Lexipedia

Decisione

14.2013.24

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Rinvio d'udienza non sostanziato. Violazione del diritto di essere sentito negata. Contratto di lavoro quale titolo di rigetto per il salario dovuto

27 marzo 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il reclamo è

parzialmente accolto.

Di conseguenza il

Dispositivo

dispositivo n. 1 della decisione del 18

gennaio 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (__________) è

così riformato:

“1. L’istanza

di rigetto provvisorio dell’opposizione del 21

dicembre 2012 promossa da CO 1, __________, è parzialmente accolta. Di

conseguenza, l’opposizione interposta da RE 1, __________, al precetto

esecutivo n. __________ del 13/14

dicembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria

limitatamente a fr. 7'200.-- oltre interessi al 5% su fr. 3'600.-- dal 6

novembre 2012 e su fr. 3'600.-- dal 6

dicembre 2012.”

II. La tassa di

giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già anticipata dalla reclamante,

resta a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 400.-- per ripetibili.

III. Notificazione a:

-

;

-

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso

della vertenza, di fr. 7'200.--, non raggiunge il limite di legge di fr.

30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).