14.2013.24
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Rinvio d'udienza non sostanziato. Violazione del diritto di essere sentito negata. Contratto di lavoro quale titolo di rigetto per il salario dovuto
27 marzo 2013Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.24
Lugano
27 marzo 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa
con istanza del 21 dicembre 2012 da
CO
1
patrocinato
dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata
dall’ PA 1
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 13/14 dicembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr. 7'200.-- oltre
interessi al 6% dal 6 novembre 2012;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 18
gennaio 2013 (__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di
conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
2. La tassa di
giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico
della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 100.-- a
titolo di ripetibili.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello da RE 1 che con
reclamo del
31 gennaio 2013 postula la reiezione dell’istanza e, in via
subordinata, il rinvio degli atti
al Pretore, affinché proceda al contraddittorio tra le parti con una
nuova citazione
all’udienza oppure le assegni un congruo termine per presentare le
sue osservazioni, protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni del 28
febbraio 2013 di CO 1 e del 4
marzo 2013 del
suo patrocinatore;
preso atto che con decreto presidenziale del 1.
febbraio 2013 al reclamo è
stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ del
13/14 dicembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per
l’incasso di fr. 7'200.-- oltre interessi al 6% dal 6
novembre 2012, indicando quale titolo di credito: “Salario ottobre + novembre 2012”.
Interposta tempestiva
opposizione dall’escussa, l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al
Pretore.
B. Il procedente fonda
la sua pretesa su un contratto di lavoro concluso con la convenuta il 12
marzo 2012, che prevedeva una retribuzione lorda annua (12 mensilità) di fr.
50'760.--. Con l’esecuzione in oggetto l’istante pretende il pagamento del
salario per i mesi di ottobre e novembre 2012 (doc. A).
C. Con disposizione
ordinatoria del 27 dicembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
ha citato le parti a comparire venerdì 18
gennaio 2013 alle ore 09.00 per il contraddittorio.
Con domanda del 15
gennaio 2013 il patrocinatore della convenuta ha chiesto il rinvio
dell’udienza sostenendo di essere quel giorno diversamente impegnato
professionalmente.
Con decisione del 16
gennaio 2013 il Pretore non ha ammesso la richiesta di rinvio confermando
l’udienza per il predetto giorno.
D. Il 17
gennaio 2013 la convenuta ha presentato delle osservazioni scritte con cui ha sostenuto
che l’istante non aveva prodotto né un documento firmato, né un documento
indicante una somma liquida e quantificabile. L’escussa ha poi asserito che il
procedente, durante gli ultimi quattro mesi di collaborazione, si era reso
irreperibile, senza alcuna comunicazione da parte sua, violando pertanto i suoi
obblighi contrattuali, per cui è dovuta ricorrere all’impiego di terzi per
eseguire quanto da lui dovuto. Dal mese di settembre 2012 non le sono più stati
consegnati i rapporti di lavoro, per cui per fine novembre 2012
ha disdetto il contratto stipulato con l’istante.
All’udienza di discussione
del 18 gennaio 2013, alla quale la convenuta non ha partecipato, il procedente
si è espresso in merito alle osservazioni scritte di quest’ultima, sostenendo
di avere svolto la sua attività lavorativa come pattuito nel contratto e
precisando di avere eseguito le sue prestazioni a regola d’arte.
E. Con decisione del 18
gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
ha accolto l’istanza, ritenendo il contratto di lavoro agli atti, debitamente
sottoscritto dall’amministratore unico della convenuta, menzionante la
retribuzione lorda annua, valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82
cpv. 1 LEF. In merito all’asserito assenteismo dal lavoro da parte
dell’istante, il primo giudice ha rilevato che si trattava di una mera
allegazione di parte insufficiente per infirmare la validità del titolo di
rigetto prodotto.
F. Con il reclamo la
convenuta sostiene che l’istante non si è più presentato al lavoro già dal mese
di settembre 2012, rendendosi irreperibile, per cui a più riprese ha cercato di
contattarlo per intavolare delle trattative. Nel corso del mese di dicembre 2012
ha allestito di propria volontà il rapporto finale delle ore, aggiungendovi le
ferie di diritto e sottraendo il tempo durante il quale l’istante non era più comparso
sul posto di lavoro, dal quale è risultato, per il periodo da agosto a novembre
2012, un importo di fr. 6'831.06 a favore del procedente. Il rapporto è stato
inviato all’istante, il quale non ha mai risposto. La reclamante rileva che il
salario è dovuto fintanto che il dipendente adempie ai suoi obblighi
contrattuali, per cui nel caso concreto fino ad agosto 2012.
In segno di totale buona fede e al fine di onorare il dovuto, dopo avere
calcolato le ore straordinarie, così come le ferie di diritto, si era
dichiarata disposta a riconoscere a controparte un saldo di fr. 3'311.18 per la
procedura in oggetto. La reclamante sostiene poi che, se del caso, gli
interessi pretesi potrebbero essere riconosciuti solo al tasso del 5% a far
tempo dal 14 dicembre 2012, giorno della notifica del precetto esecutivo in esame.
