14.2013.223
Rigetto definitivo dell'opposizione. Imposte comunali. Irricevibilità delle censure fondate sulla situazione economica del reclamante (escusso)
20 dicembre 2013Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.223
Lugano
20 dicembre 2013
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 18
dicembre 2013 da
RE
1
contro
la decisione emanata il 9 dicembre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio
nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc.
n. 244/2013) promossa nei suoi confronti con istanza del 17 ottobre 2013 dal
CO
1
rappresentato
dai RA 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto considerato in diritto:
che contro le sentenze di rigetto
(definitivo) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico
del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata
(combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);
che inoltrato il 18 dicembre
2013 contro una decisione emanata il 9 dicembre 2013 e notificata/recapitata
più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto
ammissibile;
che in base all’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che l’insorgente non si
avvale né dell’uno, né dell’altro dei menzionati titoli di reclamo, di modo che
già per questo motivo l’ammissibilità del rimedio appare dubbia;
che la questione non ha da
essere approfondita, il gravame essendo comunque sia votato all’insuccesso;
che nella fattispecie l’insorgente
- che entro il termine assegnatogli non ha presentato osservazioni all’istanza
- non contesta che la documentazione esibita dall’istante costituisce come tale
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex 80 LEF;
che pertanto non vi è motivo
per soffermarsi sull’argomento;
che, secondo l’art. 81
cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale
svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata a
meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il
debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero
che è subentrata la prescrizione;
che il reclamante non si
avvale di nessuna delle menzionate eccezioni, proponendosi per contro di resistere
alla decisione impugnata asserendo di non essere in grado di saldare la
relativa esecuzione, dato che percepisce soltanto la rendita AVS, rispettivamente
contestando le cifre esposte dall’autorità fiscale a titolo di reddito e di
sostanza;
che argomenti del genere
esulano tuttavia dall’applicazione dell’art. 81 cpv. 1 LEF, di modo che il
rimedio sfugge a disamina e va pertanto dichiarato inammissibile;
che per quel che riguarda
dipoi le altre due istanze di rigetto definitivo dell’opposizione promosse nei
suoi confronti dallo Stato del Canton Ticino (inc. n. 264/2013) e dalla Confederazione
Svizzera (inc. n. 263/2013) e a loro volta indirettamente menzionate nel gravame,
esse – stando alla documentazione annessa al reclamo – risultano ancora
pendenti (con ordinanza del 6 dicembre 2103 il Giudice di pace ha infatti
assegnato al convenuto un termine di dieci giorni per presentare eventuali
osservazioni alle rispettive istanze);
che non sono pertanto date
le condizioni per esprimere già a questo stadio giudizi sulla loro fondatezza;
che gli oneri processuali
in relazione alla presente decisione dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente,
siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità del
caso e tenuto conto che il reclamante non è patrocinato, si prescinde
eccezionalmente dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia:
Fatti
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano
spese.
3. Notificazione a:
-
;
-
.
Comunicazione alla Giudicatura
di pace di Mendrisio.
Per
Considerandi
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza, di fr. 2'556.95 non raggiunge il limite di legge di fr.
30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).