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Decisione

14.2013.226

Rigetto definitivo dell'opposizione. Divieto di nova. Sentenza germanica e decreto sui costi quale decisioni giusta l'art. 25 CL (1988). Documenti in originale, dichiarati definitivi e provvisti di at

10 marzo 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’istanza la

procedente ha compiegato la decisione (“Urteil”) 12 febbraio 2009 emessa

dal giudice unico __________ del Landgericht __________, nella regione della __________

(Freistaat __________) (doc. C), l’atto introduttivo della causa 19 agosto 2008 e la citazione all’udienza (doc. D) con l’attestato di notifica 29 agosto/2 settembre

2008 (doc. E), la decisione sulla determinazione dei costi (“Kostenfestsetzungsbeschluss”)

15 luglio 2009 (doc. G), il conteggio in € della sua pretesa di cui ha documentato il controvalore

in CHF (doc. I), la procura conferita per la notifica di atti al suo rappresentante

in Svizzera (doc. L) e un estratto di norme della procedura civile valida in

Germania (doc. A e B).

Il

25 novembre 2013, su richiesta dell’escusso l’Autorità

regionale di protezione 4 (sede a Paradiso) ha disposto l’istituzione di una curatela di

rappresentanza e amministrativa dei beni giusta gli art. 394 e 395 CC, incarico

affidato ad RA 1 che già si occupava di questioni amministrative dell’assistito. All’udienza di discussione del 4 dicembre 2013, cui l’istante non ha partecipato, il convenuto –

per voce della curatrice – ha avversato la richiesta della procedente.

C. Con

decisione 9 dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza rigettando l’opposizione in via definitiva. Stabilita l’applicabilità della Convenzione di Lugano

nel suo tenore valido fino al 31 dicembre 2010 (CL), il primo giudice ha preso

atto della generica contestazione del convenuto e ha ritenuto realizzati i

presupposti di cui agli art. 46 e 47 CL.

D. Con

il reclamo in esame l’escusso

evidenzia un costante deteriorarsi del suo stato di salute, iniziato all’incirca nel 2008 e aggravatosi nell’ultimo trimestre del 2013 tanto da imporgli

il ricovero in ospedale. Il reclamante afferma di essersi opposto alla richiesta

dell’istante. Egli si duole di

una non corretta notifica della decisione germanica 12 febbraio 2009, il suo

rappresentante legale avendo rescisso il mandato dal 26 gennaio 2009. La stessa

era inoltre stata emessa in contumacia. L’interessato accenna poi all’ impossibilità a farsi patrocinare da un avvocato per le difficoltà finanziarie

che lo avrebbero costretto – in veste di beneficiario di una rendita AI – a fare

richiesta di prestazioni complementari.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l’art.

319.

lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima

istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF,

segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC).

Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a

CPC), il termine per l’inoltro

del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un’eventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta entro il

medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). I reclami nelle cause proposte a

norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2

LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano

nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Ciò detto, presentato il 22 dicembre 2013 avverso la decisione 9 dicembre

2013, notificata l’indomani e

recapitata al convenuto il successivo giorno 11 dicembre (estratto “tracciamento

degli invii” 30 dicembre 2013), il reclamo è tempestivo (art. 145 cpv. 4 CPC e

art. 56 n. 1 LEF).

2.

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che non sono ammessi nova (art. 326 cpv. 1 CPC) (CEF 18 gennaio

2013.

inc. 14.2012. 172 consid. 4). Ciò detto, risultano a priori irricevibili i

nuovi documenti prodotti davanti a questa Camera quali doc. AO2, A04, A05 e

A06, che pertanto vanno estromessi dall’incarto. Trattandosi della rappresentanza dell’escusso per il tramite della sua curatrice

(art. 68 cpv. 1 CPC) è per contro ammissibile la decisione 17 dicembre 2013 che

formalizza l’istituzione della

curatela di rappresentanza e amministrativa (doc. A01). Altresì ricevibile è la

copia della decisione impugnata (doc. A03).

3.

