14.2013.26
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2 maggio 2013Italiano16 min
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Numero d'incarto:
14.2013.26
Data decisione, Autorità:
02.05.2013, CEF
Titolo:
A fronte di una citazione all'udienza di conciliazione e alla conseguente proposta di giudizio entrambe non validamente notificate, la proposta di giudizio pur dichiarata passata in giudicato non può essere riconosciuta quale valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Soccombenza
CITAZIONE
CONCILIAZIONE E PROCEDURA
ESECUZIONE DELLE DECISIONI
NOTIFICAZIONI GIUDIZIARIE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
SPESE E INDENNITÀ
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 106 cpv. 1 CPC
art. 138 cpv. 1 CPC
art. 138 cpv. 3 let. a CPC
art. 197segg. CPC
art. 211 cpv. 1 CPC
art. 327 cpv. 3 let. b CPC
art. 336 cpv. 1 let. a CPC
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 80 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2013.26
Lugano
2 maggio 2013
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di rigetto dell'opposizione promossa con istanza 18/settembre/21 novembre 2012 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall' PA 1)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del 21
maggio/28 agosto 2012 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Giudice di pace __________, con
decisione 23 gennaio 2013 (inc. 249/C/12/S), ha così stabilito:
“1. L'istanza
è accolta.
L'opposizione
interposta dalla parte convenuta al Precetto esecutivo No. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________ è respinta in via definitiva
limitatamente a Fr. 2'135.80, più interessi al 5% dal 15 luglio 2010, più Fr.
140.00 di tasse di giudizio, più Fr. 80.00 di ripetibili.
2. La tassa di giustizia da anticipare
dalla parte istante di Fr. 160.00 è a carico della parte convenuta, la quale
rifonderà all'istante Fr. 80.00 di indennità.
3/4. omissis.”
Decisione impugnata dalla società convenuta che con reclamo 4
febbraio 2013 ne chiede la riforma nel senso di respingere l'istanza di rigetto
dell'opposizione, protestate spese processuali e ripetibili di primo e di
secondo grado;
richiamata la decisione presidenziale del 5 febbraio 2013 con cui al
reclamo è stato concesso l'effetto sospensivo contestualmente richiesto;
stabilito che nel termine impartito non è pervenuta alcuna risposta
al reclamo da parte dell'istante;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ del 21 maggio/28 agosto 2012
dell'UE __________, CO 1 ha escusso la società RE 1, nella persona della sua
socia gerente __________, per l'incasso della somma capitale di fr. 2'506.50.
Quale titolo di credito ha indicato: “Rueckforderung von zuviel bezogenen
Leistungen durch die CO 1, Artikel 29”. Interposta tempestiva opposizione,
la procedente ha chiesto il rigetto in via definitiva.
Fatti
B. L'istante
fonda la pretesa sulla proposta di giudizio 19 ottobre 2011 con cui il Giudice
di pace __________ ha condannato la società convenuta a pagarle fr. 2'135.80
oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2010, quale rimborso di indennità di
disoccupazione che erano state anticipate ai sensi dell'art. 29 LADI ad una sua
ex dipendente in relazione al mese di marzo 2010.
C. La
società convenuta vi si è opposta con osservazioni scritte 11 e 12 dicembre
2012 evidenziando come l'attività lavorativa della sua ex dipendente fosse
terminata il 27 febbraio 2010 e come, a quel momento, l'interessata fosse già
attiva in seno ad una società propria. La proposta di giudizio del 19 ottobre 2011
era stata preceduta dall'udienza di conciliazione del 14 settembre 2011 cui lei
non aveva potuto partecipare in quanto non le era stato possibile ritirare l'invio
raccomandato 24 agosto 2011 contenente la relativa citazione. E tale spedizione
non poteva beneficiare della finzione di notifica disposta dall'art. 138 cpv. 3
CPC. Peraltro, non era nemmeno data l'identità fra il titolo di rigetto e
l'ammontare della pretesa posta in esecuzione. Nel merito poi, non vi erano gli
estremi per un'applicazione dell'art. 29 LADI, le parti avendo appunto consensualmente
posto fine al rapporto lavorativo il 27 febbraio 2010. Il 13 dicembre 2012 la
società convenuta ha altresì trasmesso al Giudice di pace una sentenza del
Tribunale federale che aveva negato ad una decisione la qualità di titolo di
rigetto definitivo perché la parte convenuta non era stata citata regolarmente.
D. Con
decisione 23 gennaio 2013 il Giudice di pace __________ ha accolto l'istanza, rigettando
in via definitiva l'opposizione limitatamente a fr. 2'135.80 oltre interessi e
accessori. Per l'art. 138 cpv. 3 CPC -a suo giudizio- la spedizione raccomandata
valeva come notificata anche in caso di mancato ritiro, senza obbligo legale o d'uso
di procedere ad un'ulteriore intimazione. In sede di procedura di rigetto definitivo
dell'opposizione poi, la società convenuta non poteva eccepire il mancato
ossequio dell'art. 138 cpv. 3 CPC, il giudice dovendosi in quel contesto limitare
ad eseguire la relativa decisione emessa in procedura ordinaria. E, non vi era
neppure modo di contestare il merito di una decisione passata in giudicato di
modo che, in quanto riferite all'applicazione dell'art. 29 LADI, le censure della
società escussa erano da respingere.
