14.2013.225
Autofallimento. Rifiuto se il debitore ha interposto opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Accertamento d'ufficio di quel presupposto negativo
13 maggio 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.225
Lugano
13 maggio 2014
jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente,
Walser
ed Epiney-Colombo
vicecancelliera:
Baur
Martinelli
sedente per statuire nella causa __________ della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud (autofallimento) promossa con istanza del 18 ottobre 2013 da
RE 1
giudicando
sull’appello del 19 dicembre 2013 presentato dall’istante contro la decisione
emessa
il 5 dicembre 2013 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza del 18 ottobre 2013 RE 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud di decretare il proprio fallimento ai sensi dell’art. 191 LEF. All’udienza
di discussione del 4 dicembre 2013 l’istante ha confermato la propria domanda.
Fatti
B. Con
decisione del 5 dicembre 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
ha respinto l’istanza e posto a carico dell’istante le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 100.–,
ordinando di restituirgli l’anticipo
eccedente di fr. 700.– da lui prestato.
C. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19
dicembre 2013, chiedendo implicitamente di annullarla e di accogliere l’istanza.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento (art. 191 LEF) – è una
decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio del reclamo
alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello
(art. 48 lett. e n. 1 LOG) entro dieci giorni dalla notificazione (art.
174.
cpv. 1, per il rinvio dell’art. 194 LEF; combinati art. 309 lett. b n. 7 e
319.
lett. a CPC).
1.1
Nel
caso specifico, la decisione impugnata è stata notificata al reclamante il 14
dicembre 2013. Inoltrato il successivo 20 dicembre, il reclamo è dunque
tempestivo.
1.2
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC). Le parti possono avvalersi di
fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima
istanza (art. 174 cpv. 1 LEF e art. 326 cpv. 2 CPC) – i cosiddetti
“pseudo nova” – o se, benché posteriori, adempiono i requisiti dell’art.
174.
cpv. 2 LEF. Nel caso concreto il reclamante si è limitato ad accludere al
reclamo una copia della sua istanza di autofallimento del 18 ottobre 2013, già
agli atti.
1.3
I requisiti di motivazione che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC
impongono al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
2.
Nella
sentenza impugnata, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha
rilevato che l’istante lavora a tempo pieno quale responsabile del ristorante __________
di __________ per un salario lordo mensile di fr. 4'800.–, al quale si
aggiungono bonus versati regolarmente, pari in media a fr. 408.90 mensili
(complessivi fr. 4'080.10 da gennaio a ottobre 2013), per cui il salario
medio mensile lordo dell’istante, compresa la tredicesima, si attesta a fr. 5'608.10,
corrispondenti a fr. 4'167.20 netti al mese (doc. A). A titolo di spese
correnti, il primo giudice ha riconosciuto quelle esposte dall’istante (doc.
B), ad eccezione dell’importo di fr. 400.– versati a favore del figlio
venticinquenne, per il quale non risultavano obblighi di mantenimento, e ha aggiunto
un importo mensile stimato in fr. 320.– per imposte (importo calcolato
considerando un reddito imponibile di fr. 39'300.– annui), oltre a fr. 1'200.–
mensili quale minimo vitale secondo la tabella edita dalla Camera, ottenendo
così un fabbisogno mensile di complessivi fr. 3'038.35. Onde un’eccedenza
di fr. 1'128.85 mensili (fr. 4'167.20 ./. fr. 3'038.35). Preso
atto dai conteggi di salario dell’esistenza di una trattenuta di fr. 850.–
mensili in media effettuata a titolo di “pignoramento”, il Pretore aggiunto ha
considerato che l’importo residuo a disposizione dell’istante – pari a fr. 3'464.50
mensili , gli permetteva in ogni caso di coprire il suo fabbisogno allargato di
fr. 3'038.35 e di disporre di un’eccedenza di fr. 426.15 mensili (fr. 3'464.50 ./.fr. 3'038.35)
per fronteggiare eventuali imprevisti.
3.
Con
il reclamo RE 1 rileva di subire dal luglio del 2012 una trattenuta di salario,
a quanto è dato di capire per il pagamento d’imposte arretrate dell’ordine di fr. 30'000.–,
ciò che non gli ha più permesso di fare fronte a quelle correnti. Per quanto riguarda
il mantenimento di suo figlio, che sta frequentando una scuola a Londra, il
reclamante ritiene che sia un suo dovere morale continuare a versargli fr. 1'000.–
mensili come quando la sua situazione finanziaria glielo permetteva.
4.
In
virtù dell’art. 191 LEF il debitore può chiedere egli stesso la dichiarazione
del suo fallimento facendo nota al giudice la propria insolvenza. Se non
sussistono possibilità di appuramento bonale dei debiti secondo gli art. 333
segg. LEF, il giudice dichiara il fallimento. Ogni debitore ha il diritto di chiedere
l’autofallimento, anche se non soggiace all’esecuzione in via di fallimento. Scopo
dell’istituto è dare al debitore la possibilità di sanare complessivamente la
sua situazione finanziaria, principalmente mediante l’estinzione delle
esecuzioni in corso (art. 206 LEF) – compresi i pignoramenti di salario – e la
facoltà conferitagli di opporsi alle nuove esecuzioni volte all’incasso di
crediti sorti prima del fallimento finché egli non sia ritornato a miglior
fortuna (art. 265 seg. LEF) (v. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed.
