, il creditore è altresì un soggetto del dir

12 dicembre 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

14.2013.213

Data decisione, Autorità:

12.12.2013, CEF

Titolo:

L'esecuzione in via di fallimento di un debitore iscritto nel registro di commercio è esclusa se la pretesa si fonda sul diritto pubblico e, cumulativamente, il creditore è altresì un soggetto del diritto pubblico

CREDITO

DOMANDA DI FALLIMENTO

ECCEZIONE

ESECUZIONE

FALLIMENTO

art. 43 cf. 1 LEF

art. 174 cpv. 1 LEF

art. 174 cpv. 2 LEF

Incarto n.

14.2013.213

Lugano

12 dicembre

2013

FP/sl/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di esecuzione

e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per

statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con

istanza del 15 marzo 2013 da

CO 1

rappresentata

da RA 1

contro

CO

1

Istanza sulla quale il Pretore

aggiunto __________, con sentenza dell’11 novembre 2013 (inc. SO.2013.298), ha

così statuito:

“1. E’ pronunciato il

fallimento di RE 1 (1939), già in __________, ora in __________, a

far tempo dal giorno 12

novembre 2013 alle ore 14:00.

Considerandi

2.

/3./4./5./6. Omissis.”

Decisione impugnata da RE 1 con reclamo del 27 novembre

2013;

premesso che con disposizione presidenziale del 28

novembre 2013 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, secondo

l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF, la decisione del giudice del fallimento

può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC;

che,

salvo che la LEF non disponga altrimenti, al computo, all’osservanza e al

decorso dei termini si applicano le disposizioni

del CPC;

che il

reclamo contro la decisione del giudice del fallimento va pertanto inoltrato entro

il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati

art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);

che,

nella fattispecie, la decisione impugnata è stata emanata in data 11 novembre

2013, per essere poi notificata/recapitata alla qui reclamante il successivo (sabato)

16.

novembre 2013 (cfr. “tracciamento degli invii” datato 29 novembre 2013), circostanza

del resto riconosciuta dalla stessa insorgente (reclamo, pag. 1);

che il

termine per impugnare la decisione di fallimento, iniziato a decorre il giorno

successivo alla sua notifica (art. 142 cpv. 1 CPC), ossia il 17 novembre 2013,

è venuto a scadere martedì 26 novembre 2013;

che

inoltrato solo il 27 novembre 2013 il reclamo è intempestivo e, pertanto,

inammissibile;

che, in

ogni modo, il gravame sarebbe stato disatteso qualora fosse stato vagliato nel

merito,

che,

infatti, benché la procedura esecutiva ha per oggetto la riscossione dei premi

LAMal rimasti impagati, ossia crediti fondati sul diritto pubblico, l’art. 43

cpv. 1 LEF – invocato nel gravame e che esclude l’esecuzione in via di

fallimento per imposte, tributi, sportule, multe e altre prestazioni fondate

sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari – non torna qui

applicabile;

che per escludere

l’esecuzione in via di fallimento di un debitore iscritto nel registro di commercio

(come nella fattispecie) devono essere dati cumulativamente i due seguenti presupposti:

la pretesa posta in esecuzione è fondata sul diritto pubblico e il creditore è

un soggetto del diritto pubblico;

che il

secondo presupposto non è adempiuto qualora l’assicuratore procedente sia – come

nel caso in esame – una società anonima, ritenuto che l’introduzione dell’obbligo

assicurativo intervenuto il 1° gennaio 1996 non ha modificato i predetti requisiti

posti dalla LEF (DTF 125 III 250-251; cfr. anche BSK-SchKG I, d. acocella, art. 43 n. 6);

che, per

il resto, entro il termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2, 3.3) l’insorgente

non ha soddisfatto nessuno dei motivi che, secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF,

consentirebbero di annullare la dichiarazione di fallimento,

che, infatti,

l’escussa non ha provato che il debito, compresi gli interessi e le spese, è

stato saldato (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), o che l’importo dovuto è depositato

presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (art. 174

cpv. 2 n. 2 LEF) o che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (art.

174.

cpv. 2 n. 3 LEF), e nemmeno ha reso verosimile la propria solvibilità (art.

174.

cpv. 2 LEF), proponendosi solo di ottenere una sospensione della procedura

essendo in corso trattative per il rimborso del debito in rate mensili con la

prospettiva del ritiro dell’istanza di fallimento;

che essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va di

nuovo pronunciato;

che la tassa

di giustizia relativa al presente giudizio è posta a carico della reclamante

(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è inammissibile.

Di conseguenza

è dichiarato il fallimento di RE 1, già in __________, ora in __________, a far

tempo da

venerdì 13

dicembre 2013 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 150.– sono poste a carico

della reclamante.

3. Notificazione a:

-;

-.

-

Ufficio esecuzione e fallimenti;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio,;

-

Ufficio del Registro fondiario.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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