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7 marzo 2013Italiano24 min
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Numero d'incarto:
14.2013.22
Data decisione, Autorità:
07.03.2013, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Lesione del diritto di essere sentito. Rinuncia a un rinvio atti al primo giudice poiché la parte lesa ha potuto salvaguardare i propri interessi. La decisione di espulsione del conduttore rende verosimile la fine del contratto di locazione
DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO
DIRITTO DI ESSERE SENTITI
DISDETTA
DURATA DELLA LOCAZIONE
ESPULSIONE
ISTANZA DI SFRATTO
LOCAZIONE
OPPOSIZIONE
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 6 cf. 1 CEDU
art. 267 cpv. 1 CO
art. 29 cpv. 1 COST
art. 29 cpv. 2 COST
art. 53 cpv. 1 CPC
art. 251 let. a CPC
art. 253 CPC
art. 309 let. b cf. 3 CPC
art. 319segg. CPC
art. 320 CPC
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
art. 48 let. e cf. 1 LOG
Incarto n.
14.2013.22
Lugano
7 marzo 2013
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di rigetto dell'opposizione promossa con istanza 30 ottobre 2012 da
RE 1
(patrocinato dall' PA 1)
contro
CO 1
(patrocinato dall' PA 2)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo n. __________ del 27
settembre/4 ottobre 2012 dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Giudice di pace __________, con
decisione 17 gennaio 2013 (inc. SO.2012.156), ha così stabilito:
“1. L'istanza è
respinta; l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, in
base a questa procedura, non può essere rigettata.
2. La tassa di giustizia di fr. 220.–, è
a carico della parte istante. Non si prelevano ripetibili.
3. omissis.”
Decisione impugnata dall'istante che con reclamo 28 gennaio 2013 ne
postula la riforma nel senso di accogliere l'istanza e rigettare quindi in via
provvisoria l'opposizione al precetto esecutivo in esame, spese processuali,
indennità d'inconvenienza e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio a carico
dell'escusso;
preso atto che con osservazioni [correttamente: risposta al reclamo]
18 febbraio 2013 l'escusso ne ha proposto la reiezione, protestate spese, tasse
e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ del 27 settembre/4 ottobre
2012 dell'UEF __________, RE 1 ha escusso CO 1 per l'incasso della somma capitale
complessiva di fr. 2'781.20, di cui: fr. 1'390.60 oltre interessi del 7% dal 6
agosto 2012 e fr. 1'390.60 oltre interessi del 7% dal 6 settembre 2012. Quale
titolo di credito ha indicato “Affitto mese di agosto e settembre 2012 = Fr.
2'781.20 in Residenza __________” (doc. A). Interposta tempestiva
opposizione, l'istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
Fatti
B. La
pretesa si fonda sul contratto 23 agosto 2011 con cui CO 1 insieme alla coniuge
__________ hanno locato dal 1° settembre 2011 e per una durata indeterminata l'appartamento
di 4 locali situato al primo piano, interno n. 2, Residenza __________, per una
pigione mensile di fr. 1'213.–, oltre a fr. 132.60 mensili per
l'autorimessa/garage, a fr. 78.60 mensili per il posteggio e a fr. 250.– mensili
quale acconto spese accessorie (doc. B). La documentazione si completa delle
lettere raccomandate 30 luglio 2012 (doc. C1),
17 agosto 2012 (doc. C2), 27 agosto 2012 (doc.
D) e 19 settembre 2012 (doc. E).
C. Il
convenuto si è opposto all'istanza con osservazioni 7 dicembre 2012. Secondo
lui la richiesta dell'istante era confortata solo dal contratto di locazione e da
quattro lettere raccomandate che erano state tutte puntualmente contestate.
