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Decisione

14.2013.23

In assenza di un riconoscimento di debito rispettivamente di una decisione di condanna di pagamento, l'opposizione al PE non può essere rigettata

21 febbraio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

che con

decisione del 23 gennaio 2012 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha

respinto l’istanza 13 dicembre 2012 (integrata il 9 gennaio 2013), con la quale

RE 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dallo CO 1 al precetto

esecutivo n. __________ del 29/30.11.2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

di Bellinzona, fattogli notificare per il pagamento di fr. 500’000.-, con la

causale “Indebito arricchimento da parte dello CO 1 art. 62 CO. (__________)”;

che,

secondo il primo giudice, si cercherebbe invano negli atti prodotti

dall’istante sia documentazione che possa costituire riconoscimento del debito

e, pertanto, un titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio

dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, sia documentazione che possa costituire

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF, segnatamente una

decisione giudiziaria esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF), rispettivamente una

transazione o un riconoscimento di debito giudiziale (art. 80 cpv. 2. n. 1 LEF),

rispettivamente un documento pubblico esecutivo secondo gli art. 347-352 CPC

(art. 80 n. cpv. 2 n. 2 LEF), rispettivamente una decisione esecutiva di

un’autorità amministrativa svizzera (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF), contenenti l’obbligo

del convenuto di pagare il credito posto in esecuzione;

che

contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 30 gennaio 2013,

chiedendo che la decisione di primo grado sia dichiarata nulla, che la tassa di

giustizia e le spese di fr. 350.- siano stralciate e che venga “accolto il precetto

esecutivo”;

che il

reclamante – in estrema sintesi – rimprovera allo CO 1 di averlo nettamente

sottopagato negli ultimi dieci anni in cui ha lavorato per esso, avendolo

inserito in una classe d’organico non consona alle sue qualifiche professionali

e agli anni di servizio, fatto questo che si è ripercosso anche sulle sue aspettative

pensionistiche;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che contro

le decisioni di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo

(combinati art. 309 lett. b. n 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni

dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv.

2.

CPC);

che presentato

il 30 gennaio contro una decisione notificata il 23 gennaio 2013 e recapitata

il giorno successivo (cfr. ricerca Track&Trace), il reclamo è senz’altro

tempestivo e, quindi, sotto questo aspetto, ammissibile;

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto (lett. a), sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti

(lett. b);

che l’insorgente

non si avvale né dell’uno, né dell'altro dei menzionati titoli ricorsuali,

ovvero non pretende che, non rigettando l’opposizione al precetto esecutivo in

via provvisoria, rispettivamente in via definitiva, il primo giudice abbia disatteso

norme di legge, segnatamente - per quanto qui di rilievo - gli art. 82 e 80 LEF

posti alla base della decisione impugnata, rispettivamente abbia accertato i

fatti in modo manifestamente errato, il che rende per lo meno dubbia

l’ammissibilità del rimedio;

che la

questione non ha comunque da essere ulteriormente vagliata;

che, come

correttamente rilevato dal primo giudice, alle cui motivazioni si rinvia, l’istante

non può pretendere né il rigetto provvisorio, né il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo, la sua pretesa

non essendo sorretta né da un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF da

parte dell’escusso (il che si oppone alla prima variante), né da una decisione

esecutiva di un’autorità giudiziaria, rispettivamente di un’autorità amministrativa

svizzera ai sensi dell’art. 80 LEF, che contempla la condanna dell’escusso al

pagamento del credito in questione (il che si oppone alla seconda variante);

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo;

che la

tassa di giustizia relativa al presente giudizio segue la soccombenza (art. 48,

61.

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

500'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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