14.2013.220
Fallimento. Pagamento del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità
7 gennaio 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.220
Lugano
7 gennaio 2014 B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza del 19 settembre 2013 da
CO
1
rappr.
da RA 1
contro
RE
1
patrocinata
dall’avv. PA 1
istanza sulla quale il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna
con sentenza del
6 dicembre 2013 (inc. SO.2013.818) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della RE 1, _____, a far tempo
dal giorno di venerdì 6
dicembre 2013 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
9 rispettivamente complemento del 20 dicembre 2013 ne postula
l’annullamento;
rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato, il suo
credito essendo
stato saldato;
premesso che con disposizione ordinatoria presidenziale del 18
dicembre 2013
al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. _____ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno la CO
1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 10'427.20 oltre
interessi e spese.
B. All’udienza di
discussione del 6 novembre 2013 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 6
dicembre 2013 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha dichiarato
il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.
D. Con il reclamo
rispettivamente con il relativo complemento la convenuta sostiene di avere
saldato tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti, producendo un estratto
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno al 20 dicembre 2013 (doc. 2).
in
diritto:
1. La decisione del
giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo
secondo il CPC. In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità
giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il
debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova
per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l’importo dovuto
è stato depositato presso l’autorità
giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l’insolvibilità.
Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di
estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza
infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a
ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna
2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).
b) Nel caso in
esame, la reclamante ha prodotto un estratto dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Locarno al 20 dicembre 2013, da cui risulta che l’esecuzione in
oggetto n. 896772, promossa dall’istante, è stata saldata il 12 dicembre 2013, per
cui avendo provato di avere pagato il suo debito nei confronti della procedente
posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art.
174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dal predetto estratto
emerge che la reclamante ha saldato tutte le ulteriori 8 esecuzioni pendenti
nei suoi confronti e che a suo carico non vi sono attestati di carenza di beni.
Ciò porta a ritenere che la convenuta dispone di sufficiente liquidità per far
fronte ai suoi impegni, che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando e
che il mancato pagamento di debiti accertati è stato un evento di natura
transitoria (cfr. SJZ 99 (2003) n. 13 pag. 308). Va poi ricordato che, secondo
giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla
verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è
infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di
sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che
la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua
incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni
portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere
considerato reso sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti
dell’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
2. Il reclamo è
accolto.
La tassa di giustizia è
posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC).
Le spese dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.
A controparte non si
assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
Fatti
I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento del 6 dicembre 2013 pronunciata dal Pretore della
Giurisdizione di Locarno-Campagna, (inc. n. SO.2013.818), nei confronti di RE 1,
__________, è annullata.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 50.–, da anticipare come di rito, è
posta a carico di RE 1.
3. Le
spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, da anticipare come di
rito, sono poste a carico di RE 1.
Considerandi
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.
III. Notificazione:
-
avv.
-
-
Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;
-
Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
-
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).