In via subordinata la convenuta
chiede il rinvio dell’incarto al Pretore per procedere al contraddittorio tra
le parti oppure l’assegnazione di un congruo termine per presentare le sue
osservazioni di duplica, rilevando come nella procedura di prima sede le sia
stato impedito di essere assistita dal suo patrocinatore all’udienza di
discussione, avendo quest’ultimo chiesto tempestivamente il rinvio dell’udienza
fissata per il 18 gennaio 2013 per impegni professionali concomitanti, che il
Pretore ha però respinto. Secondo la convenuta, atteso che il rinvio non era
stato ammesso, il primo giudice avrebbe dovuto tutelare il diritto di essere
sentito di entrambe le parti, se non oralmente, fissando un congruo termine per
presentare le loro osservazioni scritte. La reclamante rileva di avere inoltrato
di propria iniziativa le sue osservazioni scritte all’istanza. Il Pretore,
intimatele seduta stante alla controparte, ha dato modo a quest’ultima di
esprimersi in merito. La stessa possibilità non le è invece stata garantita,
avendo ricevuto il verbale insieme alla decisione.
G. Delle osservazioni di
controparte si dirà, se del caso, in seguito.
In
diritto:
1. Secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2. In base
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto (lett. a), sia l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b).
3. La
reclamante sostiene di essere stata lesa nel suo diritto di essere sentita e chiede
una nuova citazione delle parti ad un’udienza di discussione oppure l’assegnazione
di un congruo termine per presentare le sue osservazioni di duplica, atteso che
non le è stato concesso il rinvio dell’udienza del 18
gennaio 2013 richiesto tempestivamente e che non le è stato assegnato un
termine per presentare un allegato scritto di duplica, dopo che all’udienza di
discussione l’istante aveva potuto replicare alle sue osservazioni scritte di
risposta all’istanza.
3.1. Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2
Cost.), che scaturisce dalla garanzia generale ad un equo processo di cui agli
art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011
del 29 giugno 2011, consid. 2.2). Con l'entrata in vigore del nuovo diritto
processuale svizzero esso è stato concretizzato dall'art. 53 cpv. 1 CPC, norma
per la quale torna applicabile la prassi valida per l'art. 29 cpv. 2 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 5A_31/ 2012 del 5
marzo 2012, consid. 4.3). Il diritto di essere sentito comprende il diritto di
prendere conoscenza di ogni argomento sottoposto al tribunale e di esprimersi
al proposito, a prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi
o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle
parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento
versato agli atti contiene elementi determinanti che richiedono osservazioni
(sentenza del Tribunale federale 5A_151/2007 del 22
gennaio 2008, consid. 3.2;5A_19/2011 del 29
giugno 2011, consid. 2.2;5A_31/2012 del 5
marzo 2012, consid. 4.4). Di conseguenza, ogni presa di posizione o documento
versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di
decidere se vogliono fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza del
Tribunale federale 5A_19/2011 del 29
giugno 2011, consid. 2.2 con rinvii;5A_31/ 2012 del 5
marzo 2012, consid. 4.4 rinvii).
3.2. Sia la
LEF che il CPC lasciano al giudice la possibilità di dare modo alla
controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni all’istanza
(art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC). Nel caso concreto il Pretore ha optato per una
procedura orale, citando, con disposizione ordinatoria del 27
dicembre 2012, le parti a comparire il venerdì 18
gennaio 2013 alle ore 09.00 per l’udienza di discussione. In seguito alla
richiesta di rinvio del 15
gennaio 2013 presentata dalla convenuta, il Pretore, con disposizione
ordinataria del 16 gennaio 2013, non ha ammesso il rinvio, confermando la suddetta
udienza. A questo proposito va osservato che secondo l’art. 135 lett. b CPC, su
richiesta tempestiva, il giudice può rinviare la comparizione per sufficienti
motivi. Nell’esercitare il suo potere di apprezzamento il giudice non deve
interpretare blandamente la norma, ma deve procedere ad una ponderazione tra
l’interesse ad una trattazione celere della causa e il diritto di essere
sentito delle parti (Bohnet, in:
CPC commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 135), esigendo perlomeno che il
richiedente renda verosimile il motivo d’impedimento e l’impossibilità
oggettiva di comparire alla data prefissa, così come, ove invochi concomitanze
con altri impegni professionali, che gli stessi non sono stati assunti ad
artem o misconoscendo la data di udienza già fissata in precedenza. Ciò
vale a maggior ragione per le procedure semplificate e sommarie, che hanno una
componente endogena di celerità, cosicché una maggiore severità è immanente
alla loro natura (Trezzini, in:
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag
565 ad art. 135). Nel presente caso il patrocinatore della convenuta ha chiesto
il rinvio dell’udienza per impegni professionali (“… diversamente impegnato
professionalmente.”), senza dimostrarne, con la produzione di qualsivoglia
