14.2013.214
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Difetti allegati solo in sede di reclamo. Irricevibilità
11 dicembre 2013Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.214
Lugano
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 5 dicembre
2013 da
RE
1
contro
la decisione emanata il 25 novembre 2013 dal Giudice di pace del circolo
delle Isole nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e
fallimenti (SO. 196/2013) promossa nei suoi confronti con istanza del 24 ottobre
2013 da
CO
1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con decisione del 25
novembre 2013 il Giudice di pace del circolo delle __________, in accoglimento
dell’istanza presentata il 24 ottobre 2013 da CO 1, ha respinto in via
provvisoria l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo nr. __________
dell’Ufficio di esecuzione di fallimenti di __________, notificatogli per il pagamento
di fr. 4’300.- oltre interessi e spese a titolo di affitto dell’appartamento e
del negozio negozio in Via __________, __________ (__________);
che contro tale decisione RE
1 è insorto con reclamo del 5 dicembre 2013, lamentando vari difetti all’ente
locato;
che il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che contro la sentenze di
rigetto (provvisorio) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il
rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a
CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della
decisione impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);
che inoltrato il 5
dicembre 2013 contro una decisione emanata il 25 novembre 2013 e notificata/recapitata
il 27 novembre successivo, il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto
ammissibile;
che in base all’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che, nella fattispecie, il
reclamante non si avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo, di modo
che già per questo motivo l’ammissibilità del reclamo appare dubbia;
che la questione non ha da
essere vagliata oltre, il gravame essendo - comunque sia - votato all’insuccesso;
che, il reclamante - a giusta
ragione - non mette in discussione che la documentazione esibita dal procedente
(segnatamente il contratto di locazione del 27 marzo 2013; doc. B) costituisce
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per
quanto riguarda l’obbligo di versare al locatore la pigione ivi pattuita ed
oggetto della procedura di cui al precetto esecutivo in rassegna;
che il reclamante si
ritiene nondimeno svincolato dai suoi obblighi (art. 82 cpv. 2 LEF) a causa di pretesi
difetti dell’ente locato, che avrebbero dovuto comportare la riduzione
dell’affitto e il ripristino della situazione;
che egli non si è però
avvalso di tali argomenti davanti al primo giudice, avendo lasciato decorrere
infruttuosamente il termine assegnatogli dal Giudice di pace con ordinanza del
Fatti
6 novembre 2013 (art. 253 CPC) per presentare osservazioni all’istanza;
che l’insorgente non può
ora porvi rimedio, dato che – secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC - nella procedura
di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi
fatti o la produzione di nuove prove;
Considerandi
che, in definitiva, il
reclamo sfugge a disamina e va pertanto dichiarato inammissibile;
che gli oneri processuali
relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a carico del reclamante,
parte soccombente (art. 48 , 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data tuttavia la
particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito
da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano
spese.
3. Notificazione a:
-
;
-
.
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo delle Isole.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza, di fr. 4'300.- non raggiunge il limite di legge di fr.
30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).