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Decisione

14.2013.25

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Rinvio d'udienza non sostanziato. Violazione del diritto di essere sentito negata. Contratto di lavoro quale titolo di rigetto per il salario dovuto

27 marzo 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 24/25 ottobre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 7'323.60 oltre interessi al 6% dal 6 settembre 2012, indicando quale titolo di credito: “Salario agosto + settembre 2012”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, l’escutente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio al Pretore.

B. Il

procedente fonda la sua pretesa su un contratto di lavoro concluso con la

convenuta il 12 marzo 2012, che prevedeva una retribuzione lorda annua (12

mensilità) di fr. 50'760.--. Con l’esecuzione in oggetto l’istante pretende il

pagamento del salario per i mesi di agosto e settembre 2012 (doc. A).

C. Con

disposizione ordinatoria del 27 dicembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha citato le parti a comparire venerdì 18 gennaio 2013 alle ore 09.00 per il contraddittorio.

Con

domanda del 16 gennaio 2013 il patrocinatore della convenuta ha chiesto il

rinvio dell’udienza sostenendo di essere quel giorno diversamente impegnato

professionalmente.

Con

decisione del 16 gennaio 2013 il Pretore non ha ammesso la richiesta di rinvio

confermando l’udienza per il predetto giorno.

D. Il 17 gennaio 2013 la convenuta ha presentato delle osservazioni scritte con cui ha sostenuto

che l’istante non aveva prodotto né un documento firmato, né un documento

indicante una somma liquida e quantificabile. L’escussa ha poi asserito che il

procedente, durante gli ultimi quattro mesi di collaborazione, si era reso

irreperibile, senza alcuna comunicazione da parte sua, violando pertanto i suoi

obblighi contrattuali, per cui è dovuta ricorrere all’impiego di terzi per

eseguire quanto da lui dovuto. Dal mese di settembre 2012 non le sono più stati

consegnati i rapporti di lavoro, per cui per fine novembre 2012 ha disdetto il contratto stipulato con l’istante.

All’udienza

di discussione del 18 gennaio 2013, alla quale la convenuta non ha partecipato,

il procedente si è espresso in merito alle osservazioni scritte di

quest’ultima, sostenendo di avere svolto la sua attività lavorativa come

pattuito nel contratto e precisando di avere eseguito le sue prestazioni a

regola d’arte.

E. Con decisione del 18 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo il contratto di lavoro agli atti,

debitamente sottoscritto dall’amministratore unico della convenuta, menzionante

la retribuzione lorda annua, valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art.

82 cpv. 1 LEF. In merito all’asserito assenteismo dal lavoro da parte

dell’istante, il primo giudice ha rilevato che si trattava di una mera

allegazione di parte insufficiente per infirmare la validità del titolo di

rigetto prodotto.

F. Con

il reclamo la convenuta sostiene che l’istante non si è più presentato al

lavoro già dal mese di settembre 2012, rendendosi irreperibile, per cui a più

riprese ha cercato di contattarlo per intavolare delle trattative. Nel corso

del mese di dicembre 2012 ha allestito di propria volontà il rapporto finale

delle ore, aggiungendovi le ferie di diritto e sottraendo il tempo durante il

quale l’istante non era più comparso sul posto di lavoro, dal quale è

risultato, per il periodo da agosto a novembre 2012, un importo di fr. 6'831.06 a favore del procedente. Il rapporto è stato inviato all’istante, il quale non ha mai

risposto. La reclamante rileva che il salario è dovuto fintanto che il

dipendente adempie ai suoi obblighi contrattuali, per cui nel caso concreto

fino ad agosto 2012. In segno di totale buona fede e al fine di onorare il

dovuto, dopo avere calcolato le ore straordinarie, così come le ferie di

diritto, si era dichiarata disposta a riconoscere a controparte un saldo di fr.

3'519.88 quale salario per il mese di agosto 2012, mese in cui l’istante aveva

lavorato. La reclamante sostiene poi che gli interessi pretesi, comunque

contestati, non potrebbero superare il tasso del 5% a far tempo dal 25 ottobre 2012, giorno della notifica del precetto esecutivo in esame.