giustificativo, l’impossibilità oggettiva di comparire, per cui, tenuto conto
del principio di celerità che caratterizza la procedura sommaria di rigetto
dell’opposizione, la decisione del Pretore va considerata corretta. Con memoriale
del 17 gennaio 2013 la reclamante ha presentato, di sua iniziativa, le sue
osservazioni di risposta all’istanza. Il fatto che tali osservazioni siano state
intimate seduta stante al procedente, il quale ha potuto esprimersi in merito,
non significa che il primo giudice abbia inteso mutare il tipo di procedura da
orale a scritta. L’asserita violazione del suo diritto di essere sentita fatta
valere dalla reclamante, che sostiene di non essersi potuta esprimere in merito
alla risposta dell’istante, non essendole stato fissato un termine per
presentare per scritto un allegato di duplica, è dovuta alla sua assenza
all’udienza di discussione, che sapeva non essere stata rinviata. La citazione
all’udienza del 27 dicembre 2012 conteneva l’avvertenza che, se una parte
ingiustificatamente non fosse comparsa all’udienza, il giudice avrebbe preso in
considerazione gli atti scritti inoltrati in conformità del CPC e, fatto salvo
l’art. 153 CPC, avrebbe potuto porre alla base della sua decisione gli atti e
le allegazioni della parte comparsa (art. 234 cpv. 1 CPC). Con questo modo di
procedere il Pretore non ha violato il diritto di essere sentito della
convenuta, che d’altro canto con il reclamo non fa valere fatti non accertati,
limitandosi, in sostanza, a confermare quanto esposto con le osservazioni scritte
di risposta.
4. In virtù dell’art.
82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell’opposizione.
4.1. La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.
1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari
(DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, pag. 338 con riferimenti).
4.2. Il contratto di lavoro
è un contratto sinallagmatico che, sottoscritto dal datore di lavoro, autorizza
a concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione per il salario ivi
indicato, dedotti gli oneri sociali. Non può però essere concesso il rigetto
dell’opposizione, quando il datore di lavoro sostiene in modo convincente che
il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui
chiede il salario - ritenuto che solo sostenerlo non è sufficiente - e nel caso
in cui queste eccezioni non possono essere subito infirmate dal lavoratore (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I,
2a ed., Basilea 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).
4.3. Nel presente caso, il
contratto di lavoro in oggetto costituisce, in via di principio, valido
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per gli stipendi del
mese di ottobre e novembre 2012 posti in esecuzione.
5. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza
le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche
essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82).
Con
il reclamo la convenuta sostiene che l’istante da agosto 2012 non si sarebbe
più presentato sul posto di lavoro. Trattansi di mere affermazioni di parte
prive di qualsivoglia riscontro oggettivo, per cui inadatte ad infirmare, ai
sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, il riconoscimento di debito in oggetto.
6. Il contratto di
lavoro in esame costituisce quindi valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione per i salari dei mesi di ottobre e novembre 2012 ammontanti a
fr. 7'200.--. Gli interessi di mora possono tuttavia essere riconosciuti solo
al tasso legale del 5%
(art. 104 cpv. 1 CO) su
fr. 3'600.-- dal 6 novembre 2012 (salario del mese di ottobre 2012) e su fr.
3'600.-- dal 6 dicembre 2012 (salario del mese di novembre 2012), senza che sia
necessaria la costituzione in mora, per esempio tramite la notifica del
precetto esecutivo, ritenuto che il salario doveva essere versato al più tardi
il 5° giorno del mese successivo (cfr. doc. B punto 4.1.46).
7. Ne discende
il parziale accoglimento del reclamo con conseguente riforma della decisione
impugnata.
La tassa di giustizia
e le ripetibili seguono la pressoché totale soccombenza della reclamante (art.
48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135 e 253 CPC, 82 e 84 LEF
pronuncia:
Fatti
I. Il reclamo è
parzialmente accolto.
Di conseguenza il
Dispositivo
dispositivo n. 1 della decisione del 18
gennaio 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (__________) è
così riformato:
“1. L’istanza
di rigetto provvisorio dell’opposizione del 21
dicembre 2012 promossa da CO 1, __________, è parzialmente accolta. Di
conseguenza, l’opposizione interposta da RE 1, __________, al precetto
esecutivo n. __________ del 13/14
dicembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria
limitatamente a fr. 7'200.-- oltre interessi al 5% su fr. 3'600.-- dal 6
novembre 2012 e su fr. 3'600.-- dal 6
dicembre 2012.”
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già anticipata dalla reclamante,
resta a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 400.-- per ripetibili.
III. Notificazione a:
-
;
-
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza, di fr. 7'200.--, non raggiunge il limite di legge di fr.
30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).