Giusta

l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva,

il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. La

nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i

titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e

l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle

convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto,

dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 59 ad art. 80). Trattandosi

in particolare di una decisione estera di condanna al

pagamento di una somma di denaro, l’eventuale pronuncia del rigetto dell’opposi-zione presuppone – a titolo pregiudiziale – la dichiarazione

di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur,

81.

cpv. 3 LEF; Staehelin,

op. cit., n. 59 e 67 seg. ad art. 80 con rif., Staehelin, in: LugÜ, Stämpflis Handkommentar,

Berna 2008, n. 8 ad art. 31; sentenza

TF 5P.275/2002 del 20 novembre 2002 consid. 2.3).

Il 1°

gennaio 2011 è entrata in vigore per la Svizzera la nuova Convenzione di Lugano

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12), che ha sostituito

la precedente e omonima Convenzione del 16 settembre 1988 (CL, RU 1991 2436).

Per l’art. 63 n. 1 CLug, la

nuova convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni estere pronunciate in merito ad azioni avviate

all’estero dopo la sua entrata

in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto. In concreto, l’azione sfociata nella decisione 12 febbraio

2009.

del Landgericht __________ – e relativo decreto sui costi 15 luglio 2009 –

è stata ovviamente proposta prima dell’entrata in vigore della CLug in Germania (stato d’origine) il 1° gennaio 2010, e in Svizzera

(stato richiesto) il 1° gennaio 2011. Come ritenuto dal Pretore (decisione

impugnata, pag. 3 in alto), alla fattispecie torna così applicabile la

(vecchia) Convenzione del 1988 (CL).

4.

Ora, in concreto il Pretore

ha dapprima evidenziato come all’udienza di discussione l’escusso si fosse

limitato ad una generica opposizione (decisione impugnata, pag. 2 verso l’alto).

Ciò detto per il primo giudice il titolo di rigetto, che ha individuato nella sentenza

12.

febbraio 2009 e nel decreto sui costi 15 luglio 2009, rientrava in quella

che era la definizione di decisione giusta l’art. 25 CL. Nell’ambito dell’esame

dei requisiti posti dagli art. 46 e 47 CL, egli ha accertato che la procedente

aveva presentato gli esemplari in originale della decisione

contumaciale 12 febbraio 2009 e del decreto sulla determinazione dei costi 15

luglio 2009 oltre all’attestazione

di notifica del 17 marzo 2009 rispettivamente del 20 luglio 2009 (decisione impugnata, pag. 3 nel mezzo e in basso; art. 46

n. 1 CL). Ciascuna delle due decisioni recava pure il timbro che le dichiarava

definitive, vale a dire esecutive e passate in giudicato (decisione impugnata,

pag. 3 verso il basso; art. 47 n. 1 CL). Infine, l’istante aveva pure allegato la

conferma scritta dell’avviso di ricevimento in data 29 agosto 2008 riferito all’atto

introduttivo di causa con la relativa citazione all’udienza notificati all’escusso

per il tramite del suo rappresentante legale (decisione impugnata, pag. 3 in basso; art. 46 n. 2 CL).

5.

Davanti

a questa Camera il reclamante sostiene che, diversamente da quanto attestato

dal Landgericht __________, la decisione 12 febbraio 2009 non gli è stata personalmente

notificata il 17 marzo 2009 bensì al suo rappresentante legale che, tuttavia, aveva

interrotto il rapporto di mandato con effetto dal 26 gennaio 2009 (reclamo,

pag. 1 verso il basso). Sempre secondo il ricorrente il Landgericht __________

aveva respinto la richiesta formulata dal suo nuovo avvocato il 1° aprile 2009 per

visionare gli atti così da poter impugnare con ricorso la citata decisione – ignorando

conseguentemente le argomentazioni del convenuto – proprio a motivo che la

stessa era già stata notificata il 17 marzo 2009 (reclamo, pag. 1 in basso). Pacifico poi per il ricorrente che, trattandosi di una decisione contumaciale, quel giudizio

era stato emesso senza la sua partecipazione (reclamo, pag. 1 in basso). Ma invano. Il verbale d’udienza non dà

alcun riscontro di queste allegazioni, giacché – come puntualmente rilevato dal

Pretore – in quella sede l’interessato

si è limitato a proporre una generica contestazione. A ben vedere non si può in

effetti altrimenti interpretare – diversamente da quanto vuole lasciar intendere

il reclamante – un’allegazione

del seguente tenore: “Dichiara di opporsi all’istanza in esame poiché ritiene che la sentenza germanica sia

iniqu[a] e si rimette non di meno [...] al giudizio del Pretore” (verbale d’udienza 4

dicembre 2013). Di modo che, alla stregua dei relativi documenti (sopra,

consid. 2) annessi al memoriale di ricorso, in quanto nuove le censure

risultano inammissibili per effetto dell’art. 326 cpv. 1 CPC.

