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Decisione

14.2013.219

Fallimento. Assenza dei presupposti previsti dall'art. 174 cpv. 2 LEF per annullare la dichiarazione di fallimento. Fallimento nuovamente dichiarato

8 gennaio 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 13 novembre 2013 nessuno è comparso.

C. Con decisione del 27

novembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il

fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 28 novembre 2013 alle ore 10.00.

D. Con il reclamo RE 1 rileva

che il suo debito nei confronti dell’istante non corrisponde a fr. 14'796.55,

in quanto il 5 agosto 2013 ha effettuato un versamento di fr. 5'000.--. La

reclamante asserisce di averne informato la creditrice e di essere in attesa di

un suo riscontro per potere poi provvedere al saldo.

Considerandi

in

diritto:

1.

La

decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni

mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità

giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il

debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova

per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l’importo dovuto

è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del

creditore; o che

3) il creditore ha

ritirato la domanda di fallimento.

2.

Con il reclamo RE 1 non ha

provato per mezzo di documenti di avere nel frattempo estinto integralmente il

suo debito nei confronti dell’istante, compresi gli interessi e le spese (art.

174.

cpv. 2 n. 1 LEF), né ha depositato l’importo ancora dovuto presso questa

autorità a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno

ha quest’ultima ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF),

per cui non risultando ossequiato nessuno dei predetti presupposti, il suo

fallimento non può essere annullato.

3.

Il

reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso

effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente

pronunciato.

La tassa di giustizia

è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è dichiarato il

fallimento di RE 1 Lugano, a far tempo da

giovedì 9 gennaio 2014 alle

ore 10.00.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.-- è posta a carico di RE 1

3. Notificazione a:

-;

-;

- Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

- Ufficio del

Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).