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Decisione

14.2013.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 marzo 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

pretesa si fonda sul contratto 23 agosto 2011 con cui CO 1 insieme alla coniuge

__________ hanno locato dal 1° settembre 2011 e per una durata indeterminata l'appartamento

di 4 locali situato al primo piano, interno n. 2, Residenza __________, per una

pigione mensile di fr. 1'213.–, oltre a fr. 132.60 mensili per

l'autorimessa/garage, a fr. 78.60 mensili per il posteggio e a fr. 250.– mensili

quale acconto spese accessorie (doc. B). La documentazione si completa delle

lettere raccomandate 30 luglio 2012 (doc. C1),

17 agosto 2012 (doc. C2), 27 agosto 2012 (doc.

D) e 19 settembre 2012 (doc. E).

C. Il

convenuto si è opposto all'istanza con osservazioni 7 dicembre 2012. Secondo

lui la richiesta dell'istante era confortata solo dal contratto di locazione e da

quattro lettere raccomandate che erano state tutte puntualmente contestate.

Egli aveva omesso inoltre di indicare che il contratto di locazione era stato

regolarmente disdetto dagli inquilini, e successivamente l'interessato aveva dato

avvio alla procedura di espulsione ottenendo la relativa decisione di sfratto

il 6 luglio 2012. Dopo di che, le parti si erano accordate nel senso di una riconsegna

dei locali al 27 luglio 2012. Ciò detto, la chiusura definitiva del rapporto contrattuale

sancita dall'ordine di espulsione aveva fatto decadere ogni reciproco obbligo,

fra cui anche quello di trovare un subentrante e di provvedere al pagamento degli

affitti, fermo restando che quelli fino al 31 luglio 2012 erano stati

integralmente saldati. Nella sua replica scritta del 19 dicembre 2012 l'istante ha puntualizzato che la disdetta non era stata regolare, che l'espulsione si era imposta

a causa dei dissensi fra le parti, che ciò non dispensava il conduttore dagli obblighi

contrattuali, che a fronte di una rescissione anticipata del contratto senza presentazione

di un subentrante il locatore poteva esigere le pigioni perse e che le sue lettere

di diffida di pagamento non erano mai state contestate. Il procedente ha

completato questo suo scritto con la copia della sua istanza di espulsione

dall'appartamento datata 4 giugno 2012 (doc. F) e della disdetta dell'escusso (e

della moglie) datata 30 marzo 2012 (doc. G).

D. Con

decisione 17 gennaio 2013, il Giudice di pace __________ ha respinto l'istanza.

A fronte di un rapporto locativo di durata indeterminata con possibilità di

disdetta la prima volta il 31 agosto 2014, il convenuto -insieme alla moglie-

aveva rescisso il contratto con effetto al 1° aprile 2012 per il 31 maggio

2012. Con scritto 12 aprile 2012 poi, l'istante aveva accettato la disdetta

ponendo delle condizioni. Se non che, visto che i locali non erano stati

liberati, il procedente aveva avviato la procedura di espulsione sfociata nell'ordine

6 luglio 2012 diventato esecutivo il 27 luglio 2012 con la riconsegna effettiva

dell'appartamento. L'onere locativo fino a luglio 2012 compreso era poi stato

interamente pagato. Ora, la riconsegna dell'ente locato senza ossequio dei termini

di preavviso e scadenza era possibile solo alle condizioni dell'art. 264 CO,

quindi proponendo un nuovo conduttore. L'ordine di espulsione comportava però la

conclusione definitiva di ogni obbligo contrattuale tra le parti, intento

questo riconosciuto dallo stesso istante con l'inoltro della relativa domanda di

sfratto. Di modo che il credito posto in esecuzione non poggiava su un valido

riconoscimento di debito giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF. Per il resto, altre questioni

attinenti al contratto di locazione esulavano dalla sua competenza.

