14.2013.226
Rigetto definitivo dell'opposizione. Divieto di nova. Sentenza germanica e decreto sui costi quale decisioni giusta l'art. 25 CL (1988). Documenti in originale, dichiarati definitivi e provvisti di at
10 marzo 2014Italiano14 min
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Numero d'incarto:
14.2013.226
Data decisione, Autorità:
10.03.2014, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Divieto di nova. Sentenza germanica e decreto sui costi quale decisioni giusta l'art. 25 CL (1988). Documenti in originale, dichiarati definitivi e provvisti di attestazione di notifica, oltre all'atto introduttivo di causa. Generica opposizione dell'escusso
ESAME PRELIMINARE
ESECUTIVITÀ
ESECUZIONE
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
RAPPRESENTANZA
RECLAMO
RICONOSCIMENTO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SENTENZA ESTERA
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 25 CL
art. 46 CL
art. 46 cf. 1 CL
art. 46 cf. 2 CL
art. 47 CL
art. 47 cf. 1 CL
art. 63 cf. 1 CLUG 2007
art. 68 cpv. 1 CPC
art. 320 CPC
art. 320 let. b CPC
art. 326 CPC
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 80 LEF
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 81 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2013.226
Lugano
10 marzo 2014
SL/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla
causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione
promossa con istanza 7 agosto/14 ottobre 2013 da
CO 1
(per il tramite di RA 2 )
contro
RE 1
(e per esso dalla curatrice di rappresentanza e
amministrativa RA 1 )
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del
22/26 novembre 2012 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con decisione 9 dicembre 2013 (inc. __________) ha così
stabilito:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via definitiva.
2. Le spese e la tassa di
giustizia per complessivi fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante,
sono poste a carico della parte convenuta che rifonderà a controparte fr. 400.–
a titolo di ripetibili.
3. omissis”.
Decisione impugnata dal convenuto che con reclamo 22
dicembre 2013 ne postula l’accoglimento nel senso di respingere l’istanza, memoriale che non è stato notificato all’istante;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ datato 22/26 novembre 2012
dell’UE di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 25'840.20 oltre
interessi al 5% dal 16 maggio 2005. Quale titolo di
credito ha indicato: “Gemæss Urteil vom 12.2.2009 des Landgerichtes __________ mit __________
und des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 15.7.2009 des Landgerichtes __________
mit __________. Der o. g. Betrag erhœht sich um Zinsen ab 10.11.12” (doc. H).
Interposta tempestiva opposizione, l’istante ne ha chiesto il rigetto definitivo per fr. 25'840.20 oltre interessi al 5% dal 20
novembre 2012, spese di esecuzione e incasso e fr. 2'699.15 di indennizzo per
traduzione tedesco/italiano.
Fatti
B. All’istanza la
procedente ha compiegato la decisione (“Urteil”) 12 febbraio 2009 emessa
dal giudice unico __________ del Landgericht __________, nella regione della __________
(Freistaat __________) (doc. C), l’atto introduttivo della causa 19 agosto 2008 e la citazione all’udienza (doc. D) con l’attestato di notifica 29 agosto/2 settembre
2008 (doc. E), la decisione sulla determinazione dei costi (“Kostenfestsetzungsbeschluss”)
15 luglio 2009 (doc. G), il conteggio in € della sua pretesa di cui ha documentato il controvalore
in CHF (doc. I), la procura conferita per la notifica di atti al suo rappresentante
in Svizzera (doc. L) e un estratto di norme della procedura civile valida in
Germania (doc. A e B).
Il
25 novembre 2013, su richiesta dell’escusso l’Autorità
regionale di protezione 4 (sede a Paradiso) ha disposto l’istituzione di una curatela di
rappresentanza e amministrativa dei beni giusta gli art. 394 e 395 CC, incarico
affidato ad RA 1 che già si occupava di questioni amministrative dell’assistito. All’udienza di discussione del 4 dicembre 2013, cui l’istante non ha partecipato, il convenuto –
per voce della curatrice – ha avversato la richiesta della procedente.
C. Con
decisione 9 dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza rigettando l’opposizione in via definitiva. Stabilita l’applicabilità della Convenzione di Lugano
nel suo tenore valido fino al 31 dicembre 2010 (CL), il primo giudice ha preso
atto della generica contestazione del convenuto e ha ritenuto realizzati i
presupposti di cui agli art. 46 e 47 CL.
D. Con
il reclamo in esame l’escusso
evidenzia un costante deteriorarsi del suo stato di salute, iniziato all’incirca nel 2008 e aggravatosi nell’ultimo trimestre del 2013 tanto da imporgli
il ricovero in ospedale. Il reclamante afferma di essersi opposto alla richiesta
dell’istante. Egli si duole di
una non corretta notifica della decisione germanica 12 febbraio 2009, il suo
rappresentante legale avendo rescisso il mandato dal 26 gennaio 2009. La stessa
era inoltre stata emessa in contumacia. L’interessato accenna poi all’ impossibilità a farsi patrocinare da un avvocato per le difficoltà finanziarie
che lo avrebbero costretto – in veste di beneficiario di una rendita AI – a fare
richiesta di prestazioni complementari.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l’art.
