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Decisione

14.2013.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 maggio 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'istante

fonda la pretesa sulla proposta di giudizio 19 ottobre 2011 con cui il Giudice

di pace __________ ha condannato la società convenuta a pagarle fr. 2'135.80

oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2010, quale rimborso di indennità di

disoccupazione che erano state anticipate ai sensi dell'art. 29 LADI ad una sua

ex dipendente in relazione al mese di marzo 2010.

C. La

società convenuta vi si è opposta con osservazioni scritte 11 e 12 dicembre

2012 evidenziando come l'attività lavorativa della sua ex dipendente fosse

terminata il 27 febbraio 2010 e come, a quel momento, l'interessata fosse già

attiva in seno ad una società propria. La proposta di giudizio del 19 ottobre 2011

era stata preceduta dall'udienza di conciliazione del 14 settembre 2011 cui lei

non aveva potuto partecipare in quanto non le era stato possibile ritirare l'invio

raccomandato 24 agosto 2011 contenente la relativa citazione. E tale spedizione

non poteva beneficiare della finzione di notifica disposta dall'art. 138 cpv. 3

CPC. Peraltro, non era nemmeno data l'identità fra il titolo di rigetto e

l'ammontare della pretesa posta in esecuzione. Nel merito poi, non vi erano gli

estremi per un'applicazione dell'art. 29 LADI, le parti avendo appunto consensualmente

posto fine al rapporto lavorativo il 27 febbraio 2010. Il 13 dicembre 2012 la

società convenuta ha altresì trasmesso al Giudice di pace una sentenza del

Tribunale federale che aveva negato ad una decisione la qualità di titolo di

rigetto definitivo perché la parte convenuta non era stata citata regolarmente.

D. Con

decisione 23 gennaio 2013 il Giudice di pace __________ ha accolto l'istanza, rigettando

in via definitiva l'opposizione limitatamente a fr. 2'135.80 oltre interessi e

accessori. Per l'art. 138 cpv. 3 CPC -a suo giudizio- la spedizione raccomandata

valeva come notificata anche in caso di mancato ritiro, senza obbligo legale o d'uso

di procedere ad un'ulteriore intimazione. In sede di procedura di rigetto definitivo

dell'opposizione poi, la società convenuta non poteva eccepire il mancato

ossequio dell'art. 138 cpv. 3 CPC, il giudice dovendosi in quel contesto limitare

ad eseguire la relativa decisione emessa in procedura ordinaria. E, non vi era

neppure modo di contestare il merito di una decisione passata in giudicato di

modo che, in quanto riferite all'applicazione dell'art. 29 LADI, le censure della

società escussa erano da respingere.

E. Con

il presente reclamo la società convenuta chiede la riforma del giudizio

impugnato nel senso di respingere l'istanza di rigetto dell'opposizione. A suo

dire il titolo esecutivo su cui l'istante ha fondato la sua pretesa è nullo ed

inefficace, poiché emesso nell'ambito di un procedimento di conciliazione

viziato da gravi lacune formali. La citazione all'udienza di conciliazione era

irregolare in quanto non rispettava le condizioni previste dall'art. 138 cpv. 3

lett. a CPC. Conseguentemente, la proposta di giudizio 19 ottobre 2011 non costituiva

una decisione passata in giudicato e, quindi, non rappresenta un valido titolo

di rigetto definitivo.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo

-tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto

qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art.

309.

lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi

essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza

a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti

(art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Ciò

detto, la decisione 23 gennaio 2013 è stata notificata il medesimo giorno e

recapitata l'indomani (estratto “Tracciamento degli invii” del 23 aprile 2013).

Il termine di 10 giorni, scaduto domenica 3 febbraio 2013, si è quindi

protratto al primo giorno feriale successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Consegnato

a mano alla cancelleria del Tribunale d'appello lunedì 4 febbraio 2013 (timbro

sulla prima pagina), il reclamo risulta tempestivo.

2.

Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia

l'applicazione errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). La società reclamante reputa la proposta di

giudizio 19 ottobre 2011 nulla -in ossequio alla prassi del Tribunale federale-

in quanto era stata formulata a seguito di un'udienza di conciliazione cui non

aveva partecipato a causa di una notifica di citazione irregolare. L'istanza

non era così sorretta da un valido titolo di rigetto definitivo. Pertanto, lamenta

l'errata applicazione sia dell'art. 138 CPC -in particolare del cpv. 3 lett. a-

che dell'art. 80 LEF.

3.

Per

l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione. Le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali sono

parificati a una decisione giudiziaria (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF). In questa

categoria rientra fra l'altro la proposta di giudizio formulata dall'autorità

di conciliazione, qualora non sia stata rifiutata dalle parti (art. 211 cpv. 1

CPC) (Staehelin, in:

Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 21 ad art. 80). Una

decisione civile svizzera è esecutiva se è passata in giudicato (art. 336 cpv.

