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Decisione

14.2013.220

Fallimento. Pagamento del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità

7 gennaio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento del 6 dicembre 2013 pronunciata dal Pretore della

Giurisdizione di Locarno-Campagna, (inc. n. SO.2013.818), nei confronti di RE 1,

__________, è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 50.–, da anticipare come di rito, è

posta a carico di RE 1.

3. Le

spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, da anticipare come di

rito, sono poste a carico di RE 1.

Considerandi

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

III. Notificazione:

-

avv.

-

-

Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).