Lexipedia

Decisione

14.2013.224

Reclamo contro la decisione di fallimento. Requisito della solvibilità non adempiuto

28 gennaio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. La convenuta non ha presentato

osservazioni nel termine assegnatole e nemmeno hanno le parti chiesto di essere

convocate a un’udienza.

C. Con decisione dell’11

dicembre 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il

fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 12 dicembre 2013 alle ore 09.00.

D. Con il reclamo la convenuta

asserisce di avere versato all’istante, il 13 dicembre 2013, l’importo di fr.

1'955.25, che le era stato comunicato telefonicamente dall’istante stessa,

producendo una ricevuta relativa al pagamento del citato importo e affermando

di voler presentare un’attestazione della CO 1 di conferma dell’avvenuto

pagamento a saldo del suo debito. La reclamante asserisce poi di volere procedere,

con l’accordo dei creditori, al pagamento rateale di tutte le posizioni ancora

scoperte e di potere, se del caso, produrre copia di questi accordi e delle

ricevute degli acconti già versati.

Considerandi

in

diritto:

1.

La decisione del giudice

del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo

il CPC. In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,

2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.

14.

pag. 347).

b) Nel caso in

esame, la reclamante ha asserito di avere saldato il suo debito nei confronti

dell’istante il 13 dicembre 2013, e ha prodotto una ricevuta postale relativa

al versamento di fr. 1'955.25. La questione a sapere se con questo pagamento la

convenuta abbia estinto il suo debito integralmente, compresi gli interessi e

le spese, come previsto dall’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, può rimanere aperta,

ritenuto che il requisito della solvibilità, come si vedrà di seguito, non risulta

adempiuto. Dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona al 21

gennaio 2014 si evince infatti che nei confronti della convenuta sono pendenti

11.

procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 42'808.60, compresa

quella in oggetto. Determinante è che dal predetto estratto emerge che durante il

mese di novembre 2013 per quattro procedure, promosse dalla Confederazione Svizzera

per il mancato pagamento di tasse, è stato eseguito il pignoramento, mentre in

un’altra esecuzione, per il mancato pagamento di oneri sociali, è stata emessa

la comminatoria di fallimento. Inoltre, il 15 gennaio 2014, in un’ulteriore

procedura promossa dalla Confederazione Svizzera, sempre per il mancato

pagamento di tasse, è stato emesso l’avviso di pignoramento. Ciò porta a

concludere che la situazione finanziaria della convenuta non sta

sostanzialmente migliorando e che la carenza di liquidità non le permette nemmeno

di pagare oneri sociali e imposte. A proposito del possibile inoltro di copie

degli accordi con i creditori rispettivamente degli acconti già pagati,

prospettato dalla convenuta, va osservato che qualsivoglia documento va

prodotto entro il termine di reclamo, ciò che non è stato fatto. Nel caso di

specie si può pertanto affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante

appare più probabile della sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto

della solvibilità non può essere considerato reso verosimile, per cui il

fallimento di RE 1 non può essere annullato.

2.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto

sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia è posta a

carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è dichiarato il

fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

giovedì 30 gennaio 2014

alle ore 10.00.

2. La tassa di giustizia del

presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di RE 1

3. Notificazione:

- RE 1,;

- CO 1,;

- Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

- Ufficio del Registro fondiario

del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).