319.
lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima
istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF,
segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC).
Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a
CPC), il termine per l’inoltro
del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un’eventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta entro il
medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). I reclami nelle cause proposte a
norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2
LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano
nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Ciò detto, presentato il 22 dicembre 2013 avverso la decisione 9 dicembre
2013, notificata l’indomani e
recapitata al convenuto il successivo giorno 11 dicembre (estratto “tracciamento
degli invii” 30 dicembre 2013), il reclamo è tempestivo (art. 145 cpv. 4 CPC e
art. 56 n. 1 LEF).
2.
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che non sono ammessi nova (art. 326 cpv. 1 CPC) (CEF 18 gennaio
2013.
inc. 14.2012. 172 consid. 4). Ciò detto, risultano a priori irricevibili i
nuovi documenti prodotti davanti a questa Camera quali doc. AO2, A04, A05 e
A06, che pertanto vanno estromessi dall’incarto. Trattandosi della rappresentanza dell’escusso per il tramite della sua curatrice
(art. 68 cpv. 1 CPC) è per contro ammissibile la decisione 17 dicembre 2013 che
formalizza l’istituzione della
curatela di rappresentanza e amministrativa (doc. A01). Altresì ricevibile è la
copia della decisione impugnata (doc. A03).
3.
Giusta
l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva,
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. La
nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i
titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle
convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto,
dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 59 ad art. 80). Trattandosi
in particolare di una decisione estera di condanna al
pagamento di una somma di denaro, l’eventuale pronuncia del rigetto dell’opposi-zione presuppone – a titolo pregiudiziale – la dichiarazione
di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur,
81.
cpv. 3 LEF; Staehelin,
op. cit., n. 59 e 67 seg. ad art. 80 con rif., Staehelin, in: LugÜ, Stämpflis Handkommentar,
Berna 2008, n. 8 ad art. 31; sentenza
TF 5P.275/2002 del 20 novembre 2002 consid. 2.3).
Il 1°
gennaio 2011 è entrata in vigore per la Svizzera la nuova Convenzione di Lugano
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12), che ha sostituito
la precedente e omonima Convenzione del 16 settembre 1988 (CL, RU 1991 2436).
Per l’art. 63 n. 1 CLug, la
nuova convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni estere pronunciate in merito ad azioni avviate
all’estero dopo la sua entrata
in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto. In concreto, l’azione sfociata nella decisione 12 febbraio
2009.
del Landgericht __________ – e relativo decreto sui costi 15 luglio 2009 –
è stata ovviamente proposta prima dell’entrata in vigore della CLug in Germania (stato d’origine) il 1° gennaio 2010, e in Svizzera
(stato richiesto) il 1° gennaio 2011. Come ritenuto dal Pretore (decisione
impugnata, pag. 3 in alto), alla fattispecie torna così applicabile la
(vecchia) Convenzione del 1988 (CL).
4.
Ora, in concreto il Pretore
ha dapprima evidenziato come all’udienza di discussione l’escusso si fosse
limitato ad una generica opposizione (decisione impugnata, pag. 2 verso l’alto).
Ciò detto per il primo giudice il titolo di rigetto, che ha individuato nella sentenza
12.
febbraio 2009 e nel decreto sui costi 15 luglio 2009, rientrava in quella
che era la definizione di decisione giusta l’art. 25 CL. Nell’ambito dell’esame
dei requisiti posti dagli art. 46 e 47 CL, egli ha accertato che la procedente
aveva presentato gli esemplari in originale della decisione
contumaciale 12 febbraio 2009 e del decreto sulla determinazione dei costi 15
luglio 2009 oltre all’attestazione
di notifica del 17 marzo 2009 rispettivamente del 20 luglio 2009 (decisione impugnata, pag. 3 nel mezzo e in basso; art. 46
n. 1 CL). Ciascuna delle due decisioni recava pure il timbro che le dichiarava
definitive, vale a dire esecutive e passate in giudicato (decisione impugnata,
pag. 3 verso il basso; art. 47 n. 1 CL). Infine, l’istante aveva pure allegato la
conferma scritta dell’avviso di ricevimento in data 29 agosto 2008 riferito all’atto
introduttivo di causa con la relativa citazione all’udienza notificati all’escusso
per il tramite del suo rappresentante legale (decisione impugnata, pag. 3 in basso; art. 46 n. 2 CL).
5.
