14.2013.23
In assenza di un riconoscimento di debito rispettivamente di una decisione di condanna di pagamento, l'opposizione al PE non può essere rigettata
21 febbraio 2013Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2013.23
Data decisione, Autorità:
21.02.2013, CEF
Ricorso:
TF,5A_193/2013, 18.03.2013
Titolo:
In assenza di un riconoscimento di debito rispettivamente di una decisione di condanna di pagamento, l'opposizione al PE non può essere rigettata
RECLAMO
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 319 let. a CPC
art. 320 CPC
art. 80 LEF
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2013.23
Lugano
21 febbraio
2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 13 dicembre 2012 da
RE 1
contro
CO 1
rappresentato dal RA 1
tendente ad ottenere il rigetto dell’opposizione interposta
dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 30 novembre 2012 per
il pagamento di fr. 500'000.- ;
istanza
respinta dal Pretore del Distretto di Bellinzona con decisione del 23 gennaio
2013 (__________);
sentenza impugnata dall’istante con reclamo del 30
gennaio 2013;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
decisione del 23 gennaio 2012 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
respinto l’istanza 13 dicembre 2012 (integrata il 9 gennaio 2013), con la quale
RE 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dallo CO 1 al precetto
esecutivo n. __________ del 29/30.11.2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
di Bellinzona, fattogli notificare per il pagamento di fr. 500’000.-, con la
causale “Indebito arricchimento da parte dello CO 1 art. 62 CO. (__________)”;
che,
secondo il primo giudice, si cercherebbe invano negli atti prodotti
dall’istante sia documentazione che possa costituire riconoscimento del debito
e, pertanto, un titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio
dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, sia documentazione che possa costituire
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF, segnatamente una
decisione giudiziaria esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF), rispettivamente una
transazione o un riconoscimento di debito giudiziale (art. 80 cpv. 2. n. 1 LEF),
rispettivamente un documento pubblico esecutivo secondo gli art. 347-352 CPC
(art. 80 n. cpv. 2 n. 2 LEF), rispettivamente una decisione esecutiva di
un’autorità amministrativa svizzera (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF), contenenti l’obbligo
del convenuto di pagare il credito posto in esecuzione;
che
contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 30 gennaio 2013,
chiedendo che la decisione di primo grado sia dichiarata nulla, che la tassa di
giustizia e le spese di fr. 350.- siano stralciate e che venga “accolto il precetto
esecutivo”;
che il
reclamante – in estrema sintesi – rimprovera allo CO 1 di averlo nettamente
sottopagato negli ultimi dieci anni in cui ha lavorato per esso, avendolo
inserito in una classe d’organico non consona alle sue qualifiche professionali
e agli anni di servizio, fatto questo che si è ripercosso anche sulle sue aspettative
pensionistiche;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che contro
le decisioni di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo
(combinati art. 309 lett. b. n 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni
dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv.
2.
CPC);
che presentato
il 30 gennaio contro una decisione notificata il 23 gennaio 2013 e recapitata
il giorno successivo (cfr. ricerca Track&Trace), il reclamo è senz’altro
tempestivo e, quindi, sotto questo aspetto, ammissibile;
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto (lett. a), sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti
(lett. b);
che l’insorgente
non si avvale né dell’uno, né dell'altro dei menzionati titoli ricorsuali,
ovvero non pretende che, non rigettando l’opposizione al precetto esecutivo in
via provvisoria, rispettivamente in via definitiva, il primo giudice abbia disatteso
norme di legge, segnatamente - per quanto qui di rilievo - gli art. 82 e 80 LEF
posti alla base della decisione impugnata, rispettivamente abbia accertato i
fatti in modo manifestamente errato, il che rende per lo meno dubbia
l’ammissibilità del rimedio;
che la
questione non ha comunque da essere ulteriormente vagliata;
che, come
correttamente rilevato dal primo giudice, alle cui motivazioni si rinvia, l’istante
non può pretendere né il rigetto provvisorio, né il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo, la sua pretesa
non essendo sorretta né da un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF da
parte dell’escusso (il che si oppone alla prima variante), né da una decisione
esecutiva di un’autorità giudiziaria, rispettivamente di un’autorità amministrativa
svizzera ai sensi dell’art. 80 LEF, che contempla la condanna dell’escusso al
pagamento del credito in questione (il che si oppone alla seconda variante);
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo;
che la
tassa di giustizia relativa al presente giudizio segue la soccombenza (art. 48,
61.
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
500'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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