Egli aveva omesso inoltre di indicare che il contratto di locazione era stato
regolarmente disdetto dagli inquilini, e successivamente l'interessato aveva dato
avvio alla procedura di espulsione ottenendo la relativa decisione di sfratto
il 6 luglio 2012. Dopo di che, le parti si erano accordate nel senso di una riconsegna
dei locali al 27 luglio 2012. Ciò detto, la chiusura definitiva del rapporto contrattuale
sancita dall'ordine di espulsione aveva fatto decadere ogni reciproco obbligo,
fra cui anche quello di trovare un subentrante e di provvedere al pagamento degli
affitti, fermo restando che quelli fino al 31 luglio 2012 erano stati
integralmente saldati. Nella sua replica scritta del 19 dicembre 2012 l'istante ha puntualizzato che la disdetta non era stata regolare, che l'espulsione si era imposta
a causa dei dissensi fra le parti, che ciò non dispensava il conduttore dagli obblighi
contrattuali, che a fronte di una rescissione anticipata del contratto senza presentazione
di un subentrante il locatore poteva esigere le pigioni perse e che le sue lettere
di diffida di pagamento non erano mai state contestate. Il procedente ha
completato questo suo scritto con la copia della sua istanza di espulsione
dall'appartamento datata 4 giugno 2012 (doc. F) e della disdetta dell'escusso (e
della moglie) datata 30 marzo 2012 (doc. G).
D. Con
decisione 17 gennaio 2013, il Giudice di pace __________ ha respinto l'istanza.
A fronte di un rapporto locativo di durata indeterminata con possibilità di
disdetta la prima volta il 31 agosto 2014, il convenuto -insieme alla moglie-
aveva rescisso il contratto con effetto al 1° aprile 2012 per il 31 maggio
2012. Con scritto 12 aprile 2012 poi, l'istante aveva accettato la disdetta
ponendo delle condizioni. Se non che, visto che i locali non erano stati
liberati, il procedente aveva avviato la procedura di espulsione sfociata nell'ordine
6 luglio 2012 diventato esecutivo il 27 luglio 2012 con la riconsegna effettiva
dell'appartamento. L'onere locativo fino a luglio 2012 compreso era poi stato
interamente pagato. Ora, la riconsegna dell'ente locato senza ossequio dei termini
di preavviso e scadenza era possibile solo alle condizioni dell'art. 264 CO,
quindi proponendo un nuovo conduttore. L'ordine di espulsione comportava però la
conclusione definitiva di ogni obbligo contrattuale tra le parti, intento
questo riconosciuto dallo stesso istante con l'inoltro della relativa domanda di
sfratto. Di modo che il credito posto in esecuzione non poggiava su un valido
riconoscimento di debito giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF. Per il resto, altre questioni
attinenti al contratto di locazione esulavano dalla sua competenza.
E. Con
il reclamo in esame l'istante propone la riforma del giudizio impugnato nel
senso di rigettare in via provvisoria l'opposizione al precetto esecutivo. Sostiene
che la disdetta con cui l'escusso aveva rescisso il contratto di locazione era irregolare,
ed era stata accettata a patto che -fra l'altro- gli inquilini indicassero un
subentrante. Il reclamante aveva dovuto chiedere lo sfratto poiché il convenuto
non aveva lasciato i locali al 31 maggio 2012, mentre il preteso accordo di
riconsegna dei locali al 27 luglio 2012 concerneva solo l'esecuzione effettiva
dello sfratto senza costituire l’estinzione di ogni obbligo contrattuale. Il
Giudice di pace aveva quindi accertato in modo manifestamente errato questi fatti.
Improprio ed incongruente poi l'accenno del primo giudice all'art. 264 CO, norma
non applicabile alla fattispecie. Visto che il contratto di locazione
sottoscritto dalle parti non era decaduto, la richiesta di versamento delle
pigioni per i mesi di agosto e settembre 2012 -l'istante avendo trovato un
nuovo inquilino per il 1° ottobre 2012- era legittima e supportata da un valido
riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF.
Il
convenuto ha avversato il reclamo per motivi di cui, se necessario, si dirà nel
seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo
-tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto
qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art.
