14.2013.219
Fallimento. Assenza dei presupposti previsti dall'art. 174 cpv. 2 LEF per annullare la dichiarazione di fallimento. Fallimento nuovamente dichiarato
8 gennaio 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.219
Lugano
8 gennaio 2014
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza del 14 ottobre 2013 da
RE
1, __________
RA
1
contro
RE
1, __________
istanza sulla quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
con sentenza del
27 novembre 2013 (inc. n. __________) ha così deciso:
“1. È pronunciato
il fallimento di RE 1, Lugano, a far tempo da giovedì 28 novembre 2013 alle ore
10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo dell’11
dicembre
2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato;
preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 18
dicembre 2013
al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A.Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha
chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 14'096.70 oltre
accessori, dedotti eventuali acconti.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 13 novembre 2013 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 27
novembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il
fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 28 novembre 2013 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1 rileva
che il suo debito nei confronti dell’istante non corrisponde a fr. 14'796.55,
in quanto il 5 agosto 2013 ha effettuato un versamento di fr. 5'000.--. La
reclamante asserisce di averne informato la creditrice e di essere in attesa di
un suo riscontro per potere poi provvedere al saldo.
Considerandi
in
diritto:
1.
La
decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni
mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità
giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il
debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova
per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l’importo dovuto
è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore; o che
3) il creditore ha
ritirato la domanda di fallimento.
2.
Con il reclamo RE 1 non ha
provato per mezzo di documenti di avere nel frattempo estinto integralmente il
suo debito nei confronti dell’istante, compresi gli interessi e le spese (art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF), né ha depositato l’importo ancora dovuto presso questa
autorità a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno
ha quest’ultima ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF),
per cui non risultando ossequiato nessuno dei predetti presupposti, il suo
fallimento non può essere annullato.
3.
Il
reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso
effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente
pronunciato.
La tassa di giustizia
è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il
fallimento di RE 1 Lugano, a far tempo da
giovedì 9 gennaio 2014 alle
ore 10.00.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.-- è posta a carico di RE 1
3. Notificazione a:
-;
-;
- Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
- Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).