In via

subordinata la convenuta chiede il rinvio dell’incarto al Pretore per procedere

al contraddittorio tra le parti oppure l’assegnazione di un congruo termine per

presentare le sue osservazioni di duplica, rilevando come nella procedura di

prima sede le sia stato impedito di essere assistita dal suo patrocinatore

all’udienza di discussione, avendo quest’ultimo chiesto tempestivamente il

rinvio dell’udienza fissata per il 18 gennaio 2013 per impegni professionali concomitanti, che il Pretore ha però respinto. Secondo la convenuta, atteso che

il rinvio non era stato ammesso, il primo giudice avrebbe dovuto tutelare il

diritto di essere sentito di entrambe le parti, se non oralmente, fissando un

congruo termine per presentare le loro osservazioni scritte. La reclamante

rileva di avere inoltrato di propria iniziativa le sue osservazioni scritte

all’istanza. Il Pretore, intimatele seduta stante alla controparte, ha dato

modo a quest’ultima di esprimersi in merito. La stessa possibilità non le è

invece stata garantita, avendo ricevuto il verbale insieme alla decisione.

G. Delle

osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

In diritto:

1.

Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono

impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima

istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della

LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr.

art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.

In base all’art. 320 CPC con il

reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett.

a), sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

La reclamante sostiene di essere stata

lesa nel suo diritto di essere sentita e chiede una nuova citazione delle parti

ad un’udienza di discussione oppure l’assegnazione di un congruo termine per

presentare le sue osservazioni di duplica, atteso che non le è stato concesso

il rinvio dell’udienza del 18 gennaio 2013 richiesto tempestivamente e che non le è stato assegnato un termine per presentare un allegato scritto di duplica,

dopo che all’udienza di discussione l’istante aveva potuto replicare alle sue

osservazioni scritte di risposta all’istanza.

3.1

Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2

Cost.), che scaturisce dalla garanzia generale ad un equo processo di cui agli

art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011

del 29 giugno 2011, consid. 2.2). Con l'entrata in vigore del nuovo diritto

processuale svizzero esso è stato concretizzato dall'art. 53 cpv. 1 CPC, norma

per la quale torna applicabile la prassi valida per l'art. 29 cpv. 2 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.3). Il diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza di ogni

argomento sottoposto al tribunale e di esprimersi al proposito, a prescindere

che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti

concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al

giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti

contiene elementi determinanti che richiedono osservazioni (sentenza del

Tribunale federale 5A_151/2007 del 22 gennaio 2008, consid. 3.2;5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2;5A_31/2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.4). Di conseguenza, ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve essere

comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono fare uso

della loro facoltà di esprimersi (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011

del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con rinvii;5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.4 rinvii).

3.2

Sia la LEF che il CPC lasciano al giudice la possibilità di dare modo alla controparte di presentare

oralmente o per scritto le proprie osservazioni all’istanza (art. 84 cpv. 2 LEF

e 253 CPC). Nel caso concreto il Pretore ha optato per una procedura orale,

citando, con disposizione ordinatoria del 27 dicembre 2012, le parti a comparire il venerdì 18 gennaio 2013 alle ore 09.00 per l’udienza di discussione. In seguito alla richiesta di rinvio del 16 gennaio 2013 presentata dalla

convenuta, il Pretore, con disposizione ordinataria dello stesso giorno, non ha

ammesso il rinvio, confermando la suddetta udienza. A questo proposito va

osservato che secondo l’art. 135 lett. b CPC, su richiesta tempestiva, il

giudice può rinviare la comparizione per sufficienti motivi. Nell’esercitare il

suo potere di apprezzamento il giudice non deve interpretare blandamente la

norma, ma deve procedere ad una ponderazione tra l’interesse ad una trattazione

celere della causa e il diritto di essere sentito delle parti (Bohnet, in: CPC com­men­té, Basilea

2011, n. 5 ad art. 135), esigendo perlome­no che il richiedente renda

verosimile il motivo d’impedimen­to e l’impossibilità oggettiva di comparire

alla data prefissa, così come, ove invochi concomitanze con altri impegni

professionali, che gli stessi non sono stati assunti ad artem o

misconoscendo la data di udienza già fissata in precedenza. Ciò vale a maggior

ragione per le procedure semplificate e sommarie, che hanno una componente

endogena di celerità, cosicché una maggiore severità è immanente alla loro

natura (Trezzini, in: Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag 565 ad art.