1.

lett. a CPC) e il giudice non ne ha sospeso l'esecuzione (art. 325 cpv. 2 e

331.

cpv. 1 lett. a CPC) oppure se, pur non essendo ancora passata in giudicato,

è stata dichiarata eseguibile anticipatamente (art. 336 cpv. 1 lett. b CPC) (Staehelin, op.

cit., n. 7 ad art. 80). Una decisione non è comunque

esecutiva prima di essere stata notificata (Staehelin,

op. cit., n. 7b ad art. 80).

Il

giudice del rigetto deve poi accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se

la decisione su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti

dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84), e

se sono date le tre identità: ossia quella dell'escusso e della persona

indicata nel titolo di rigetto come debitrice, quella dell'escutente e della

persona indicata nel titolo di rigetto come creditore e quella del credito

invocato nell'esecuzione e del credito riconosciuto nel titolo di rigetto (Staehelin, op. cit., n. 29 segg. ad art.

80.

e n. 50 ad art. 84).

4.

Nel

caso concreto, l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione si fonda sulla proposta

di giudizio 19 ottobre 2011 che il Giudice di pace __________ ha emesso nel

contesto di una procedura di conciliazione avviata dalla procedente e che

obbliga la società convenuta a rifonderle fr. 2'135.80, somma corrispondente alle

indennità di disoccupazione versate ad una ex dipendente della controparte in

applicazione dell'art. 29 LADI (pag. 2 n. 1). Ora, la decisione reca il timbro del

12.

settembre 2012, con cui è stata certificata “cresciuta in giudicato”

(pag. 2 sul retro). Di modo che, a fronte di siffatta attestazione,

l'esecutività della decisione deve senz'altro essere presunta. Nondimeno la

parte convenuta in giudizio, che nel contesto della richiesta di apposizione di

quel timbro non viene né sentita né interpellata, può comunque e sempre sovvertire

tale presunzione fornendo la prova del contrario (Staehelin, op. cit., n. 56 ad art. 80). In specie la società

escussa reputa la proposta di giudizio 19 ottobre 2011 nulla ed inefficace

-quindi non esecutiva- poiché la citazione all'udienza che l'aveva preceduta

non le era stata notificata secondo i principi sanciti dall'art. 138 CPC. Di

modo che, in quanto riconducibile ad un procedimento di conciliazione che non

le era noto, la proposta di giudizio non era passata in giudicato (reclamo,

pag. 3 n. 2). A ragione.

5.

La

notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio

postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Ciò

detto, dandosi un invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera

avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il

destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a

CPC). La finzione disposta dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC impone quindi che -conformemente

alla prassi vigente del Tribunale federale (Sentenza del Tribunale federale

5A_466/2012 del 4 settembre 2012 consid. 4.1.1;5A_598/2012 del 4 dicembre

2012, consid. 3.2; DTF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3)- la parte

sia già a conoscenza dell'esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo

carico (Bornatico, in: Spühler/Tenchio/Infanger,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 3 e 18 ad art. 138; Staehelin, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 9 ad art. 138), rispettivamente -secondo una

parte della dottrina- che sia in condizione di quantomeno ipotizzarne l'imminente

avvio (Weber, in: Oberhammer,

Kurzkommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 7 ad art. 138; cfr. anche: DTF 138 III 225

consid. 3.1). Può così non essere il caso allorquando entra in considerazione la

notifica di un atto introduttivo di causa (Dolge

/Infanger, Schlichtungs-verfahren – nach Schweizerischer

Zivilprozessordnung, Zurigo 2012, §8 a pag. 58). In particolare, non viene in

linea di massima interpretato alla stregua di un tentativo volto a vanificare la

notificazione di un atto il mancato ritiro da parte del convenuto -diversamente

da quello dell'istante- dell'invio raccomandato contenente la citazione al

dibattimento indetto nel contesto di una procedura di conciliazione (art. 197

segg. CPC): in casi analoghi, pertanto, la finzione di cui all'art. 138 cpv. 3

lett. a CPC non si applica e si giustifica un rinnovo della notifica (Dolge/ Infanger, op. cit., §8 a pag. 58;

Gasser/Rickli, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurigo/S.Gallo 2010, n. 7 ad art. 138).

6.

Nella

fattispecie in esame, il Giudice di pace ha dato seguito alla notifica della

proposta di giudizio 19 ottobre 2011 il successivo giorno 20, invio che la

posta gli ha nondimeno ritornato il 31 ottobre/8 novembre 2011 con

l'indicazione “non ritirato” (busta originale nell'incarto n. 48/C/11/Co

della Giudicatura di pace __________). E -come visto- per considerare questa

spedizione come validamente notificata in applicazione della finzione disposta

dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, occorre che a quel momento la società

convenuta fosse effettivamente nella condizione di doversi attendere una “comunicazione”

attinente la procedura di conciliazione in corso, eventualità che in concreto

però non si realizza.