E. Con
il presente reclamo la società convenuta chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere l'istanza di rigetto dell'opposizione. A suo
dire il titolo esecutivo su cui l'istante ha fondato la sua pretesa è nullo ed
inefficace, poiché emesso nell'ambito di un procedimento di conciliazione
viziato da gravi lacune formali. La citazione all'udienza di conciliazione era
irregolare in quanto non rispettava le condizioni previste dall'art. 138 cpv. 3
lett. a CPC. Conseguentemente, la proposta di giudizio 19 ottobre 2011 non costituiva
una decisione passata in giudicato e, quindi, non rappresenta un valido titolo
di rigetto definitivo.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo
-tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto
qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art.
309.
lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi
essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza
a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti
(art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Ciò
detto, la decisione 23 gennaio 2013 è stata notificata il medesimo giorno e
recapitata l'indomani (estratto “Tracciamento degli invii” del 23 aprile 2013).
Il termine di 10 giorni, scaduto domenica 3 febbraio 2013, si è quindi
protratto al primo giorno feriale successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Consegnato
a mano alla cancelleria del Tribunale d'appello lunedì 4 febbraio 2013 (timbro
sulla prima pagina), il reclamo risulta tempestivo.
2.
Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia
l'applicazione errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). La società reclamante reputa la proposta di
giudizio 19 ottobre 2011 nulla -in ossequio alla prassi del Tribunale federale-
in quanto era stata formulata a seguito di un'udienza di conciliazione cui non
aveva partecipato a causa di una notifica di citazione irregolare. L'istanza
non era così sorretta da un valido titolo di rigetto definitivo. Pertanto, lamenta
l'errata applicazione sia dell'art. 138 CPC -in particolare del cpv. 3 lett. a-
che dell'art. 80 LEF.
3.
Per
l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. Le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali sono
parificati a una decisione giudiziaria (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF). In questa
categoria rientra fra l'altro la proposta di giudizio formulata dall'autorità
di conciliazione, qualora non sia stata rifiutata dalle parti (art. 211 cpv. 1
CPC) (Staehelin, in:
Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 21 ad art. 80). Una
decisione civile svizzera è esecutiva se è passata in giudicato (art. 336 cpv.
1.
lett. a CPC) e il giudice non ne ha sospeso l'esecuzione (art. 325 cpv. 2 e
331.
cpv. 1 lett. a CPC) oppure se, pur non essendo ancora passata in giudicato,
è stata dichiarata eseguibile anticipatamente (art. 336 cpv. 1 lett. b CPC) (Staehelin, op.
cit., n. 7 ad art. 80). Una decisione non è comunque
esecutiva prima di essere stata notificata (Staehelin,
op. cit., n. 7b ad art. 80).
Il
giudice del rigetto deve poi accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se
la decisione su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti
dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84), e
se sono date le tre identità: ossia quella dell'escusso e della persona
indicata nel titolo di rigetto come debitrice, quella dell'escutente e della
persona indicata nel titolo di rigetto come creditore e quella del credito
invocato nell'esecuzione e del credito riconosciuto nel titolo di rigetto (Staehelin, op. cit., n. 29 segg. ad art.
80.
e n. 50 ad art. 84).
4.
Nel
caso concreto, l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione si fonda sulla proposta
di giudizio 19 ottobre 2011 che il Giudice di pace __________ ha emesso nel
contesto di una procedura di conciliazione avviata dalla procedente e che
obbliga la società convenuta a rifonderle fr. 2'135.80, somma corrispondente alle
indennità di disoccupazione versate ad una ex dipendente della controparte in
applicazione dell'art. 29 LADI (pag. 2 n. 1). Ora, la decisione reca il timbro del
12.
settembre 2012, con cui è stata certificata “cresciuta in giudicato”
(pag. 2 sul retro). Di modo che, a fronte di siffatta attestazione,
l'esecutività della decisione deve senz'altro essere presunta. Nondimeno la
parte convenuta in giudizio, che nel contesto della richiesta di apposizione di
quel timbro non viene né sentita né interpellata, può comunque e sempre sovvertire
tale presunzione fornendo la prova del contrario (Staehelin, op. cit., n. 56 ad art. 80). In specie la società
escussa reputa la proposta di giudizio 19 ottobre 2011 nulla ed inefficace
-quindi non esecutiva- poiché la citazione all'udienza che l'aveva preceduta
non le era stata notificata secondo i principi sanciti dall'art. 138 CPC. Di
modo che, in quanto riconducibile ad un procedimento di conciliazione che non
le era noto, la proposta di giudizio non era passata in giudicato (reclamo,
pag. 3 n. 2). A ragione.
5.
