14.2013.217
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di compravendita. Proposta di accordo rateale sottoscritta dalla convenuta
4 febbraio 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.217
Lugano
4 febbraio 2014
B/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 5 dicembre 2013 da
RE
1
nella causa a procedura sommaria in materia di
esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza del 25 settembre 2013 promossa nei suoi confronti da
CO
1
patrocinata
dall’ PA 1
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto
esecutivo n.__________ del 2 agosto/4 settembre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio per il pagamento della somma di fr. 4'852.90;
sulla
quale istanza il Giudice di pace del circolo di Balerna con sentenza del 27 novembre 2013 (inc. n. SO.2013.225) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Mendrisio è respinta in via provvisoria limitatamente per fr. 3'891.90
(corrispondenti a Euro 3'240.--) oltre interessi al 5% dal 01.02.2013 (le spese di cui al punto 2 e 3 del precetto esecutivo n. __________ non vengono assegnate
in quanto non richieste in sede di istanza); fr. 73.-- di spese esecutive; fr.
15.-- per spese di notifica e fr. 24.25 quale tassa d’incasso.
2. La tassa di
giustizia di fr. 225.--, anticipata dalla parte attrice, è a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 150.-- di indennità.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
del 5 dicembre 2013 postula la reiezione dell’istanza;
rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte per
osservazioni;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________
del 2 agosto/4 settembre 2013 dell’ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio
CO 1. di __________ ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 3'891.90 oltre
interessi al 5% dal 15 novembre 2012, fr. 480.50 e ulteriori fr. 480.50,
indicando quale titolo di credito:
“1) Fattura n. 432 del 15.11.12 di Euro 3'240.--, 2) Spese legali Avv. __________ di Euro 400.--, 3) Spese legali
Avv. R__________ di Euro 400.--“;
che interposta tempestiva
opposizione dall’escussa, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio al
Giudice di pace;
che la procedente fonda la sua
pretesa su una sua proposta del 1° febbraio 2013 inviata alla convenuta, con
cui le ha concesso di pagare in tre rate di Euro 1'080.-- ciascuna, scadenti il
28.2.2013 rispettivamente il 31.3.2013 rispettivamente il 30.4.2013, la fattura n. 432 emessa per l’importo complessivo di Euro 3'240.-- per la
fornitura di merce, tra cui 30 tovaglie, proposta accettata in data 5 aprile 2013 dall’escussa, che l’ha controfirmata e vi ha apposto il suo timbro (doc. D);
che con le sue osservazioni del 17 ottobre 2013 la convenuta si è opposta all’istanza, sostenendo che le tovaglie fornitele
dall’istante erano inutilizzabili, essendo impossibile lavare il tessuto e toglierne
le macchie;
che con decisione del 27 novembre 2013 il Giudice di pace del circolo di Balerna ha ritenuto che l’accettazione
della proposta di pagamento rateale controfirmata dall’escussa (doc. D)
costituiva valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF;
che secondo l’art. 319 lett. a
CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili
di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nella pratiche a
tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art.
80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che giusta l’art. 320 CPC con il
reclamo possono essere censurati sia l’errata applicazione del diritto sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che i doc. da A a I prodotti da RE
Fatti
1 la prima volta con il reclamo vanno estromessi dall’incarto, atteso che secondo
l’art. 326 cpv. 1 CPC, non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione
di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che, secondo l’art. 82 cpv. 1
LEF, se il credito è fondato sopra un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell’opposizione;
che la proposta di accordo
rateale, sottoscritta dalla convenuta nell’ambito dell’acquisto di merce
dall’istante, con cui si è obbligata a pagare a quest’ultima l’importo
complessivo di Euro 3'240.--, costituisce, in via di principio, valido
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF;
che per l‘art. 82 cpv. 2 LEF il
giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione, a meno che il
debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare
il riconoscimento di debito;
che all’escusso incombe l’onere
di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142
consid. 4.1.1 con rinvii);
che secondo la giurisprudenza
tali eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413, consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a
ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron,
Considerandi
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo
2000, pag. 350; Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 87 s. ad art. 82);
che nell’ambito di un contratto
di compravendita – come nel caso di specie – non può essere accolta l’eccezione
secondo la quale l’oggetto dell’acquisto non è stato o non è stato
correttamente fornito, se questa eccezione è chiaramente senza fondamento o può
essere immediatamente confutata dal venditore, ritenuto che in caso di difetti
l’acquirente deve inoltre rendere verosimile di avere reclamato tempestivamente
(Staehelin, op. cit., n. 113 ad
art. 82);
che la convenuta ha eccepito
difetti nella qualità del materiale delle tovaglie acquistate, dalle quali
sarebbe impossibile lavare le macchie, ma non ha prodotto alcuno scritto,
inviato all’istante, di contestazione della qualità della merce acquistata, ha
anzi espresso con la sottoscrizione in data 5 aprile 2013 della proposta di
rateazione inviatale dalla procedente, la sua volontà di pagare la merce e pertanto
di accettarla;
che la reclamante ha eccepito
difetti della merce fornita la prima volta davanti al giudice di pace con le
sue osservazioni del 17 ottobre 2013, il che fa apparire la contestazione poco credibile tenuto conto del tempo trascorso dalla ricezione della fattura
risalente a novembre 2012, rispettivamente del fatto che è stata sollevata solo
dopo che nei suoi confronti era stata promossa una procedura esecutiva;
che l’eccezione sollevata dalla
reclamante costituisce quindi una semplice allegazione di parte, rimasta priva
di qualsivoglia riscontro oggettivo, per cui è inadatta a infirmare ai sensi
dell’art. 82 cpv. 2 LEF il riconoscimento di debito in esame;
che la sentenza pretorile va quindi
confermata e il reclamo respinto;
che la tassa di giustizia va
posta a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.-- è posta a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Balerna.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza, di fr. 3'891.--, non raggiunge il limite di legge di fr.
30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).