A titolo

aggiuntivo giova comunque sia ricordare che sulla base dei documenti di cui

dispone questa Camera – ossia quelli segnatamente prodotti davanti al Pretore –

l’accertamento pretorile non

può nemmeno dirsi manifestamente errato (art. 320 lett. b CPC). Il reclamante neanche

considera l’avvenuta notifica il

29.

agosto 2008 della decisione con cui il Landgericht __________

informava il convenuto del contenzioso a suo carico rubricato quale n. “__________”,

completo di allegati e della convocazione all’udienza (doc. D), nelle mani del suo

rappresentante legale in Germania “__________” come attesta l’“Empfangsbekenntnis” ritornato

al tribunale il successivo 2 settembre 2008 (doc. E). E, di fatto, il

reclamante ha sempre mantenuto la propria rappresentanza legale in quel paese. In

particolare, quel medesimo studio legale risulta quale “Prozess-bevollmächtigte”

in relazione alla decisione 12 febbraio 2009 (doc. C

pag. 1), notificatagli appunto il 17 marzo 2009 (“[...] mit der Bestätigung,

dass Ausfertigung der Gegenpartei am 17.03.09 von Amts wegen zugestellt wurde [...]”:

doc. C pag. 3, timbro in basso). A tutela dei suoi interessi gli è

quindi subentrato lo studio legale “__________” (doc. G

pag. 1) a cui il Landgericht __________ ha notificato il 20 luglio 2009 (“[...]

Die Entscheidung wurde dem Gegner am 20.07.09 von Amts

wegen zugestellt [...]”: doc. G pag. 2) il giudizio

sui costi di procedura del 15 luglio 2009 inerenti la decisione contumaciale 12

febbraio 2009 passata in giudicato (“[…] werden die von dem Beklagten an die

Klägerin nach dem rechtskräftigen Versäumnisurteil des Landgerichts __________

vom 12.02.2009 zu erstattenden Kosten [...]”: doc. G

pag. 2). E lo stesso reclamante ammette che proprio questo studio legale si è chinato

sulla questione del ricorso avverso la decisione 12 febbraio 2009. Non da

ultimo poi, in riferimento ad entrambe le decisioni risulta una rinnovata notifica eseguita il 4 febbraio 2013 al convenuto della clausola

che comunicava la successione in diritto di “CO 1” a “__________” (doc. C pag. 4; doc. G pag. 3). Ma su tutte queste puntuali risultanze,

l’interessato non spende alcuna parola. Anzi, a ben vedere, il reclamante non accenna nemmeno ad un’eventuale lesione di norme di procedura valide secondo il diritto

interno germanico. Pertanto, nel complesso, la critica risulterebbe comunque inconsistente.

6.

Il

reclamo va quindi dichiarato inammissibile. Onde evitare malintesi futuri, motivi

di opportunità impongono nondimeno una precisazione del dispositivo pretorile

nel senso che l’opposizione è

rigettata in via definitiva per fr. 25'840.20 oltre interessi del 5% dal 20 novembre 2012 insieme alle

spese esecutive, come richiesto dalla parte istante (sopra, consid. A). Le

spese processuali del reclamo (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) sono a

carico del convenuto soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano

indennità il reclamo non essendo stato notificato.

Ai fini

dell’indicazione dei rimedi

giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 25'840.20.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 80 segg. LEF, CL e CLug, 95 cpv. 2, 106 cpv. 1 e

319.

segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: I. Il reclamo è inammissibile.

II. Il

Dispositivo

dispositivo n. 1 della decisione 9 dicembre 2013 del Pretore del Distretto di

Lugano, Sezione 5 (inc. __________) è così precisato e completato:

“1. L’istanza

è accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva per

l’importo di fr. 25'840.20 oltre interessi al

5% dal 20 dicembre 2012 insieme alle spese esecutive”.

III. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 250.–, già anticipata dal reclamante,

resta a suo carico. Non si assegnano indennità.

IV. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 25'840.20, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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