309.
lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi
essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza
a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti
(art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse
né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi
mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ciò detto, presentato il 28 gennaio 2013 avverso la decisione 17
gennaio 2013, notificata lo stesso giorno e recapitata il successivo giorno 19
(doc. A al reclamo: attestazione di ricevuta 24 gennaio 2013), il reclamo è senz'altro
tempestivo. L'impugnazione è stata notificata al convenuto il 5 febbraio 2013 e
ritirata l'indomani. Il termine di dieci giorni è così scaduto sabato 16
febbraio 2013 ed è stato protratto a lunedì 18 -ossia il primo giorno feriale seguente
(art. 142 cpv. 3 CPC)- con la conseguenza che anche la risposta al reclamo
risulta ammissibile.
2.
Dalla
decisione impugnata risulta a ben vedere che, richiamati gli art. 251 lett. a,
253.
e 256 CPC, dopo avere sollecitato l'escusso ad inoltrare le proprie
osservazioni all'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione (act. II e
act. V), il Giudice di pace ha sottoposto il relativo memoriale (act. VI)
all'istante per una presa di posizione al riguardo (act. VII), che è poi seguita
il 19 dicembre 2012 (act. VIII) integrata con due documenti (istanza di sfratto
4.
giugno 2012 [doc. F] e disdetta 30 marzo 2012 dell'escusso e della moglie
[doc. G]). La decisione impugnata e il fascicolo processuale non consentono però
di appurare se, come tale, la replica scritta e quei due documenti sono stati notificati
all'escusso, quindi di sapere se a sua volta egli è stato posto nella
condizione di decidere se produrre un allegato di duplica. E, d'altra parte,
non risulta che il Giudice di pace abbia convocato le parti per un'udienza di
discussione. Ciò detto, seppur l'art. 253 CPC non disponga un diritto
generalizzato a un doppio scambio di allegati, di per sé contrario allo spirito
della procedura sommaria (Mazan, in:
Spühler/Tenchio/ Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Basilea 2010, n. 15 ad art. 253; Jent-Sørensen, in: Oberhammer,
Kurzkommentar ZPO, Basilea 2010, n. 7 ad art. 253; Rubin, in: Baker/McKenzie, Schweizerische
Zivilprozessordnung (ZPO), Berna 2010, n. 8 ad art. 253), si pone quindi la
questione a sapere se il diritto di essere sentito del convenuto non sia stato in
concreto leso, circostanza che a fronte di un giudizio a lui favorevole -l'istanza
di rigetto provvisorio essendo stata respinta- egli non avrebbe avuto motivo di
censurare.
2.1
In
proposito giova rilevare che il diritto di essere sentito è una garanzia
costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), che scaturisce dalla garanzia
generale ad un equo processo di cui agli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU
(sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2).
Con l'entrata in vigore del nuovo diritto processuale svizzero esso è stato
concretizzato dall'art. 53 cpv. 1 CPC, norma per la quale torna applicabile la
prassi valida per l'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale federale
5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.3). Il diritto di essere sentito
comprende il diritto di prendere conoscenza di ogni argomento sottoposto al
tribunale e di esprimersi al proposito, a prescindere che contenga argomenti di
fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio.
Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione
o un documento versato agli atti contiene elementi determinanti che richiedono
osservazioni (sentenza del Tribunale federale 5A_151/2007 del 22 gennaio 2008,
consid. 3.2;5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2;5A_31/2012 del 5 marzo
2012, consid. 4.4). Di conseguenza, ogni presa di posizione o documento versato
agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se
vogliono fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza del Tribunale
federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con rinvii;5A_31/ 2012 del
5.
marzo 2012, consid. 4.4 rinvii).
2.2
La
violazione del diritto di essere sentito implica di principio l'annullamento
della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel
merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente
davanti ad un'autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell'autorità
inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza
del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3). Nel caso
specifico l'avvenuta lesione del diritto di essere sentito dell'escusso può
ritenersi sanata in questa procedura di reclamo, in quanto sulle censure
sollevate dal reclamante -che per i motivi di cui si dirà oltre (sotto, consid.
