14.2013.216
Reclamo contro fallimento. Annullamento della comminatoria di fallimento (inc. CEF VIG 15.2014.16), la succursale luganese della società essendo stata cancellata da RC
19 febbraio 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.216
Lugano
19 febbraio 2014
B/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura
sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 20 agosto 2013 da
CO
1,
patrocinato
dall’avv. PA 1
contro
PI
1
sulla quale il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, con sentenza del 7 novembre 2013 (inc. n. SO.2013.3404) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di PI 1., London, succursale di
Lugano, a far tempo da venerdì 8 novembre 2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione impugnata da RE 1 con reclamo del 5 dicembre 2013, con
cui chiede di accertare la nullità della procedura esecutiva n. __________
promossa
da CO 1 rispettivamente di annullare la dichiarazione di fallimento
della succursale di Lugano di PI 1, con protesta
di spese e ripetibili;
lette le osservazioni del 17 gennaio 2014 di controparte così come
la relativa
replica rispettivamente duplica;
premesso che con disposizione ordinatoria presidenziale del 12
dicembre 2013
al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ del 26 febbraio 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano, CO 1 ha chiesto
il fallimento di PI 1, per il mancato pagamento di fr. 309'676.-- oltre accessori,
dedotti eventuali acconti, allegando il relativo precetto esecutivo rispettivamente
la relativa comminatoria di fallimento emessa il 26 aprile 2013;
che all’udienza di
contraddittorio del 23 ottobre 2013 nessuno è comparso;
che con decisione del 7
novembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il
fallimento di PI 1, succursale di Lugano, a far tempo da venerdì 8 novembre
2013 alle ore 10.00;
che con reclamo del 5
dicembre 2013 RE 1, a suo tempo iscritto a registro di commercio in qualità di
direttore della succursale dell’escussa, sostiene, tra l’altro, che nella
fattispecie non è stato ossequiato il termine di sei mesi previsto dall’art. 40
cpv. 1 LEF, durante i quali le persone iscritte a registro di commercio
rimangono soggette alla procedura di fallimento anche dopo la loro
cancellazione, se entro il predetto termine il creditore ha chiesto la
continuazione dell’esecuzione;
che secondo l’art. 319
lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza; che tale è il caso per le decisioni nelle
pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di fallimento (art. 309 lett.
b n. 7 CPC), ritenuto che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento
manifestamente errato dei fatti;
che la decisione del
giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo
secondo il CPC;
che, con decisione di
data odierna, il vicepresidente di questa Camera, quale autorità di vigilanza, ha
annullato d’ufficio la comminatoria di fallimento emessa il 26 aprile 2013
dall’Ufficio esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei
confronti di PI 1., Londra, la succursale luganese di quest’ultima, cancellata
dal registro di commercio, non essendo soggetta alla procedura di fallimento (cfr.
inc. CEF VIG 15.2014.16);
che, in mancanza di una
valida comminatoria, la dichiarazione di fallimento pronunciata nei confronti
Fatti
di PI 1, succursale di Lugano, diviene nulla;
che, stante le
peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia di prima
e seconda sede così come le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano relative
alla procedura di fallimento, e meglio quelle originate dalla comminatoria di
Considerandi
fallimento e quelle successive alla medesima;
che rilevata la
cancellazione dal registro di commercio di PI 1., succursale di Lugano, e a
prescindere dal fatto che l’esito di questa procedura è conseguenza dell’annullamento
della comminatoria di fallimento, a RE 1 non può essere riconosciuta alcuna funzione
nell’ambito della società radiata, e pertanto nemmeno la legittimazione ricorsuale,
sicché non gli possono essere attribuite ripetibili;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. La
dichiarazione di fallimento del 7 novembre 2013 pronunciata dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. n. SO.2013.3404), nei confronti di PI 1, succursale
di Lugano, è annullata.
2. I
dispositivi n. 2 e 3 della sentenza impugnata sono annullati.
3. L’Ufficio
esecuzione di Lugano per la comminatoria di fallimento e l’Ufficio fallimenti
di Lugano per gli atti successivi alla stessa non preleveranno spese.
4. Non
si prelevano spese per il presente giudizio e non si assegnano ripetibili.
5. Notificazione
a:
-;
-;
- Ufficio esecuzione di Lugano,
Lugano;
- Ufficio fallimenti di Lugano,
Viganello;
- Ufficio cantonale del Registro di
commercio, Biasca;
- Ufficio del Registro fondiario del
Distretto di Lugano, Lugano;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).