E. Con

il reclamo in esame l'istante propone la riforma del giudizio impugnato nel

senso di rigettare in via provvisoria l'opposizione al precetto esecutivo. Sostiene

che la disdetta con cui l'escusso aveva rescisso il contratto di locazione era irregolare,

ed era stata accettata a patto che -fra l'altro- gli inquilini indicassero un

subentrante. Il reclamante aveva dovuto chiedere lo sfratto poiché il convenuto

non aveva lasciato i locali al 31 maggio 2012, mentre il preteso accordo di

riconsegna dei locali al 27 luglio 2012 concerneva solo l'esecuzione effettiva

dello sfratto senza costituire l’estinzione di ogni obbligo contrattuale. Il

Giudice di pace aveva quindi accertato in modo manifestamente errato questi fatti.

Improprio ed incongruente poi l'accenno del primo giudice all'art. 264 CO, norma

non applicabile alla fattispecie. Visto che il contratto di locazione

sottoscritto dalle parti non era decaduto, la richiesta di versamento delle

pigioni per i mesi di agosto e settembre 2012 -l'istante avendo trovato un

nuovo inquilino per il 1° ottobre 2012- era legittima e supportata da un valido

riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF.

Il

convenuto ha avversato il reclamo per motivi di cui, se necessario, si dirà nel

seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo

-tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto

qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art.

309.

lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi

essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza

a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti

(art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse

né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi

mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

Ciò detto, presentato il 28 gennaio 2013 avverso la decisione 17

gennaio 2013, notificata lo stesso giorno e recapitata il successivo giorno 19

(doc. A al reclamo: attestazione di ricevuta 24 gennaio 2013), il reclamo è senz'altro

tempestivo. L'impugnazione è stata notificata al convenuto il 5 febbraio 2013 e

ritirata l'indomani. Il termine di dieci giorni è così scaduto sabato 16

febbraio 2013 ed è stato protratto a lunedì 18 -ossia il primo giorno feriale seguente

(art. 142 cpv. 3 CPC)- con la conseguenza che anche la risposta al reclamo

risulta ammissibile.

2.

Dalla

decisione impugnata risulta a ben vedere che, richiamati gli art. 251 lett. a,

253.

e 256 CPC, dopo avere sollecitato l'escusso ad inoltrare le proprie

osservazioni all'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione (act. II e

act. V), il Giudice di pace ha sottoposto il relativo memoriale (act. VI)

all'istante per una presa di posizione al riguardo (act. VII), che è poi seguita

il 19 dicembre 2012 (act. VIII) integrata con due documenti (istanza di sfratto

4.

giugno 2012 [doc. F] e disdetta 30 marzo 2012 dell'escusso e della moglie

[doc. G]). La decisione impugnata e il fascicolo processuale non consentono però

di appurare se, come tale, la replica scritta e quei due documenti sono stati notificati

all'escusso, quindi di sapere se a sua volta egli è stato posto nella

condizione di decidere se produrre un allegato di duplica. E, d'altra parte,

non risulta che il Giudice di pace abbia convocato le parti per un'udienza di

discussione. Ciò detto, seppur l'art. 253 CPC non disponga un diritto

generalizzato a un doppio scambio di allegati, di per sé contrario allo spirito

della procedura sommaria (Mazan, in:

Spühler/Tenchio/ Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,

Basilea 2010, n. 15 ad art. 253; Jent-Sørensen, in: Oberhammer,

Kurzkommentar ZPO, Basilea 2010, n. 7 ad art. 253; Rubin, in: Baker/McKenzie, Schweizerische

Zivilprozessordnung (ZPO), Berna 2010, n. 8 ad art. 253), si pone quindi la

questione a sapere se il diritto di essere sentito del convenuto non sia stato in

concreto leso, circostanza che a fronte di un giudizio a lui favorevole -l'istanza

di rigetto provvisorio essendo stata respinta- egli non avrebbe avuto motivo di

censurare.

2.1

In

proposito giova rilevare che il diritto di essere sentito è una garanzia

costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), che scaturisce dalla garanzia

generale ad un equo processo di cui agli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU

(sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2).

Con l'entrata in vigore del nuovo diritto processuale svizzero esso è stato

concretizzato dall'art. 53 cpv. 1 CPC, norma per la quale torna applicabile la

prassi valida per l'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale federale

5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.3). Il diritto di essere sentito

comprende il diritto di prendere conoscenza di ogni argomento sottoposto al

tribunale e di esprimersi al proposito, a prescindere che contenga argomenti di

fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio.

Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione

o un documento versato agli atti contiene elementi determinanti che richiedono

osservazioni (sentenza del Tribunale federale 5A_151/2007 del 22 gennaio 2008,

consid. 3.2;5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2;5A_31/2012 del 5 marzo

2012, consid. 4.4). Di conseguenza, ogni presa di posizione o documento versato

agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se

vogliono fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza del Tribunale

federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con rinvii;5A_31/ 2012 del

5.

marzo 2012, consid. 4.4 rinvii).

2.2

La

violazione del diritto di essere sentito implica di principio l'annullamento

della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel

merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente

davanti ad un'autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell'autorità

inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza

del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3). Nel caso

specifico l'avvenuta lesione del diritto di essere sentito dell'escusso può

ritenersi sanata in questa procedura di reclamo, in quanto sulle censure

sollevate dal reclamante -che per i motivi di cui si dirà oltre (sotto, consid.

4, 5, 6, 7 e 8) sono infondate- egli ha preso posizione con risposta 18

febbraio 2013. Non ipotizzandosi una modifica del giudizio impugnato a scapito

della parte a cui il diritto di essere sentito è stato negato, nulla giustifica

un rinvio degli atti al primo giudice.

3.

Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione

errata del diritto che l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Il

Pretore non ha riconosciuto il contratto di locazione prodotto dall'istante

quale valido titolo di rigetto ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, poiché a suo

modo di vedere l'ordine di espulsione aveva posto fine ad ogni obbligo contrattuale

tra le parti (decisione impugnata, pag. 2 in basso e 3 in alto). Il reclamante gli rimprovera (reclamo, pag. 3 n. 3.1) un accertamento manifestamente errato

dei fatti per non avere considerato irregolare e intempestiva la disdetta data

dal convenuto e conduttore (insieme alla moglie). Il reclamante soggiunge di

non avervi aderito in modo incondizionato (reclamo, pag. 3 n. 3.2) e di avere inoltrato

la richiesta di sfratto in quanto al 31 maggio 2012 l'appartamento non era stato riconsegnato (reclamo, pag. 3 n. 3.3), mentre gli effetti dell'accordo

circa la restituzione per il 27 luglio 2012 erano poi limitati all'esecuzione del

provvedimento così ottenuto (reclamo, pag. 4 n. 3.4). D'altra parte il

reclamante censura un'errata applicazione dell'art. 264 CO (reclamo, pag. 4 n.

4) e riconosce per finire il contratto di locazione sottoscritto dalle parti alla

stregua di un valido titolo di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 82

LEF (reclamo, pag. 5 n. 5). Ma, invano.

4.

Certo,

secondo l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. La nozione di riconoscimento

di debito constatato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 82 cpv. 1

LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento

da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione

ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il

riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a

condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480

consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro

riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti

in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente

dalla volontà delle parti (Staehelin, in:

Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.,

Basilea 2010, n. 21 ad art. 82). Anche un contratto può costituire in linea di

principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del

caso di specie (Staehelin, op.

cit., n. 98 segg. ad art. 82). In particolare, il contratto di locazione firmato

dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto e

per i costi accessori opportunamente cifrati per tutta la sua durata

contrattuale (BlSchK 2003, 121 seg.; Staehelin,

op. cit., n. 114 e 116 ad art. 82; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 49 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi,

Zurigo 2000, pag. 362 seg.).

In

concreto, il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 23 agosto 2011

è stato pattuito per una durata indeterminata con inizio al 1° settembre 2011

(doc. B n. 3). In linea di massima pertanto, esso costituisce valido titolo di rigetto

dell'opposizione per l'importo di fr. 1'213.– mensili dovuto per

l'appartamento, di fr. 132.60 mensili dovuti per l'autorimessa, di fr. 78.60

mensili dovuti per il posteggio e di fr. 250.– mensili dovuti a titolo di

acconto spese accessorie (doc. B, pag. 1 n. 3, 4 e 5). E, di per sé, esso lo

sarebbe quindi pure per la cifra complessiva di fr. 2'781.20 rivendicata a

titolo di pigione per i mesi di agosto e settembre 2012 (ossia fr. 1'390.60

mensili di cui fr. 1'213.– per l'affitto, fr. 132.60 per il garage e fr. 45.– a

titolo di acconto spese: doc. D).

