14.2013.218
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13 febbraio 2014Italiano10 min
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Numero d'incarto:
14.2013.218
Data decisione, Autorità:
13.02.2014, CEF
Titolo:
Rigetto provv. dell'opposiz. Divieto di nova. Il contratto di lavoro è un riconoscimento di debito a carico del datore di lavoro: non lo è nell'esecuzione contro il lavoratore per il rimborso di pretese salariali versate in eccedenza. Evtl. indebito arricchimento con az. ordinaria o semplificata
LAVORO
NOVA
RECLAMO
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 62segg. CO
art. 63 cpv. 1 CO
art. 319segg. CO
art. 250 let. a CPC
art. 319 let. a CPC
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 79 LEF
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2013.218
Lugano
13 febbraio
2014
LS/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 5 novembre 2013 da
CO 1
(rappresentata dal suo presidente RA 2)
contro
RE 1
(rappresentato da RA 1)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del
10/12 settembre 2013 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di
Sessa con decisione 27 novembre 2013 (inc. __________) ha così stabilito:
“1. L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano è respinta in via
provvisoria per fr. 884.45 + interessi al 5% dal 06.07.2013, fr. 5.– tassa
d’incasso e fr.
53.– di spese esecutive.
2. La tassa
di giustizia di fr. 150.– anticipata dalla parte istante è a carico della parte
convenuta, la quale inoltre rifonderà alla controparte fr. 25.– di indennità.
3. omissis”.
Decisione impugnata dal convenuto che con reclamo 12
dicembre 2013 ne postula la riforma nel senso di respingere l’istanza e mantenere l’opposizione, protestate spese e ripetibili in
entrambi i gradi di giudizio;
preso atto che con osservazioni [correttamente:
risposta al reclamo] 13 gennaio 2014 la società istante ne propone la
reiezione;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ datato 10/12 settembre 2013
dell’UE di Lugano, la società CO
1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 884.45 oltre interessi al 5% dal 6
luglio 2013, indicando quale titolo di credito: “Rendiconto finale salari percepiti
dal Signor RE 1 per il periodo che va da settembre 2012 a febbraio 2013, con saldo finale a ns. favore”. Interposta tempestiva opposizione, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. In sostanza l’istante,
società che si occupa di impianti elettrici e telematici e che è parte al
Contratto collettivo (CCL) per il ramo svizzero dell’installazione elettrica e dell’installazione delle telecomunicazioni, si professa creditrice dell’escusso – rimasto alle sue dipendenze in
ragione di un 80% dopo la scadenza del contratto di apprendistato permettendogli
di ripresentarsi all’esame
teorico finale per un secondo tentativo – di una quota parte di salario versatagli
in eccedenza.
Invitato
dal Pretore a presentare le proprie osservazioni scritte in applicazione dell’art. 253 CPC, l’escusso ha avversato la richiesta di rimborso, precisando di avere
concordato con l’istante, alla
fine del contratto di tirocinio, la continuazione del lavoro in veste di aiuto
montatore elettricista nella misura del 100%, attività lavorativa per la quale
appunto era stato integralmente retribuito.
C. Con decisione 27 novembre 2013 il Giudice di pace del circolo di
Sessa ha accolto l’istanza
respingendo l’opposizione in
via provvisoria. Il primo giudice ha rilevato che, a fronte nei mezzi di prova
prodotti dall’istante, le
obiezioni dell’escusso non
giustificavano né il mancato pagamento dell’importo posto in esecuzione né inficiavano il titolo di credito agli
atti.
D. Con il reclamo in esame il convenuto chiede di respingere l’istanza e mantenere l’opposizione. Il reclamante si duole di un
errata applicazione del diritto e di un accertamento manifestamente errato dei
fatti, giacché non esiste alcun titolo qualificabile di riconoscimento di
debito.
L’istante ha avversato il reclamo per motivi
di cui, se del caso, si dirà nel seguito.
in diritto: 1. Secondo l’art.
319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo – tra l’altro – le decisioni inappellabili di prima
istanza in tema – per quanto qui d’interesse – di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC).
Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a
CPC), il termine per l’inoltro
del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un’eventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta entro il
medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza a pronunciarsi sull’impugnazione è della Camera di esecuzione e
fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Giusta l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei
fatti. Inoltre, nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove
conclusioni, né l’allegazione
di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ciò detto – e diversamente da quanto pretende l’istante (risposta al reclamo, pag. 1 nel
mezzo) – presentato il 12 dicembre 2013 (timbro sulla busta d’invio originale) avverso la decisione 27 novembre
2013, notificata il successivo giorno 29 novembre (copia busta d’intimazione) e recapitata al convenuto il 2
dicembre 2013 (estratto “Track&Trace” del 6 dicembre 2013), il reclamo
risulta tempestivo.
