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Decisione

14.2013.225

Autofallimento. Rifiuto se il debitore ha interposto opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Accertamento d'ufficio di quel presupposto negativo

13 maggio 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

decisione del 5 dicembre 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

ha respinto l’istanza e posto a carico dell’istante le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 100.–,

ordinando di restituirgli l’anticipo

eccedente di fr. 700.– da lui prestato.

C. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19

dicembre 2013, chiedendo implicitamente di annullarla e di accogliere l’istanza.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento (art. 191 LEF) – è una

decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio del reclamo

alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello

(art. 48 lett. e n. 1 LOG) entro dieci giorni dalla notificazione (art.

174.

cpv. 1, per il rinvio dell’art. 194 LEF; combinati art. 309 lett. b n. 7 e

319.

lett. a CPC).

1.1

Nel

caso specifico, la decisione impugnata è stata notificata al reclamante il 14

dicembre 2013. Inoltrato il successivo 20 dicembre, il reclamo è dunque

tempestivo.

1.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento

manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC). Le parti possono avvalersi di

fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima

istanza (art. 174 cpv. 1 LEF e art. 326 cpv. 2 CPC) – i cosiddetti

“pseudo nova” – o se, benché posteriori, adempiono i requisiti dell’art.

174.

cpv. 2 LEF. Nel caso concreto il reclamante si è limitato ad accludere al

reclamo una copia della sua istanza di autofallimento del 18 ottobre 2013, già

agli atti.

1.3

I requisiti di motivazione che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC

impongono al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

2.

Nella

sentenza impugnata, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha

rilevato che l’istante lavora a tempo pieno quale responsabile del ristorante __________

di __________ per un salario lordo mensile di fr. 4'800.–, al quale si

aggiungono bonus versati regolarmente, pari in media a fr. 408.90 mensili

(complessivi fr. 4'080.10 da gennaio a ottobre 2013), per cui il salario

medio mensile lordo dell’istante, compresa la tredicesima, si attesta a fr. 5'608.10,

corrispondenti a fr. 4'167.20 netti al mese (doc. A). A titolo di spese

correnti, il primo giudice ha riconosciuto quelle esposte dall’istante (doc.

B), ad eccezione dell’importo di fr. 400.– versati a favore del figlio

venticinquenne, per il quale non risultavano obblighi di mantenimento, e ha aggiunto

un importo mensile stimato in fr. 320.– per imposte (importo calcolato

considerando un reddito imponibile di fr. 39'300.– annui), oltre a fr. 1'200.–

mensili quale minimo vitale secondo la tabella edita dalla Camera, ottenendo

così un fabbisogno mensile di complessivi fr. 3'038.35. Onde un’eccedenza

di fr. 1'128.85 mensili (fr. 4'167.20 ./. fr. 3'038.35). Preso

atto dai conteggi di salario dell’esistenza di una trattenuta di fr. 850.–

mensili in media effettuata a titolo di “pignoramento”, il Pretore aggiunto ha

considerato che l’importo residuo a disposizione dell’istante – pari a fr. 3'464.50

mensili , gli permetteva in ogni caso di coprire il suo fabbisogno allargato di

fr. 3'038.35 e di disporre di un’eccedenza di fr. 426.15 mensili (fr. 3'464.50 ./.fr. 3'038.35)

per fronteggiare eventuali imprevisti.

3.

Con

il reclamo RE 1 rileva di subire dal luglio del 2012 una trattenuta di salario,

a quanto è dato di capire per il pagamento d’imposte arretrate dell’ordine di fr. 30'000.–,

ciò che non gli ha più permesso di fare fronte a quelle correnti. Per quanto riguarda

il mantenimento di suo figlio, che sta frequentando una scuola a Londra, il

reclamante ritiene che sia un suo dovere morale continuare a versargli fr. 1'000.–

mensili come quando la sua situazione finanziaria glielo permetteva.

4.

In

virtù dell’art. 191 LEF il debitore può chiedere egli stesso la dichiarazione

del suo fallimento facendo nota al giudice la propria insolvenza. Se non

sussistono possibilità di appuramento bonale dei debiti secondo gli art. 333

segg. LEF, il giudice dichiara il fallimento. Ogni debitore ha il diritto di chiedere

l’autofallimento, anche se non soggiace all’esecuzione in via di fallimento. Scopo

dell’istituto è dare al debitore la possibilità di sanare complessivamente la

sua situazione finanziaria, principalmente mediante l’estinzione delle

esecuzioni in corso (art. 206 LEF) – compresi i pignoramenti di salario – e la

facoltà conferitagli di opporsi alle nuove esecuzioni volte all’incasso di

crediti sorti prima del fallimento finché egli non sia ritornato a miglior

fortuna (art. 265 seg. LEF) (v. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed.

2013, n. 22-23 ad § 38).