5.

Sennonché,

per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso

incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii).

Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo

convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel

senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art.

82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad

art. 82; Stücheli, op. cit., pag.

350.

con rif.).

Trattandosi

di un contratto di locazione di durata indeterminata, esso costituisce un titolo

di rigetto fintanto che il conduttore non rende verosimile che lo stesso è

stato disdetto rispettivamente ogni altro motivo che abbia validamente posto

fine alla relazione contrattuale (Staehelin,

op. cit., n. 116 ad art. 82; Stücheli, op.

cit., pag. 366). Se il contratto di locazione è stato validamente disdetto,

oppure la locazione conclusa per un tempo determinato è cessata per lo spirare

del termine previsto, il creditore non può pretendere il rigetto

dell'opposizione per pretese sorte dopo la decadenza del contratto anche se il

conduttore non ha riconsegnato l'oggetto in precedenza locato (BlSchK 2003, 121

seg.; Staehelin, op. cit., n. 116

ad art. 82 e rif.; Stücheli, op.

cit., pag. 363).

6.

Nella

fattispecie, il reclamante rimprovera al Giudice di pace di non avere

considerato che l'escusso (insieme alla moglie) aveva disdetto il contratto di

locazione in esame in modo irregolare ed intempestivo (reclamo, pag. 3 n. 3.1)

giacché il contratto poteva essere rescisso solo osservando un termine di preavviso

di 3 mesi per le scadenze 31 agosto, la prima volta il 31 agosto 2014 ovvero

dopo 3 anni (doc. B). Ora, dall'istanza di sfratto 4 giugno 2012 del locatore -una

cui copia è stata altresì prodotta dall'escusso (doc. 2 pag. 1 lett. B)- emerge

che la disdetta 30 marzo 2012 era stata data con effetto al 1° aprile 2012 per

il 31 maggio 2012, ovvero senza rispettare né la prima scadenza (31 agosto 2014)

né il termine di preavviso (di tre mesi). Sotto questo profilo pertanto -e a

differenza di quanto pretendeva (osservazioni 7 dicembre 2012, pag. 2 n. 2)- l'escusso

non avrebbe in effetti reso verosimile di avere validamente disdetto quel contratto

di locazione.

7.

Nondimeno,

il reclamante sembra non voler affatto considerare che l'escusso ha altresì

eccepito (osservazioni 7 dicembre 2012, pag. 2 n. 2) la questione relativa alla

procedura di espulsione sfociata per finire nel decreto di sfratto 6 luglio

2012.

e che al dispositivo n. 1 ordinava “l'espulsione (sfratto) delle parti

convenute __________ e CO 1, dall'appartamento di 4 locali oltre a cucina, WC,

sala da bagno, WC doppio servizio, cantina, sito al primo piano, interno nr. 2,

oltre ad autorimessa e posteggio coperto, da loro occupato nello stabile

denominato __________, di proprietà dell'istante” (doc. 1 pag. 5). La procedura

di espulsione è lo strumento che permette al locatore di formalizzare il suo

diritto a vedersi restituire l'immobile locato (art. 267 cpv. 1 CO; Aubert, in: Bohnet/Montini, Droit du

bail à loyer, Commentaire pratique, Basilea 2010, n. 3 ad art. 267 CO; Svit-Kommentar, Das schweizerische

Mietrecht, 3a ed., Zurigo 2008, n. 14 segg. ad art.

