14.2013.222
Reclamo inammissibile
19 dicembre 2013Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.222
Lugano
19 dicembre 2013
FP/ec
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 17
dicembre 2013 dalla
RE
1
rappresentata
dal Consiglio parrocchiale, __________
contro
la decisione emanata il 12 dicembre 2013 dal Giudice di pace del circolo di __________
nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc.
n. 0280-2013s) promossa con istanza del 29 ottobre 2013 nei confronti di
CO
1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di
rigetto (definitivo) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio
giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n 3 e 31 lett. a CPC), da
inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza
impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che inoltrato il 17 dicembre
2013 contro una decisione emanata il 12 dicembre 2013 e notificata/recapitata
più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto,
ammissibile;
che in base all’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che, nella fattispecie,
l’insorgente non si avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo, ossia
non lamenta né un’errata applicazione del diritto, né un accertamento manifestamente
errato – ovvero arbitrario – dei fatti;
che non solo la reclamante
non muove alcun specifico rimprovero al primo giudice, ma nemmeno si confronta
con l’argomento principale posto alla base della reiezione dell’istanza di rigetto
definitivo dell’opposizione, ossia che la parte istante non ha dimostrato – come
le incombeva – che la parte convenuta fosse iscritta nel catalogo tributario di
__________ già all’inizio del 2010, rispettivamente 2011, anni per i quali è
richiesta la riscossione dell’imposta, la dichiarazione dell’escusso di avere ricevuto
“le fatture” del 5.3.2012 per l’imposta 2010 e del 4.2.2013 per l’anno 2011 (v.
doc. A e B annessi al reclamo, che peraltro sono sprovviste dell’attestazione
Fatti
di passaggio in giudicato) non dimostrando che lo stesso convenuto ne era informato
il 1° gennaio dei due citati anni di imposizione e, di conseguenza, di avere
avuto l’opportunità di dichiarare la non appartenenza;
che, a ben vedere, la reclamante
si limita a dissertare sul senso attribuibile - a suo giudizio - alla ricezione
da parte del convenuto dei conteggi relativi alle imposte parrocchiali oggetto
Considerandi
di esecuzione, trascurando però ciò che conta, ovvero che – secondo la sentenza
impugnata - è venuta a mancare la prova dell’iscrizione dell’escusso nel relativo
catalogo tributario nel periodo per il quale è stata avviata la procedura
esecutiva;
che, del resto, la reclamante
chiede la revisione del giudizio primo grado senza però specificare in che cosa
dovrebbe consistere tale domanda, vale a dire senza formulare una precisa
richiesta di giudizio, segnatamente omettendo di postulare la riforma del
Dispositivo
dispositivo n. 1 della decisione impugnata nel senso di accogliere l’istanza;
che, ciò posto,
l’ammissibilità del rimedio non è data;
che data la particolarità
della fattispecie, non si riscuotono spese in esito al presente giudizio;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è
inammissibile.
2. Non si riscuotono
spese.
3. Notificazione a:
-
;
-
.
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza, di fr. 531.10 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-,
contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).