Certo, la

proposta di giudizio è stata preceduta dalla citazione all'udienza di

conciliazione 14 settembre 2011 altresì notificata -accompagnata dall'istanza

di conciliazione e dai relativi documenti- alla società convenuta con invio

raccomandato del 24 agosto 2011. Se non che anche questa spedizione è ritornata

al mittente -ovvero alla Giudicatura di pace __________ - in data 2/12 settembre

2011.

con la dicitura “non ritirato” (busta in originale nell'incarto n.

48/C/11/Co della Giudicatura di pace __________). E di tale circostanza dà atto

sia la decisione su cui l'istante ha fondato l'istanza di rigetto definitivo

dell'opposizione (pag. 1 nel mezzo) sia quella oggetto del reclamo qui in esame

(pag. 2 in alto). Al riguardo il Giudice di pace ha, in particolare, ritenuto che

“contrariamente a quanto affermato dall'Avvocato, che tra l'altro non tiene

conto che il suo cliente dai presenti fatti risulta non ritirare le

raccomandate, che non vi è obbligo alcuno tanto meno previsto dalla legge o

dalle usanze, di premunirsi di intimare e ripetere la citazione” (decisione

impugnata, pag. 2 nel mezzo). Ma, come tale, questa conclusione non può essere

condivisa, giacché omette che il tentativo di notifica della citazione

all'udienza di conciliazione non rientra nel campo di applicazione dell'art.

138.

cpv. 3 lett. a CPC e che, pertanto, non poteva beneficiare dei relativi

effetti giuridici. E dal fascicolo processuale non emergono nemmeno elementi

che consentano di ritenere che, nel frattempo, la società convenuta avesse

altrimenti saputo del procedimento di conciliazione in corso a suo carico. In

conseguenza di ciò, se ne deve per finire dedurre che anche le modalità di

notifica della relativa proposta di giudizio datata 19 ottobre 2011 non possono

definirsi regolari in virtù della finzione contenuta dall'art. 138 cpv. 3 lett.

a CPC. Ciò detto, essendone la notifica irregolare, la proposta di giudizio non

poteva -perlomeno nel contesto dell'esecuzione in esame- essere equiparata ad una

decisione esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF e quindi atta a validamente

rigettare in via definitiva l'opposizione sollevata dalla parte convenuta

(sopra, consid. 3). Di modo che -a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di

pace- l'istanza andava in concreto respinta.

7.

Il

reclamo va così accolto con conseguente riforma del giudizio impugnato (art.

327.

cpv. 3 lett. b CPC) nel senso di respingere l'istanza volta ad ottenere il

rigetto definitivo dell'opposizione. Il dispositivo sulle spese giudiziarie di

prima sede va modificato tenendo conto della soccombenza dell'istante (art. 106

cpv. 1 CPC). Pure davanti a questa Camera la tassa di giustizia (art. 95 cpv. 2

CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) insieme alle ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC, stabilite

giusta il Regolamento per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1])

seguono la soccombenza dell'istante, principio valido nonostante il reclamo non

sia stato avversato in modo esplicito (Rüegg,

in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 5

ad art. 106; Tappy, in:

Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, Basilea 2011, n. 22 ad

art. 106), a meno che, ipotesi che non si verifica nella fattispecie, il

reclamo sia stato accolto per un grave errore di procedura del primo giudice di

cui non deve rispondere in alcun modo la parte (cfr. sentenze del Tribunale

federale 2C_465/2012 del 29 ottobre 2012, consid. 3, e 5D_166/2012 del 7

febbraio 2013, consid. 6.1; Stauber,

in: ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, Basilea 2013, n. 39 ad

art. 318 e n. 24 ad art. 327).

Ai

fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il

valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 2'135.80 (sopra,

consid. D).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 80 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1, 138 cpv. 1 e

cpv. 3 lett. a, 211 cpv. 1 e 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il

Regolamento sulle ripetibili e la LTF;

pronuncia: I. Il

reclamo è accolto.

Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 23 gennaio

2013.

del Giudice di pace __________ (inc. 249/C/12/S) sono così riformati:

“1. L'istanza di rigetto definitivo presentata

il 18 settembre/21 novembre 2012 da CO 1, __________, è respinta. Di

conseguenza, l'opposizione interposta da RE 1, __________, al precetto

esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________ è

mantenuta.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 160.–, da anticipare dall'istante, resta a suo

carico, con l'obbligo di rifondere alla società convenuta fr. 80.– a titolo di

ripetibili.”

II. La

tassa di giustizia di fr. 250.–, già anticipata dalla società reclamante, è

posta a carico di CO 1, __________. Quest'ultima rifonderà alla società reclamante

fr. 200.– a titolo di ripetibili.

III. Notificazione a:

– PA 1 __________;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 2'135.80, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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