L’impugnazione è stata notificata all’istante l’8 gennaio 2014, di modo che anche la risposta al reclamo 13 gennaio
2014 è in sé ammissibile. Per il divieto di cui all’art. 326 cpv. 1 CPC vanno per contro estromessi dall’incarto i nuovi documenti (doc. A, E, F, H,
Fatti
I e L [correttamente: H]) che l’accompagnano insieme alle correlate allegazioni, ritenuto come i
doc. B, C, D e G fanno già parte del fascicolo processuale.
2. Nel
presente caso il reclamante lamenta l’inesistenza di un valido titolo di credito e quindi di un riconoscimento
di debito. Come si dirà nel seguito, a ragione.
Per l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda
sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura
privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposi-zione. Il giudice del rigetto
accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il
creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed
il credito di cui ai documenti prodotti (Staehelin,
op. cit., n. 50 ad art. 84). L’esigibilità della pretesa deve essere già
realizzata il giorno della notificazione del precetto esecutivo all’escusso (Staehelin,
op. cit., n. 77 ad art. 82).
3. Invano
l’istante fonda la sua pretesa
sul rapporto di lavoro che lo ha legato all’escusso dal 1° settembre 2012 a fine febbraio 2013 (tabella stipendi 2012/ 2013), ovvero una volta scaduto il contratto di tirocinio (lettera del
3 maggio 2013 CO 1 /RE 1). Certo un contratto di lavoro
può costituire riconoscimento di debito per lo stipendio ivi concordato,
dedotti gli oneri sociali, quando è steso in forma scritta, comprende gli
elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato
che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile
esclusivamente al datore di lavoro (Staehelin,
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 126 ad
art. 82). Ma, a parte il fatto che – per ammissione
dell’istante medesima – nemmeno
“esiste un contratto scritto e firmato tra la nostra azienda ed il Signor RE
1” (complemento 12 novembre 2013 all’istanza di rigetto, pag. 1), giova qui evidenziare che lo stesso
rappresenterebbe semmai un riconoscimento di debito a carico del datore di
lavoro – quale appunto è la società procedente – per la somma dovuta a titolo
di stipendio e non già del lavoratore. Di modo che quel rapporto contrattuale non
può legittimare quest’ultima a
ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione che l’escusso
ha sollevato all’esecuzione
promossa nei suoi confronti per pretese salariali versate in eccedenza.
A ben
vedere, rivendicando la retrocessione di salari versati nella misura di fr.
884.45 oltre il dovuto (tabella stipendi 2012/ 2013) a motivo che l’escusso sarebbe stato assunto a tempo
parziale (80%: complemento 12 novembre 2013 all’istanza di rigetto, pag. 1), di fatto la stessa società procedente ammette
in modo implicito che per quel corrispondente importo un contratto nemmeno
esiste. In assenza di una causa contrattuale il credito posto in esecuzione potrebbe
semmai rientrare nella fattispecie dell’indebito arricchimento giusta l’art. 62 segg. CO (Schulin, Basler
Kommentar, OR I, 4a ed., 2007, n. 38 ad art. 62). Ora, sotto
questo profilo, chi ha pagato volontariamente un indebito può pretenderne la
restituzione, solo quando provi d’aver pagato perché erroneamente si credeva debitore (art. 63 cpv. 1
CO). Una siffatta pretesa può nondimeno essere avanzata e, qualora il presunto
indebito creditore si opponga ad un rimborso, riconosciuta solo nell’ambito di una procedura ordinaria rispettivamente
semplificata (a contrario art. 250 lett. a CPC), ciò che esclude a
priori l’eventualità che
ottenga tutela nel contesto di una mera procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, l’istante dovendosi per contro rivolgere al giudice di merito giusta l’art. 79 LEF. In difetto di un valido
riconoscimento di debito dell’escusso,
la censura risulta così fondata. Di qui, la conseguente riforma del giudizio
pretorile.
5. Il
reclamo va quindi accolto. Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61
cpv. 1 OTLEF) del procedimento di reclamo seguono la soccombenza dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC), obbligata a
rifondere alla controparte un’indennità
per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC). L’esito del giudizio odierno determina la nuova ripartizione delle spese
giudiziarie di prima sede.
Ai fini
dell’indicazione dei rimedi
giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art.
74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 884.45.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1 e 319
segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: I. Il reclamo è accolto.
Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 27 novembre 2013 del
Giudice di pace del circolo di Sessa (inc. __________) sono così riformati:
“1. L’istanza
è respinta. Di conseguenza l’opposizione
interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano è mantenuta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 150.–, anticipata da CO 1, resta a suo carico. Quest’ultima rifonderà inoltre a RE 1 fr. 25.– di indennità”.
Considerandi
II. La
tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 150.–, già anticipata dal reclamante,
va posta a carico di CO 1, obbligata a rifondere a RE 1 un’indennità per ripetibili di fr. 50.–.
III. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Sessa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 884.45, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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