14.2013.213
L'esecuzione in via di fallimento di un debitore iscritto nel registro di commercio è esclusa se la pretesa si fonda sul diritto pubblico e, cumulativamente, il creditore è altresì un soggetto del dir
12 dicembre 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2013.213
Data decisione, Autorità:
12.12.2013, CEF
Titolo:
L'esecuzione in via di fallimento di un debitore iscritto nel registro di commercio è esclusa se la pretesa si fonda sul diritto pubblico e, cumulativamente, il creditore è altresì un soggetto del diritto pubblico
CREDITO
DOMANDA DI FALLIMENTO
ECCEZIONE
ESECUZIONE
FALLIMENTO
art. 43 cf. 1 LEF
art. 174 cpv. 1 LEF
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2013.213
Lugano
12 dicembre
2013
FP/sl/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza del 15 marzo 2013 da
CO 1
rappresentata
da RA 1
contro
CO
1
Istanza sulla quale il Pretore
aggiunto __________, con sentenza dell’11 novembre 2013 (inc. SO.2013.298), ha
così statuito:
“1. E’ pronunciato il
fallimento di RE 1 (1939), già in __________, ora in __________, a
far tempo dal giorno 12
novembre 2013 alle ore 14:00.
Considerandi
2.
/3./4./5./6. Omissis.”
Decisione impugnata da RE 1 con reclamo del 27 novembre
2013;
premesso che con disposizione presidenziale del 28
novembre 2013 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF, la decisione del giudice del fallimento
può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC;
che,
salvo che la LEF non disponga altrimenti, al computo, all’osservanza e al
decorso dei termini si applicano le disposizioni
del CPC;
che il
reclamo contro la decisione del giudice del fallimento va pertanto inoltrato entro
il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati
art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);
che,
nella fattispecie, la decisione impugnata è stata emanata in data 11 novembre
2013, per essere poi notificata/recapitata alla qui reclamante il successivo (sabato)
16.
novembre 2013 (cfr. “tracciamento degli invii” datato 29 novembre 2013), circostanza
del resto riconosciuta dalla stessa insorgente (reclamo, pag. 1);
che il
termine per impugnare la decisione di fallimento, iniziato a decorre il giorno
successivo alla sua notifica (art. 142 cpv. 1 CPC), ossia il 17 novembre 2013,
è venuto a scadere martedì 26 novembre 2013;
che
inoltrato solo il 27 novembre 2013 il reclamo è intempestivo e, pertanto,
inammissibile;
che, in
ogni modo, il gravame sarebbe stato disatteso qualora fosse stato vagliato nel
merito,
che,
infatti, benché la procedura esecutiva ha per oggetto la riscossione dei premi
LAMal rimasti impagati, ossia crediti fondati sul diritto pubblico, l’art. 43
cpv. 1 LEF – invocato nel gravame e che esclude l’esecuzione in via di
fallimento per imposte, tributi, sportule, multe e altre prestazioni fondate
sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari – non torna qui
applicabile;
che per escludere
l’esecuzione in via di fallimento di un debitore iscritto nel registro di commercio
(come nella fattispecie) devono essere dati cumulativamente i due seguenti presupposti:
la pretesa posta in esecuzione è fondata sul diritto pubblico e il creditore è
un soggetto del diritto pubblico;
che il
secondo presupposto non è adempiuto qualora l’assicuratore procedente sia – come
nel caso in esame – una società anonima, ritenuto che l’introduzione dell’obbligo
assicurativo intervenuto il 1° gennaio 1996 non ha modificato i predetti requisiti
posti dalla LEF (DTF 125 III 250-251; cfr. anche BSK-SchKG I, d. acocella, art. 43 n. 6);
che, per
il resto, entro il termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2, 3.3) l’insorgente
non ha soddisfatto nessuno dei motivi che, secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF,
consentirebbero di annullare la dichiarazione di fallimento,
che, infatti,
l’escussa non ha provato che il debito, compresi gli interessi e le spese, è
stato saldato (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), o che l’importo dovuto è depositato
presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (art. 174
cpv. 2 n. 2 LEF) o che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (art.
174.
cpv. 2 n. 3 LEF), e nemmeno ha reso verosimile la propria solvibilità (art.
174.
cpv. 2 LEF), proponendosi solo di ottenere una sospensione della procedura
essendo in corso trattative per il rimborso del debito in rate mensili con la
prospettiva del ritiro dell’istanza di fallimento;
che essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va di
nuovo pronunciato;
che la tassa
di giustizia relativa al presente giudizio è posta a carico della reclamante
(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è inammissibile.
Di conseguenza
è dichiarato il fallimento di RE 1, già in __________, ora in __________, a far
tempo da
venerdì 13
dicembre 2013 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 150.– sono poste a carico
della reclamante.
3. Notificazione a:
-;
-.
-
Ufficio esecuzione e fallimenti;
-
Ufficio cantonale del Registro di commercio,;
-
Ufficio del Registro fondiario.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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