14.2013.221
Reclamo irricevibile
19 dicembre 2013Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.221
Lugano
19 dicembre 2013
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 17
dicembre 2013 dalla
RE
1
rappresentata
dal Consiglio parrocchiale, __________
contro
la decisione emanata il 12 dicembre 2013 dal Giudice di pace del circolo di __________
nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc.
n. 0296-2013s) promossa con istanza dalla reclamante del 7 novembre 2013 nei
confronti di
CO
1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di
rigetto (definitivo) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il
rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a
CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della
sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che inoltrato il 17 dicembre
2013 contro una decisione emanata il 12 dicembre 2013 e notificata/recapitata
più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo, e quindi, da questo aspetto
ammissibile;
che in base all’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
(lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che, nella fattispecie,
l’insorgente non si avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo, ossia
non lamenta né un’errata applicazione del diritto, né un accertamento manifestamente
errato - ovvero arbitrario - dei fatti;
che, a ben vedere, la reclamante
si propone solo di ottenere una sorta di parere da parte di questa Camera ritenendo
l’interpretazione delle norme menzionate nell’impugnata decisione controversa, senza
tuttavia trarre conclusioni dal suo esposto, segnatamente senza postulare la
riforma della decisione di primo grado, nel senso di accogliere l’istanza e di
respingere in via definitiva l’opposizione sollevata dall’escusso al relativo precetto
esecutivo;
che, dato quanto precede, non
può che discenderne l’inammissibilità del rimedio, proposto in definitiva con il
solo obiettivo di evidenziare le incongruenze che potrebbero manifestarsi
volendo seguire il ragionamento del primo giudice e di sondare il terreno in previsione
della riscossione dell’imposta parrocchiale del 2012 (non oggetto della presente
causa), senza però pretendere che quanto statuito in prima sede sarebbe, per
quanto riguarda il merito, scorretto;
che, data la particolarità
del caso, non si riscuotono spese in esito al presente reclamo;
per questi motivi,
pronuncia:
Fatti
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano
spese.
3. Notificazione a:
-
;
-
.
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di __________.
Per
Considerandi
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Giacché il valore litigioso
della vertenza, di fr. 154.20 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-,
contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).