4.1

Il debitore deve non solo affermare,

bensì anche rendere verosimile il suo stato di insolvenza (Cometta, op. cit., n. 5 ad

art. 191, con rimandi). Egli deve permettere al giudice di valutare, secondo un

esame di semplice verosimiglianza, se – a causa di una mancanza di mezzi

finanziari non limitata nel tempo e avente la sua origine in introiti e/o

patrimonio insufficienti – si trovi nell’impossibilità di pagare i suoi debiti già

esigibili (Cometta, op. cit., n. 5 e 6 ad art. 191). Lo stato d’insolvenza si realizza

anche quando il debitore, sebbene già sovraindebitato, dispone ancora di

liquidità sufficiente per regolare determinati debiti ma non tutti: in questa

ipotesi la richiesta è giustificata dal rispetto del principio della par condicio

creditorum (Cometta, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite,

2005, n. 6 ad art. 191 LEF).

4.2

Affinché

il fallimento possa venire pronunciato in seguito ad una dichiarazione d’insolvibilità

presentata al giudice, deve essere adempiuta una condizione positiva (lo stato

d’insolvibilità) e simultaneamente non deve essere adempiuta nessuna delle seguenti

condizioni negative (CEF, sentenza inc. 14.2009.7 del 27 aprile 2009, consid.

4), ossia:

– un appuramento

bonale dei debiti ai sensi degli art. 333 segg. LEF appare possibile (solo nel

caso di debitori non soggetti all’esecuzione in via di fallimento);

– la

decisione di fallimento è stata sospesa in seguito a moratoria concordataria o

a moratoria straordinaria ai sensi dell’art. 173a LEF;

– una

procedura di fallimento è in corso (art. 206 cpv. 3 LEF);

– è in

corso un’esecuzione in cui il debitore ha interposto opposizione per non

ritorno a miglior fortuna (art. 265b LEF);

– la

domanda di auto fallimento costituisce un abuso di diritto manifesto secondo l’art.

2.

cpv. 2 CC (Cometta, op. cit. n. 4 ad art. 191).

5.

Nel caso specifico, il reclamante allega che la sua situazione finanziaria

è cambiata, da quando nel 2011 l’autorità fiscale ha avviato un’esecuzione per

il pagamento di imposte cantonali e comunali arretrate di circa fr. 30'000.–,

che è proseguita malgrado egli avesse “ricorso” per “non ritorno a miglior

fortuna”. A questo proposito il Pretore aggiunto non si è espresso nella sentenza

impugnata. Ora, come visto, il debitore che ha interposto opposizione per non

ritorno a miglior fortuna in un’esecuzione non è più abilitato a domandare egli

stesso il proprio fallimento durante l’esecuzione medesima (art. 265b

LEF). Il giudice deve accertare d’ufficio che questo presupposto negativo –

come anche gli altri citati in precedenza – non sia adempiuto (cfr. art.

255.

lett. a CPC). In concreto, la decisione andrebbe quindi annullata e

rinviata al primo giudice perché verifichi la questione, ma per il principio di

economia e di celerità della procedura la Camera ha ritenuto opportuno di

accertare essa stessa la situazione esecutiva del reclamante.

Dalle

informazioni fornite dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio risulta

che RE 1, il 19 ottobre 2011, ha interposto opposizione per non ritorno a

miglior fortuna alle esecuzioni n. 768925 e 768926, promosse rispettivamente

dalla Confederazione Svizzera per fr. 17'231.– (per imposte federali del

1999.

e dal 2003-2006) e dallo Stato del Canton Ticino per fr. 34'966.10

(per imposte cantonali del 1995, 1997, 1998, 1999 e dal 2003-2006, oltre l’imposta

speciale 1995), sulla base di attestati di carenza di beni rilasciati nel fallimento

dell’escusso. Le opposizioni sono poi state rigettate dal Pretore aggiunto

della Giurisdizione d Mendrisio-Sud con sentenze del 16 dicembre 2011 (inc.

SO.2011.711/2). Finalmente l’escusso ha pagato la prima esecuzione il 10 gennaio

2014.

mentre nella seconda è stato rilasciato un attestato di carenza beni dopo

pignoramento per fr. 28'874.70. Al momento della presentazione dell’istanza

di auto fallimento, il 4 dicembre 2013, entrambe le esecuzioni erano ancora in

corso, sicché il primo giudice avrebbe dovuto respingerla già in virtù dell’art.

265b LEF. Ancorché per un altro motivo, la sentenza impugnata va

pertanto confermata e il reclamo respinto.

6.

A

titolo aggiuntivo e a futura memoria viene da chiedersi se nel caso di specie

non vi sarebbe spazio per un appuramento bonale dei debiti nel senso degli art.

333.

segg. LEF, RE 1 apparendo avere una certa disponibilità (visto quanto ha pagato

per imposte arretrate) e i suoi creditori non essendo numerosi.

7.

La

tassa del giudizio odierno segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 150.–-, anticipata dal reclamante, è posta a suo

carico.

3.Notificazione a .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72 e segg. LTF).