135). Nel presente caso il patrocinatore della convenuta ha chiesto il rinvio

dell’udienza per impegni professionali (“… diversamente impegnato

professionalmente.”), senza dimostrarne, con la produzione di qualsivoglia

giustificativo, l’impossibilità oggettiva di comparire, per cui, tenuto conto

del principio di celerità che caratterizza la procedura sommaria di rigetto

dell’opposizione, la decisione del Pretore va considerata corretta. Con

memoriale del 17 gennaio 2013 la reclamante ha presentato, di sua iniziativa,

le sue osservazioni di risposta all’istanza. Il fatto che tali osservazioni

siano state intimate seduta stante al procedente, il quale ha potuto esprimersi

in merito, non significa che il primo giudice abbia inteso mutare il tipo di

procedura da orale a scritta. L’asserita violazione del suo diritto di essere

sentita fatta valere dalla reclamante, che sostiene di non essersi potuta

esprimere in merito alla risposta dell’istante, non essendole stato fissato un

termine per presentare per scritto un allegato di duplica, è dovuta alla sua

assenza all’udienza di discussione, che sapeva non essere stata rinviata. La

citazione all’udienza del 27 dicembre 2012, conteneva l’avvertenza che, se una parte ingiustificatamente non fosse comparsa all’udienza, il giudice avrebbe

preso in considerazione gli atti scritti inoltrati in conformità del CPC e,

fatto salvo l’art. 153 CPC, avrebbe potuto porre alla base della sua decisione

gli atti e le allegazioni della parte comparsa (art. 234 cpv. 1 CPC). Con

questo modo di procedere il Pretore non ha violato il diritto di essere sentito

della convenuta, che d’altro canto con il reclamo non fa valere fatti non

accertati, limitandosi, in sostanza, a confermare quanto esposto con le

osservazioni scritte di risposta.

4.

In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se

il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto

pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio

dell’opposizione.

4.1

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura

privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica

necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale

è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo

criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica

unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella

prassi giudiziaria ticinese, in Rep

1989, pag. 338 con riferimenti).

4.2

Il

contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico che, sottoscritto dal datore

di lavoro, autorizza a concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione per il

salario ivi indicato, dedotti gli oneri sociali. Non può però essere concesso

il rigetto dell’opposizione, quando il datore di lavoro sostiene in modo

convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel

periodo per cui chiede il salario - ritenuto che solo sostenerlo non è

sufficiente - e nel caso in cui queste eccezioni non possono essere subito

infirmate dal lavoratore (Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 126 ad art.

82.

LEF).

4.3

Nel presente caso, il contratto di lavoro in oggetto costituisce, in

via di principio, valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1

LEF per gli stipendi del mese di agosto e settembre 2012 posti in esecuzione.

5.

Per l’art. 82 cpv. 2

LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il

debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare

il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la

verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid.

4.1.1

con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono

essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo

perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci

riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo

1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82;

Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi

Zurigo 2000, pag. 350; Staehelin,

op. cit., n. 87 s. ad art. 82).

Con il reclamo la convenuta sostiene che l’istante da agosto 2012

non si sarebbe più presentato sul posto di lavoro. Trattansi di mere

affermazioni di parte prive di qualsivoglia riscontro oggettivo, per cui

inadatte ad infirmare, ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, il riconoscimento di

debito in oggetto.

6.

Il

contratto di lavoro in esame costituisce quindi valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione per i salari dei mesi di agosto e settembre 2012

ammontanti a fr. 7'323.60. Gli interessi di mora possono tuttavia essere

riconosciuti solo al tasso legale del 5%

(art. 104

cpv. 1 CO) su fr. 3'661.80 dal 6 settembre 2012 (salario del mese di agosto 2012) e su fr. 3'661.80 dal 6 ottobre 2012 (salario del mese di settembre 2012), senza che sia necessaria la costituzione in mora, per esempio

tramite la notifica del precetto esecutivo, ritenuto che il salario doveva

essere versato al più tardi il 5° giorno del mese successivo (cfr. doc. B punto

4.1

).

7.

Ne discende il parziale accoglimento

del reclamo con conseguente riforma della decisione impugnata.

La

tassa di giustizia e le ripetibili seguono la pressoché totale soccombenza

della reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e

2, 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135 e 253 CPC, 82 e 84 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione del 18 gennaio 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (__________) è così riformato:

“1. L’istanza

di rigetto provvisorio dell’opposizione del 21 dicembre 2012 promossa da CO 1, __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza, l’opposizione interposta

da RE 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ del 24/25 ottobre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria

limitatamente a fr. 7'323.60.-- oltre interessi al 5% su fr. 3’661.80 dal 6 settembre 2012 e su fr. 3'661.80 dal 6 ottobre 2012.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già anticipata dalla

reclamante, resta a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 400.-- per

ripetibili.

III. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 7'323.-, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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