4, 5, 6, 7 e 8) sono infondate- egli ha preso posizione con risposta 18
febbraio 2013. Non ipotizzandosi una modifica del giudizio impugnato a scapito
della parte a cui il diritto di essere sentito è stato negato, nulla giustifica
un rinvio degli atti al primo giudice.
3.
Giusta
l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione
errata del diritto che l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Il
Pretore non ha riconosciuto il contratto di locazione prodotto dall'istante
quale valido titolo di rigetto ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, poiché a suo
modo di vedere l'ordine di espulsione aveva posto fine ad ogni obbligo contrattuale
tra le parti (decisione impugnata, pag. 2 in basso e 3 in alto). Il reclamante gli rimprovera (reclamo, pag. 3 n. 3.1) un accertamento manifestamente errato
dei fatti per non avere considerato irregolare e intempestiva la disdetta data
dal convenuto e conduttore (insieme alla moglie). Il reclamante soggiunge di
non avervi aderito in modo incondizionato (reclamo, pag. 3 n. 3.2) e di avere inoltrato
la richiesta di sfratto in quanto al 31 maggio 2012 l'appartamento non era stato riconsegnato (reclamo, pag. 3 n. 3.3), mentre gli effetti dell'accordo
circa la restituzione per il 27 luglio 2012 erano poi limitati all'esecuzione del
provvedimento così ottenuto (reclamo, pag. 4 n. 3.4). D'altra parte il
reclamante censura un'errata applicazione dell'art. 264 CO (reclamo, pag. 4 n.
4) e riconosce per finire il contratto di locazione sottoscritto dalle parti alla
stregua di un valido titolo di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 82
LEF (reclamo, pag. 5 n. 5). Ma, invano.
4.
Certo,
secondo l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. La nozione di riconoscimento
di debito constatato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 82 cpv. 1
LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento
da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione
ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480
consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro
riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti
in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente
dalla volontà delle parti (Staehelin, in:
Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.,
Basilea 2010, n. 21 ad art. 82). Anche un contratto può costituire in linea di
principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del
caso di specie (Staehelin, op.
cit., n. 98 segg. ad art. 82). In particolare, il contratto di locazione firmato
dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto e
per i costi accessori opportunamente cifrati per tutta la sua durata
contrattuale (BlSchK 2003, 121 seg.; Staehelin,
op. cit., n. 114 e 116 ad art. 82; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 49 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi,
Zurigo 2000, pag. 362 seg.).
In
concreto, il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 23 agosto 2011
è stato pattuito per una durata indeterminata con inizio al 1° settembre 2011
(doc. B n. 3). In linea di massima pertanto, esso costituisce valido titolo di rigetto
dell'opposizione per l'importo di fr. 1'213.– mensili dovuto per
l'appartamento, di fr. 132.60 mensili dovuti per l'autorimessa, di fr. 78.60
mensili dovuti per il posteggio e di fr. 250.– mensili dovuti a titolo di
acconto spese accessorie (doc. B, pag. 1 n. 3, 4 e 5). E, di per sé, esso lo
sarebbe quindi pure per la cifra complessiva di fr. 2'781.20 rivendicata a
titolo di pigione per i mesi di agosto e settembre 2012 (ossia fr. 1'390.60
mensili di cui fr. 1'213.– per l'affitto, fr. 132.60 per il garage e fr. 45.– a
titolo di acconto spese: doc. D).
5.
Sennonché,
per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso
incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii).
Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art.
82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad
art. 82; Stücheli, op. cit., pag.
350.
con rif.).