Davanti
a questa Camera il reclamante sostiene che, diversamente da quanto attestato
dal Landgericht __________, la decisione 12 febbraio 2009 non gli è stata personalmente
notificata il 17 marzo 2009 bensì al suo rappresentante legale che, tuttavia, aveva
interrotto il rapporto di mandato con effetto dal 26 gennaio 2009 (reclamo,
pag. 1 verso il basso). Sempre secondo il ricorrente il Landgericht __________
aveva respinto la richiesta formulata dal suo nuovo avvocato il 1° aprile 2009 per
visionare gli atti così da poter impugnare con ricorso la citata decisione – ignorando
conseguentemente le argomentazioni del convenuto – proprio a motivo che la
stessa era già stata notificata il 17 marzo 2009 (reclamo, pag. 1 in basso). Pacifico poi per il ricorrente che, trattandosi di una decisione contumaciale, quel giudizio
era stato emesso senza la sua partecipazione (reclamo, pag. 1 in basso). Ma invano. Il verbale d’udienza non dà
alcun riscontro di queste allegazioni, giacché – come puntualmente rilevato dal
Pretore – in quella sede l’interessato
si è limitato a proporre una generica contestazione. A ben vedere non si può in
effetti altrimenti interpretare – diversamente da quanto vuole lasciar intendere
il reclamante – un’allegazione
del seguente tenore: “Dichiara di opporsi all’istanza in esame poiché ritiene che la sentenza germanica sia
iniqu[a] e si rimette non di meno [...] al giudizio del Pretore” (verbale d’udienza 4
dicembre 2013). Di modo che, alla stregua dei relativi documenti (sopra,
consid. 2) annessi al memoriale di ricorso, in quanto nuove le censure
risultano inammissibili per effetto dell’art. 326 cpv. 1 CPC.
A titolo
aggiuntivo giova comunque sia ricordare che sulla base dei documenti di cui
dispone questa Camera – ossia quelli segnatamente prodotti davanti al Pretore –
l’accertamento pretorile non
può nemmeno dirsi manifestamente errato (art. 320 lett. b CPC). Il reclamante neanche
considera l’avvenuta notifica il
29.
agosto 2008 della decisione con cui il Landgericht __________
informava il convenuto del contenzioso a suo carico rubricato quale n. “__________”,
completo di allegati e della convocazione all’udienza (doc. D), nelle mani del suo
rappresentante legale in Germania “__________” come attesta l’“Empfangsbekenntnis” ritornato
al tribunale il successivo 2 settembre 2008 (doc. E). E, di fatto, il
reclamante ha sempre mantenuto la propria rappresentanza legale in quel paese. In
particolare, quel medesimo studio legale risulta quale “Prozess-bevollmächtigte”
in relazione alla decisione 12 febbraio 2009 (doc. C
pag. 1), notificatagli appunto il 17 marzo 2009 (“[...] mit der Bestätigung,
dass Ausfertigung der Gegenpartei am 17.03.09 von Amts wegen zugestellt wurde [...]”:
doc. C pag. 3, timbro in basso). A tutela dei suoi interessi gli è
quindi subentrato lo studio legale “__________” (doc. G
pag. 1) a cui il Landgericht __________ ha notificato il 20 luglio 2009 (“[...]
Die Entscheidung wurde dem Gegner am 20.07.09 von Amts
wegen zugestellt [...]”: doc. G pag. 2) il giudizio
sui costi di procedura del 15 luglio 2009 inerenti la decisione contumaciale 12
febbraio 2009 passata in giudicato (“[…] werden die von dem Beklagten an die
Klägerin nach dem rechtskräftigen Versäumnisurteil des Landgerichts __________
vom 12.02.2009 zu erstattenden Kosten [...]”: doc. G
pag. 2). E lo stesso reclamante ammette che proprio questo studio legale si è chinato
sulla questione del ricorso avverso la decisione 12 febbraio 2009. Non da
ultimo poi, in riferimento ad entrambe le decisioni risulta una rinnovata notifica eseguita il 4 febbraio 2013 al convenuto della clausola
che comunicava la successione in diritto di “CO 1” a “__________” (doc. C pag. 4; doc. G pag. 3). Ma su tutte queste puntuali risultanze,
l’interessato non spende alcuna parola. Anzi, a ben vedere, il reclamante non accenna nemmeno ad un’eventuale lesione di norme di procedura valide secondo il diritto
interno germanico. Pertanto, nel complesso, la critica risulterebbe comunque inconsistente.
6.
Il
reclamo va quindi dichiarato inammissibile. Onde evitare malintesi futuri, motivi
di opportunità impongono nondimeno una precisazione del dispositivo pretorile
nel senso che l’opposizione è
rigettata in via definitiva per fr. 25'840.20 oltre interessi del 5% dal 20 novembre 2012 insieme alle
spese esecutive, come richiesto dalla parte istante (sopra, consid. A). Le
spese processuali del reclamo (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) sono a
carico del convenuto soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano
indennità il reclamo non essendo stato notificato.
Ai fini
dell’indicazione dei rimedi
giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 25'840.20.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 80 segg. LEF, CL e CLug, 95 cpv. 2, 106 cpv. 1 e
319.
segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: I. Il reclamo è inammissibile.
II. Il
Dispositivo
dispositivo n. 1 della decisione 9 dicembre 2013 del Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5 (inc. __________) è così precisato e completato:
“1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva per
l’importo di fr. 25'840.20 oltre interessi al
5% dal 20 dicembre 2012 insieme alle spese esecutive”.
III. La
tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 250.–, già anticipata dal reclamante,
resta a suo carico. Non si assegnano indennità.
IV. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 25'840.20, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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