267-267a) allorquando il conduttore non vi provvede di moto proprio -e si

rivela quindi sotto questo profilo inadempiente- e presuppone che il loro rapporto

locativo sia venuto meno (Aubert, op.

cit., n. 14 ad art. 267 CO; Svit-Kommentar,

op. cit., n. 4a seg. ad art. 274g). Lo sfratto non può in effetti essere

pronunciato prima della fine del contratto, quand'anche sia comunque

riconosciuta al locatore la possibilità di introdurre la relativa istanza prima

di quel momento a patto che dimostri di avere motivo di temere che l'inquilino

non restituirà l'ente locato alla fine del contratto (Aubert, op. cit., n. 52 ad art. 267 CO con riferimenti). Nel

presente caso il Giudice di pace ha rilevato che la disdetta data dall'escusso

e dalla moglie era stata confermata dall'istante con scritto 12 aprile 2012

ponendo delle condizioni, che dopo avere constatato che i conduttori non

avevano lasciato l'appartamento per il 31 maggio 2012 quest'ultimo aveva

appunto avviato la procedura di espulsione (decisione impugnata, pag. 2 verso

il basso) e che l'ordine di espulsione 6 luglio 2012 -eseguito il 27 luglio

2012- aveva posto fine al rapporto contrattuale in essere fra le parti

(decisione impugnata, pag. 2 in basso e pag. 3 in alto).

7.1

Il

reclamante obietta di avere sì accettato -per motivi di opportunità- la

disdetta irregolare dell'escusso (e di sua moglie), ma di averla parimenti subordinata

a delle inequivocabili condizioni -fra cui quella appunto di presentare un

subentrante- che egli aveva specificato in una lettera datata 12 aprile 2012 (reclamo,

pag. 3 n. 3.2). Se non che nel fascicolo processuale non v'è traccia alcuna di

questo scritto -il che esclude la possibilità di tenere conto delle circostanze

in esso contenute- e men che meno delle missive 19 aprile, 30 aprile e 29

maggio 2012 (reclamo, pag. 3 n. 3.2) che conforterebbero questa sua tesi. Per

il resto giova evidenziare che nella relativa istanza di sfratto 4 giugno 2012 agli

atti, il procedente si è limitato a rilevare che “con lettera raccomandata

datata 12.04.2012, confermo la loro disdetta spiegando pure quali sono le

conseguenze della loro decisione” (doc. 2 pag. 1 lett. C), che “con

lettera semplice datata 19.04.2012, riconfermo la disdetta, in seguito a

richiesta telefonica di volere ritirare la disdetta” (doc. 2 pag. 1 lett.

D), che “con lettera raccomandata del 30.04.2012 per la seconda volta

riconfermo la disdetta. Faccio pure una proposta, da firmare, per liquidare la

pendenza” (doc. 2 pag. 1 lett. E) e che “con lettera raccomandata del

29.05.2012

per la terza volta confermo la disdetta, con preavviso di un

eventuale "Istanza d'espulsione". Una copia della lettera viene messa

in bucalettere” (doc. 2 pag. 1 lett. G). Di modo che, sotto questo profilo,

non può certo ravvisarsi un accertamento arbitrario dei fatti. In quanto

infondata la censura va così respinta.

7.2

A

detta del reclamante, egli aveva dovuto dare avvio alla relativa procedura di

espulsione a causa del comportamento abusivo dell'escusso (e di sua moglie), i

quali con scritto 24 maggio 2012 avevano comunicato di non volere riconsegnare

l'immobile per il 31 maggio 2012. Il Giudice di pace pertanto non poteva

scorgere nella decisione di sfratto poi ottenuta la conclusione del contratto

di locazione giacché quello era l'unico modo di cui egli disponeva per poter

rientrare in possesso dell'appartamento (reclamo, pag. 3 n. 3.3). Ma, tale

argomentazione non cambia la sostanza. Dagli atti risulta in effetti che in

quel contesto l'istante aveva espressamente giustificato la sua scelta con il

fatto che “in data 31 maggio 2012, gli inquilini Idrizi non consegnano i

locali” (doc. 2 pag. 1 lett. H) -come ritenuto dal Giudice di pace- e che,

per una serie di motivi, si era rifiutato di “annullare la loro disdetta”