Trattandosi
di un contratto di locazione di durata indeterminata, esso costituisce un titolo
di rigetto fintanto che il conduttore non rende verosimile che lo stesso è
stato disdetto rispettivamente ogni altro motivo che abbia validamente posto
fine alla relazione contrattuale (Staehelin,
op. cit., n. 116 ad art. 82; Stücheli, op.
cit., pag. 366). Se il contratto di locazione è stato validamente disdetto,
oppure la locazione conclusa per un tempo determinato è cessata per lo spirare
del termine previsto, il creditore non può pretendere il rigetto
dell'opposizione per pretese sorte dopo la decadenza del contratto anche se il
conduttore non ha riconsegnato l'oggetto in precedenza locato (BlSchK 2003, 121
seg.; Staehelin, op. cit., n. 116
ad art. 82 e rif.; Stücheli, op.
cit., pag. 363).
6.
Nella
fattispecie, il reclamante rimprovera al Giudice di pace di non avere
considerato che l'escusso (insieme alla moglie) aveva disdetto il contratto di
locazione in esame in modo irregolare ed intempestivo (reclamo, pag. 3 n. 3.1)
giacché il contratto poteva essere rescisso solo osservando un termine di preavviso
di 3 mesi per le scadenze 31 agosto, la prima volta il 31 agosto 2014 ovvero
dopo 3 anni (doc. B). Ora, dall'istanza di sfratto 4 giugno 2012 del locatore -una
cui copia è stata altresì prodotta dall'escusso (doc. 2 pag. 1 lett. B)- emerge
che la disdetta 30 marzo 2012 era stata data con effetto al 1° aprile 2012 per
il 31 maggio 2012, ovvero senza rispettare né la prima scadenza (31 agosto 2014)
né il termine di preavviso (di tre mesi). Sotto questo profilo pertanto -e a
differenza di quanto pretendeva (osservazioni 7 dicembre 2012, pag. 2 n. 2)- l'escusso
non avrebbe in effetti reso verosimile di avere validamente disdetto quel contratto
di locazione.
7.
Nondimeno,
il reclamante sembra non voler affatto considerare che l'escusso ha altresì
eccepito (osservazioni 7 dicembre 2012, pag. 2 n. 2) la questione relativa alla
procedura di espulsione sfociata per finire nel decreto di sfratto 6 luglio
2012.
e che al dispositivo n. 1 ordinava “l'espulsione (sfratto) delle parti
convenute __________ e CO 1, dall'appartamento di 4 locali oltre a cucina, WC,
sala da bagno, WC doppio servizio, cantina, sito al primo piano, interno nr. 2,
oltre ad autorimessa e posteggio coperto, da loro occupato nello stabile
denominato __________, di proprietà dell'istante” (doc. 1 pag. 5). La procedura
di espulsione è lo strumento che permette al locatore di formalizzare il suo
diritto a vedersi restituire l'immobile locato (art. 267 cpv. 1 CO; Aubert, in: Bohnet/Montini, Droit du
bail à loyer, Commentaire pratique, Basilea 2010, n. 3 ad art. 267 CO; Svit-Kommentar, Das schweizerische
Mietrecht, 3a ed., Zurigo 2008, n. 14 segg. ad art.
267-267a) allorquando il conduttore non vi provvede di moto proprio -e si
rivela quindi sotto questo profilo inadempiente- e presuppone che il loro rapporto
locativo sia venuto meno (Aubert, op.
cit., n. 14 ad art. 267 CO; Svit-Kommentar,
op. cit., n. 4a seg. ad art. 274g). Lo sfratto non può in effetti essere
pronunciato prima della fine del contratto, quand'anche sia comunque
riconosciuta al locatore la possibilità di introdurre la relativa istanza prima
di quel momento a patto che dimostri di avere motivo di temere che l'inquilino
non restituirà l'ente locato alla fine del contratto (Aubert, op. cit., n. 52 ad art. 267 CO con riferimenti). Nel
presente caso il Giudice di pace ha rilevato che la disdetta data dall'escusso
e dalla moglie era stata confermata dall'istante con scritto 12 aprile 2012
ponendo delle condizioni, che dopo avere constatato che i conduttori non
avevano lasciato l'appartamento per il 31 maggio 2012 quest'ultimo aveva
appunto avviato la procedura di espulsione (decisione impugnata, pag. 2 verso
il basso) e che l'ordine di espulsione 6 luglio 2012 -eseguito il 27 luglio
2012- aveva posto fine al rapporto contrattuale in essere fra le parti
(decisione impugnata, pag. 2 in basso e pag. 3 in alto).
