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Decisione

14.2013.218

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 febbraio 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I e L [correttamente: H]) che l’accompagnano insieme alle correlate allegazioni, ritenuto come i

doc. B, C, D e G fanno già parte del fascicolo processuale.

2. Nel

presente caso il reclamante lamenta l’inesistenza di un valido titolo di credito e quindi di un riconoscimento

di debito. Come si dirà nel seguito, a ragione.

Per l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda

sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura

privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposi-zione. Il giudice del rigetto

accerta d’ufficio ed in ogni

stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta

costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il

creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed

il credito di cui ai documenti prodotti (Staehelin,

op. cit., n. 50 ad art. 84). L’esigibilità della pretesa deve essere già

realizzata il giorno della notificazione del precetto esecutivo all’escusso (Staehelin,

op. cit., n. 77 ad art. 82).

3. Invano

l’istante fonda la sua pretesa

sul rapporto di lavoro che lo ha legato all’escusso dal 1° settembre 2012 a fine febbraio 2013 (tabella stipendi 2012/ 2013), ovvero una volta scaduto il contratto di tirocinio (lettera del

3 maggio 2013 CO 1 /RE 1). Certo un contratto di lavoro

può costituire riconoscimento di debito per lo stipendio ivi concordato,

dedotti gli oneri sociali, quando è steso in forma scritta, comprende gli

elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato

che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile

esclusivamente al datore di lavoro (Staehelin,

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 126 ad

art. 82). Ma, a parte il fatto che – per ammissione

dell’istante medesima – nemmeno

“esiste un contratto scritto e firmato tra la nostra azienda ed il Signor RE

1” (complemento 12 novembre 2013 all’istanza di rigetto, pag. 1), giova qui evidenziare che lo stesso

rappresenterebbe semmai un riconoscimento di debito a carico del datore di

lavoro – quale appunto è la società procedente – per la somma dovuta a titolo

di stipendio e non già del lavoratore. Di modo che quel rapporto contrattuale non

può legittimare quest’ultima a

ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione che l’escusso

ha sollevato all’esecuzione

promossa nei suoi confronti per pretese salariali versate in eccedenza.

A ben

vedere, rivendicando la retrocessione di salari versati nella misura di fr.

884.45 oltre il dovuto (tabella stipendi 2012/ 2013) a motivo che l’escusso sarebbe stato assunto a tempo

parziale (80%: complemento 12 novembre 2013 all’istanza di rigetto, pag. 1), di fatto la stessa società procedente ammette

in modo implicito che per quel corrispondente importo un contratto nemmeno

esiste. In assenza di una causa contrattuale il credito posto in esecuzione potrebbe

semmai rientrare nella fattispecie dell’indebito arricchimento giusta l’art. 62 segg. CO (Schulin, Basler

Kommentar, OR I, 4a ed., 2007, n. 38 ad art. 62). Ora, sotto

questo profilo, chi ha pagato volontariamente un indebito può pretenderne la

restituzione, solo quando provi d’aver pagato perché erroneamente si credeva debitore (art. 63 cpv. 1

CO). Una siffatta pretesa può nondimeno essere avanzata e, qualora il presunto

indebito creditore si opponga ad un rimborso, riconosciuta solo nell’ambito di una procedura ordinaria rispettivamente

semplificata (a contrario art. 250 lett. a CPC), ciò che esclude a

priori l’eventualità che

ottenga tutela nel contesto di una mera procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, l’istante dovendosi per contro rivolgere al giudice di merito giusta l’art. 79 LEF. In difetto di un valido

riconoscimento di debito dell’escusso,

la censura risulta così fondata. Di qui, la conseguente riforma del giudizio

pretorile.

5. Il

reclamo va quindi accolto. Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61

cpv. 1 OTLEF) del procedimento di reclamo seguono la soccombenza dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC), obbligata a

rifondere alla controparte un’indennità

per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC). L’esito del giudizio odierno determina la nuova ripartizione delle spese

giudiziarie di prima sede.

Ai fini

dell’indicazione dei rimedi

giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art.

74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 884.45.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1 e 319

segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: I. Il reclamo è accolto.

Di

conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 27 novembre 2013 del

Giudice di pace del circolo di Sessa (inc. __________) sono così riformati:

“1. L’istanza

è respinta. Di conseguenza l’opposizione

interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano è mantenuta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 150.–, anticipata da CO 1, resta a suo carico. Quest’ultima rifonderà inoltre a RE 1 fr. 25.– di indennità”.

Considerandi

II. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 150.–, già anticipata dal reclamante,

va posta a carico di CO 1, obbligata a rifondere a RE 1 un’indennità per ripetibili di fr. 50.–.

III. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Sessa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 884.45, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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