14.2013.224
Reclamo contro la decisione di fallimento. Requisito della solvibilità non adempiuto
28 gennaio 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.224
Lugano
28 gennaio 2014
B/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza del 4 ottobre 2013 da
RE
1
contro
CO
1
istanza sulla quale il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona
con sentenza
dell’11 dicembre 2013 (inc. n. SO.2013.1122) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento
di RE 1, __________, a far tempo
dal giorno di giovedì 12 dicembre 2013 alle ore 09.00.
2./3./4./5./6. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
13 dicembre 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato;
preso atto che con disposizione ordinatoria del 23 dicembre 2013 al
reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A.Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di
fr. 1'605.75 oltre interessi così come diritti d’incasso e spese amministrative
di fr. 1'146.--.
Fatti
B. La convenuta non ha presentato
osservazioni nel termine assegnatole e nemmeno hanno le parti chiesto di essere
convocate a un’udienza.
C. Con decisione dell’11
dicembre 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il
fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 12 dicembre 2013 alle ore 09.00.
D. Con il reclamo la convenuta
asserisce di avere versato all’istante, il 13 dicembre 2013, l’importo di fr.
1'955.25, che le era stato comunicato telefonicamente dall’istante stessa,
producendo una ricevuta relativa al pagamento del citato importo e affermando
di voler presentare un’attestazione della CO 1 di conferma dell’avvenuto
pagamento a saldo del suo debito. La reclamante asserisce poi di volere procedere,
con l’accordo dei creditori, al pagamento rateale di tutte le posizioni ancora
scoperte e di potere, se del caso, produrre copia di questi accordi e delle
ricevute degli acconti già versati.
Considerandi
in
diritto:
1.
La decisione del giudice
del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo
il CPC. In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.
14.
pag. 347).
b) Nel caso in
esame, la reclamante ha asserito di avere saldato il suo debito nei confronti
dell’istante il 13 dicembre 2013, e ha prodotto una ricevuta postale relativa
al versamento di fr. 1'955.25. La questione a sapere se con questo pagamento la
convenuta abbia estinto il suo debito integralmente, compresi gli interessi e
le spese, come previsto dall’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, può rimanere aperta,
ritenuto che il requisito della solvibilità, come si vedrà di seguito, non risulta
adempiuto. Dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona al 21
gennaio 2014 si evince infatti che nei confronti della convenuta sono pendenti
11.
procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 42'808.60, compresa
quella in oggetto. Determinante è che dal predetto estratto emerge che durante il
mese di novembre 2013 per quattro procedure, promosse dalla Confederazione Svizzera
per il mancato pagamento di tasse, è stato eseguito il pignoramento, mentre in
un’altra esecuzione, per il mancato pagamento di oneri sociali, è stata emessa
la comminatoria di fallimento. Inoltre, il 15 gennaio 2014, in un’ulteriore
procedura promossa dalla Confederazione Svizzera, sempre per il mancato
pagamento di tasse, è stato emesso l’avviso di pignoramento. Ciò porta a
concludere che la situazione finanziaria della convenuta non sta
sostanzialmente migliorando e che la carenza di liquidità non le permette nemmeno
di pagare oneri sociali e imposte. A proposito del possibile inoltro di copie
degli accordi con i creditori rispettivamente degli acconti già pagati,
prospettato dalla convenuta, va osservato che qualsivoglia documento va
prodotto entro il termine di reclamo, ciò che non è stato fatto. Nel caso di
specie si può pertanto affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante
appare più probabile della sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto
della solvibilità non può essere considerato reso verosimile, per cui il
fallimento di RE 1 non può essere annullato.
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto
sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a
carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il
fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
giovedì 30 gennaio 2014
alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia del
presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1
3. Notificazione:
- RE 1,;
- CO 1,;
- Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
- Ufficio del Registro fondiario
del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).