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Decisione

14.2013.214

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Difetti allegati solo in sede di reclamo. Irricevibilità

11 dicembre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

6 novembre 2013 (art. 253 CPC) per presentare osservazioni all’istanza;

che l’insorgente non può

ora porvi rimedio, dato che – secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC - nella procedura

di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi

fatti o la produzione di nuove prove;

Considerandi

che, in definitiva, il

reclamo sfugge a disamina e va pertanto dichiarato inammissibile;

che gli oneri processuali

relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a carico del reclamante,

parte soccombente (art. 48 , 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data tuttavia la

particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito

da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Non si prelevano

spese.

3. Notificazione a:

-

;

-

.

Comunicazione alla Giudicatura

di pace del circolo delle Isole.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso

della vertenza, di fr. 4'300.- non raggiunge il limite di legge di fr.

30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).