7.1
Il
reclamante obietta di avere sì accettato -per motivi di opportunità- la
disdetta irregolare dell'escusso (e di sua moglie), ma di averla parimenti subordinata
a delle inequivocabili condizioni -fra cui quella appunto di presentare un
subentrante- che egli aveva specificato in una lettera datata 12 aprile 2012 (reclamo,
pag. 3 n. 3.2). Se non che nel fascicolo processuale non v'è traccia alcuna di
questo scritto -il che esclude la possibilità di tenere conto delle circostanze
in esso contenute- e men che meno delle missive 19 aprile, 30 aprile e 29
maggio 2012 (reclamo, pag. 3 n. 3.2) che conforterebbero questa sua tesi. Per
il resto giova evidenziare che nella relativa istanza di sfratto 4 giugno 2012 agli
atti, il procedente si è limitato a rilevare che “con lettera raccomandata
datata 12.04.2012, confermo la loro disdetta spiegando pure quali sono le
conseguenze della loro decisione” (doc. 2 pag. 1 lett. C), che “con
lettera semplice datata 19.04.2012, riconfermo la disdetta, in seguito a
richiesta telefonica di volere ritirare la disdetta” (doc. 2 pag. 1 lett.
D), che “con lettera raccomandata del 30.04.2012 per la seconda volta
riconfermo la disdetta. Faccio pure una proposta, da firmare, per liquidare la
pendenza” (doc. 2 pag. 1 lett. E) e che “con lettera raccomandata del
29.05.2012
per la terza volta confermo la disdetta, con preavviso di un
eventuale "Istanza d'espulsione". Una copia della lettera viene messa
in bucalettere” (doc. 2 pag. 1 lett. G). Di modo che, sotto questo profilo,
non può certo ravvisarsi un accertamento arbitrario dei fatti. In quanto
infondata la censura va così respinta.
7.2
A
detta del reclamante, egli aveva dovuto dare avvio alla relativa procedura di
espulsione a causa del comportamento abusivo dell'escusso (e di sua moglie), i
quali con scritto 24 maggio 2012 avevano comunicato di non volere riconsegnare
l'immobile per il 31 maggio 2012. Il Giudice di pace pertanto non poteva
scorgere nella decisione di sfratto poi ottenuta la conclusione del contratto
di locazione giacché quello era l'unico modo di cui egli disponeva per poter
rientrare in possesso dell'appartamento (reclamo, pag. 3 n. 3.3). Ma, tale
argomentazione non cambia la sostanza. Dagli atti risulta in effetti che in
quel contesto l'istante aveva espressamente giustificato la sua scelta con il
fatto che “in data 31 maggio 2012, gli inquilini Idrizi non consegnano i
locali” (doc. 2 pag. 1 lett. H) -come ritenuto dal Giudice di pace- e che,
per una serie di motivi, si era rifiutato di “annullare la loro disdetta”
(doc. 2 pag. 2 in alto), da lui confermata a ben quattro riprese (sopra,
consid. 7.1). E, del resto, persino davanti a questa Camera l'interessato
ribadisce che “non c'è stata una riconsegna della cosa all'atto della
disdetta, ma nemmeno alla scadenza del termine indicato dal conduttore
medesimo, tant'è vero che il locatore ha dovuto procedere a mezzo sfratto” (reclamo,
pag. 4 n. 4). Ciò detto, in assenza di elementi contrari, questo è indicativo
della sua intenzione di voler porre fine al contratto in quella precisa data,
fermo restando che -come già detto (sopra, consid. 7)- la pronuncia di uno
sfratto non può avvenire prima della fine di un contratto di locazione, e che
in concreto il relativo ordine è appunto datato 6 luglio 2012 (doc. 1 pag. 5). Certo,
l'atteggiamento del convenuto e della moglie può finanche legittimare l'istante
a rivendicare un'indennità per occupazione illecita dei locali fino ad un ammontare
pari a quanto pattuito a titolo di pigione (Aubert,
op. cit., n. 12 ad art. 267 CO). Nondimeno, in quanto non sorretta da un
contratto di locazione ancora valido -e quindi da un riconoscimento di debito- un'analoga
pretesa non può essere accolta in sede di rigetto provvisorio dell'opposizione,
ma semmai va fatta valere in una procedura di merito (cfr. art. 79 LEF). Di
modo che, anche da questo punto di vista, il reclamo è infondato, mentre la
conclusione del primo giudice va confermata.