(doc. 2 pag. 2 in alto), da lui confermata a ben quattro riprese (sopra,

consid. 7.1). E, del resto, persino davanti a questa Camera l'interessato

ribadisce che “non c'è stata una riconsegna della cosa all'atto della

disdetta, ma nemmeno alla scadenza del termine indicato dal conduttore

medesimo, tant'è vero che il locatore ha dovuto procedere a mezzo sfratto” (reclamo,

pag. 4 n. 4). Ciò detto, in assenza di elementi contrari, questo è indicativo

della sua intenzione di voler porre fine al contratto in quella precisa data,

fermo restando che -come già detto (sopra, consid. 7)- la pronuncia di uno

sfratto non può avvenire prima della fine di un contratto di locazione, e che

in concreto il relativo ordine è appunto datato 6 luglio 2012 (doc. 1 pag. 5). Certo,

l'atteggiamento del convenuto e della moglie può finanche legittimare l'istante

a rivendicare un'indennità per occupazione illecita dei locali fino ad un ammontare

pari a quanto pattuito a titolo di pigione (Aubert,

op. cit., n. 12 ad art. 267 CO). Nondimeno, in quanto non sorretta da un

contratto di locazione ancora valido -e quindi da un riconoscimento di debito- un'analoga

pretesa non può essere accolta in sede di rigetto provvisorio dell'opposizione,

ma semmai va fatta valere in una procedura di merito (cfr. art. 79 LEF). Di

modo che, anche da questo punto di vista, il reclamo è infondato, mentre la

conclusione del primo giudice va confermata.

7.3

Il

reclamante afferma poi che neppure in occasione dei sopralluoghi tenutisi

davanti al perito comunale -interpellato per l'esecuzione del decreto di

espulsione 6 luglio 2012 imposta dal locatore per il 25 luglio 2012 e diventata

effettiva solo il 27/30 luglio 2012 con la riconsegna dei locali (doc. 1 pag. 1 a 5)- egli “si era mai espresso nel senso di liberare il conduttore dagli obblighi che gli

derivavano dall'aver posto fine intempestivamente al rapporto di locazione,

così come gli erano stati ripetutamente ricordati in precedenza” (reclamo,

pag. 3 n. 3.4). Nondimeno, a prescindere da eventuali pretese per occupazione

illecita dei locali per cui l’escutente non dispone di alcun titolo di rigetto

dell’opposizione (sopra, consid. 7.2), le risultanze processuali danno atto di

sufficienti elementi per ritenere verosimile la tesi dell'escusso secondo cui

il contratto di locazione in essere fra le parti era da considerarsi concluso il

31.

maggio 2012, e quindi a maggior ragione contestualmente all'esecuzione

effettiva del decreto di espulsione. Anche al riguardo la critica è così infondata

e da respingere.

8.

L'istante

rimprovera infine al Giudice di pace un'errata applicazione del diritto laddove,

in modo improprio e incongruente, ha accennato all'art. 264 CO (reclamo, pag. 4

n. 4). La critica è però a ben vedere irrilevante, dal momento che il primo

giudice, come pure questa Camera (sopra, consid. 7.2), in fin dei conti non ha

motivato la sua decisione con riferimento all’art. 264 CO bensì ha ritenuto

verosimile ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF che dalla decisione di sfratto si

potesse dedurre l’estinzione del contratto di locazione, che probabilmente il

giudice dello sfratto ha considerato essere stato revocato dalle parti in modo

consensuale (cfr. in merito: Gauch/Higi,

op. cit., n. 17 ad art. 255; Zanetti,

Der Aufhebungs­vertrag, in: MP 2009 (2/09) 59 segg.), con effetto al più

tardi al momento della pronuncia della decisione di sfratto, avvenuta il 6

luglio 2012. Di modo che, nella misura in cui rivendica l'“affitto mese di

agosto e settembre 2012” (doc. A), l'istante non dispone di un valido

titolo di rigetto provvisorio che consenta di levare l'opposizione interposta

al precetto esecutivo fatto spiccare nei confronti del convenuto. La decisione

del Giudice di pace merita quindi conferma, con conseguente reiezione del

reclamo.

9.

Il

reclamo va così respinto e il giudizio impugnato confermato. Davanti a questa

Camera le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), insieme

all'obbligo di rifondere a controparte un'indennità (art. 95 cpv. 3 CPC) sulla

base del Regolamento sulle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza

del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Ai fini

dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore

litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 2'781.20.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1 e 319 segg.

CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 350.–, già anticipata dal reclamante,

resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr. 200.– a

titolo di ripetibili.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 2'781.20, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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