2013, n. 22-23 ad § 38).
4.1
Il debitore deve non solo affermare,
bensì anche rendere verosimile il suo stato di insolvenza (Cometta, op. cit., n. 5 ad
art. 191, con rimandi). Egli deve permettere al giudice di valutare, secondo un
esame di semplice verosimiglianza, se – a causa di una mancanza di mezzi
finanziari non limitata nel tempo e avente la sua origine in introiti e/o
patrimonio insufficienti – si trovi nell’impossibilità di pagare i suoi debiti già
esigibili (Cometta, op. cit., n. 5 e 6 ad art. 191). Lo stato d’insolvenza si realizza
anche quando il debitore, sebbene già sovraindebitato, dispone ancora di
liquidità sufficiente per regolare determinati debiti ma non tutti: in questa
ipotesi la richiesta è giustificata dal rispetto del principio della par condicio
creditorum (Cometta, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite,
2005, n. 6 ad art. 191 LEF).
4.2
Affinché
il fallimento possa venire pronunciato in seguito ad una dichiarazione d’insolvibilità
presentata al giudice, deve essere adempiuta una condizione positiva (lo stato
d’insolvibilità) e simultaneamente non deve essere adempiuta nessuna delle seguenti
condizioni negative (CEF, sentenza inc. 14.2009.7 del 27 aprile 2009, consid.
4), ossia:
– un appuramento
bonale dei debiti ai sensi degli art. 333 segg. LEF appare possibile (solo nel
caso di debitori non soggetti all’esecuzione in via di fallimento);
– la
decisione di fallimento è stata sospesa in seguito a moratoria concordataria o
a moratoria straordinaria ai sensi dell’art. 173a LEF;
– una
procedura di fallimento è in corso (art. 206 cpv. 3 LEF);
– è in
corso un’esecuzione in cui il debitore ha interposto opposizione per non
ritorno a miglior fortuna (art. 265b LEF);
– la
domanda di auto fallimento costituisce un abuso di diritto manifesto secondo l’art.
2.
cpv. 2 CC (Cometta, op. cit. n. 4 ad art. 191).
5.
Nel caso specifico, il reclamante allega che la sua situazione finanziaria
è cambiata, da quando nel 2011 l’autorità fiscale ha avviato un’esecuzione per
il pagamento di imposte cantonali e comunali arretrate di circa fr. 30'000.–,
che è proseguita malgrado egli avesse “ricorso” per “non ritorno a miglior
fortuna”. A questo proposito il Pretore aggiunto non si è espresso nella sentenza
impugnata. Ora, come visto, il debitore che ha interposto opposizione per non
ritorno a miglior fortuna in un’esecuzione non è più abilitato a domandare egli
stesso il proprio fallimento durante l’esecuzione medesima (art. 265b
LEF). Il giudice deve accertare d’ufficio che questo presupposto negativo –
come anche gli altri citati in precedenza – non sia adempiuto (cfr. art.
255.
lett. a CPC). In concreto, la decisione andrebbe quindi annullata e
rinviata al primo giudice perché verifichi la questione, ma per il principio di
economia e di celerità della procedura la Camera ha ritenuto opportuno di
accertare essa stessa la situazione esecutiva del reclamante.
Dalle
informazioni fornite dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio risulta
che RE 1, il 19 ottobre 2011, ha interposto opposizione per non ritorno a
miglior fortuna alle esecuzioni n. 768925 e 768926, promosse rispettivamente
dalla Confederazione Svizzera per fr. 17'231.– (per imposte federali del
1999.
e dal 2003-2006) e dallo Stato del Canton Ticino per fr. 34'966.10
(per imposte cantonali del 1995, 1997, 1998, 1999 e dal 2003-2006, oltre l’imposta
speciale 1995), sulla base di attestati di carenza di beni rilasciati nel fallimento
dell’escusso. Le opposizioni sono poi state rigettate dal Pretore aggiunto
della Giurisdizione d Mendrisio-Sud con sentenze del 16 dicembre 2011 (inc.
SO.2011.711/2). Finalmente l’escusso ha pagato la prima esecuzione il 10 gennaio
2014.
mentre nella seconda è stato rilasciato un attestato di carenza beni dopo
pignoramento per fr. 28'874.70. Al momento della presentazione dell’istanza
di auto fallimento, il 4 dicembre 2013, entrambe le esecuzioni erano ancora in
corso, sicché il primo giudice avrebbe dovuto respingerla già in virtù dell’art.
265b LEF. Ancorché per un altro motivo, la sentenza impugnata va
pertanto confermata e il reclamo respinto.
6.
A
titolo aggiuntivo e a futura memoria viene da chiedersi se nel caso di specie
non vi sarebbe spazio per un appuramento bonale dei debiti nel senso degli art.
333.
segg. LEF, RE 1 apparendo avere una certa disponibilità (visto quanto ha pagato
per imposte arretrate) e i suoi creditori non essendo numerosi.
7.
La
tassa del giudizio odierno segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 150.–-, anticipata dal reclamante, è posta a suo
carico.
3.Notificazione a .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72 e segg. LTF).