7.3
Il
reclamante afferma poi che neppure in occasione dei sopralluoghi tenutisi
davanti al perito comunale -interpellato per l'esecuzione del decreto di
espulsione 6 luglio 2012 imposta dal locatore per il 25 luglio 2012 e diventata
effettiva solo il 27/30 luglio 2012 con la riconsegna dei locali (doc. 1 pag. 1 a 5)- egli “si era mai espresso nel senso di liberare il conduttore dagli obblighi che gli
derivavano dall'aver posto fine intempestivamente al rapporto di locazione,
così come gli erano stati ripetutamente ricordati in precedenza” (reclamo,
pag. 3 n. 3.4). Nondimeno, a prescindere da eventuali pretese per occupazione
illecita dei locali per cui l’escutente non dispone di alcun titolo di rigetto
dell’opposizione (sopra, consid. 7.2), le risultanze processuali danno atto di
sufficienti elementi per ritenere verosimile la tesi dell'escusso secondo cui
il contratto di locazione in essere fra le parti era da considerarsi concluso il
31.
maggio 2012, e quindi a maggior ragione contestualmente all'esecuzione
effettiva del decreto di espulsione. Anche al riguardo la critica è così infondata
e da respingere.
8.
L'istante
rimprovera infine al Giudice di pace un'errata applicazione del diritto laddove,
in modo improprio e incongruente, ha accennato all'art. 264 CO (reclamo, pag. 4
n. 4). La critica è però a ben vedere irrilevante, dal momento che il primo
giudice, come pure questa Camera (sopra, consid. 7.2), in fin dei conti non ha
motivato la sua decisione con riferimento all’art. 264 CO bensì ha ritenuto
verosimile ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF che dalla decisione di sfratto si
potesse dedurre l’estinzione del contratto di locazione, che probabilmente il
giudice dello sfratto ha considerato essere stato revocato dalle parti in modo
consensuale (cfr. in merito: Gauch/Higi,
op. cit., n. 17 ad art. 255; Zanetti,
Der Aufhebungsvertrag, in: MP 2009 (2/09) 59 segg.), con effetto al più
tardi al momento della pronuncia della decisione di sfratto, avvenuta il 6
luglio 2012. Di modo che, nella misura in cui rivendica l'“affitto mese di
agosto e settembre 2012” (doc. A), l'istante non dispone di un valido
titolo di rigetto provvisorio che consenta di levare l'opposizione interposta
al precetto esecutivo fatto spiccare nei confronti del convenuto. La decisione
del Giudice di pace merita quindi conferma, con conseguente reiezione del
reclamo.
9.
Il
reclamo va così respinto e il giudizio impugnato confermato. Davanti a questa
Camera le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), insieme
all'obbligo di rifondere a controparte un'indennità (art. 95 cpv. 3 CPC) sulla
base del Regolamento sulle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza
del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Ai fini
dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore
litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 2'781.20.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1 e 319 segg.
CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto.
2.
La
tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 350.–, già anticipata dal reclamante,
resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr. 200.– a
titolo di ripetibili.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 2'781.20, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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