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Decisione

14.2013.216

Reclamo contro fallimento. Annullamento della comminatoria di fallimento (inc. CEF VIG 15.2014.16), la succursale luganese della società essendo stata cancellata da RC

19 febbraio 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di PI 1, succursale di Lugano, diviene nulla;

che, stante le

peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia di prima

e seconda sede così come le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano relative

alla procedura di fallimento, e meglio quelle originate dalla comminatoria di

Considerandi

fallimento e quelle successive alla medesima;

che rilevata la

cancellazione dal registro di commercio di PI 1., succursale di Lugano, e a

prescindere dal fatto che l’esito di questa procedura è conseguenza dell’annullamento

della comminatoria di fallimento, a RE 1 non può essere riconosciuta alcuna funzione

nell’ambito della società radiata, e pertanto nemmeno la legittimazione ricorsuale,

sicché non gli possono essere attribuite ripetibili;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. La

dichiarazione di fallimento del 7 novembre 2013 pronunciata dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. n. SO.2013.3404), nei confronti di PI 1, succursale

di Lugano, è annullata.

2. I

dispositivi n. 2 e 3 della sentenza impugnata sono annullati.

3. L’Ufficio

esecuzione di Lugano per la comminatoria di fallimento e l’Ufficio fallimenti

di Lugano per gli atti successivi alla stessa non preleveranno spese.

4. Non

si prelevano spese per il presente giudizio e non si assegnano ripetibili.

5. Notificazione

a:

-;

-;

- Ufficio esecuzione di Lugano,

Lugano;

- Ufficio fallimenti di Lugano,

Viganello;

- Ufficio cantonale del Registro di

commercio, Biasca;

- Ufficio del Registro fondiario del

Distretto di Lugano, Lugano;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).