La
notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio
postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Ciò
detto, dandosi un invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera
avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il
destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a
CPC). La finzione disposta dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC impone quindi che -conformemente
alla prassi vigente del Tribunale federale (Sentenza del Tribunale federale
5A_466/2012 del 4 settembre 2012 consid. 4.1.1;5A_598/2012 del 4 dicembre
2012, consid. 3.2; DTF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3)- la parte
sia già a conoscenza dell'esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo
carico (Bornatico, in: Spühler/Tenchio/Infanger,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 3 e 18 ad art. 138; Staehelin, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 9 ad art. 138), rispettivamente -secondo una
parte della dottrina- che sia in condizione di quantomeno ipotizzarne l'imminente
avvio (Weber, in: Oberhammer,
Kurzkommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 7 ad art. 138; cfr. anche: DTF 138 III 225
consid. 3.1). Può così non essere il caso allorquando entra in considerazione la
notifica di un atto introduttivo di causa (Dolge
/Infanger, Schlichtungs-verfahren – nach Schweizerischer
Zivilprozessordnung, Zurigo 2012, §8 a pag. 58). In particolare, non viene in
linea di massima interpretato alla stregua di un tentativo volto a vanificare la
notificazione di un atto il mancato ritiro da parte del convenuto -diversamente
da quello dell'istante- dell'invio raccomandato contenente la citazione al
dibattimento indetto nel contesto di una procedura di conciliazione (art. 197
segg. CPC): in casi analoghi, pertanto, la finzione di cui all'art. 138 cpv. 3
lett. a CPC non si applica e si giustifica un rinnovo della notifica (Dolge/ Infanger, op. cit., §8 a pag. 58;
Gasser/Rickli, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurigo/S.Gallo 2010, n. 7 ad art. 138).
6.
Nella
fattispecie in esame, il Giudice di pace ha dato seguito alla notifica della
proposta di giudizio 19 ottobre 2011 il successivo giorno 20, invio che la
posta gli ha nondimeno ritornato il 31 ottobre/8 novembre 2011 con
l'indicazione “non ritirato” (busta originale nell'incarto n. 48/C/11/Co
della Giudicatura di pace __________). E -come visto- per considerare questa
spedizione come validamente notificata in applicazione della finzione disposta
dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, occorre che a quel momento la società
convenuta fosse effettivamente nella condizione di doversi attendere una “comunicazione”
attinente la procedura di conciliazione in corso, eventualità che in concreto
però non si realizza.
Certo, la
proposta di giudizio è stata preceduta dalla citazione all'udienza di
conciliazione 14 settembre 2011 altresì notificata -accompagnata dall'istanza
di conciliazione e dai relativi documenti- alla società convenuta con invio
raccomandato del 24 agosto 2011. Se non che anche questa spedizione è ritornata
al mittente -ovvero alla Giudicatura di pace __________ - in data 2/12 settembre
2011.
con la dicitura “non ritirato” (busta in originale nell'incarto n.
48/C/11/Co della Giudicatura di pace __________). E di tale circostanza dà atto
sia la decisione su cui l'istante ha fondato l'istanza di rigetto definitivo
dell'opposizione (pag. 1 nel mezzo) sia quella oggetto del reclamo qui in esame
(pag. 2 in alto). Al riguardo il Giudice di pace ha, in particolare, ritenuto che
“contrariamente a quanto affermato dall'Avvocato, che tra l'altro non tiene
conto che il suo cliente dai presenti fatti risulta non ritirare le
raccomandate, che non vi è obbligo alcuno tanto meno previsto dalla legge o
dalle usanze, di premunirsi di intimare e ripetere la citazione” (decisione
impugnata, pag. 2 nel mezzo). Ma, come tale, questa conclusione non può essere
condivisa, giacché omette che il tentativo di notifica della citazione
all'udienza di conciliazione non rientra nel campo di applicazione dell'art.
138.
cpv. 3 lett. a CPC e che, pertanto, non poteva beneficiare dei relativi
effetti giuridici. E dal fascicolo processuale non emergono nemmeno elementi
che consentano di ritenere che, nel frattempo, la società convenuta avesse
altrimenti saputo del procedimento di conciliazione in corso a suo carico. In
conseguenza di ciò, se ne deve per finire dedurre che anche le modalità di
notifica della relativa proposta di giudizio datata 19 ottobre 2011 non possono
definirsi regolari in virtù della finzione contenuta dall'art. 138 cpv. 3 lett.
a CPC. Ciò detto, essendone la notifica irregolare, la proposta di giudizio non
poteva -perlomeno nel contesto dell'esecuzione in esame- essere equiparata ad una
decisione esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF e quindi atta a validamente
rigettare in via definitiva l'opposizione sollevata dalla parte convenuta
(sopra, consid. 3). Di modo che -a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di
pace- l'istanza andava in concreto respinta.
7.
Il
reclamo va così accolto con conseguente riforma del giudizio impugnato (art.
327.
cpv. 3 lett. b CPC) nel senso di respingere l'istanza volta ad ottenere il
rigetto definitivo dell'opposizione. Il dispositivo sulle spese giudiziarie di
prima sede va modificato tenendo conto della soccombenza dell'istante (art. 106
cpv. 1 CPC). Pure davanti a questa Camera la tassa di giustizia (art. 95 cpv. 2
CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) insieme alle ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC, stabilite
giusta il Regolamento per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1])
seguono la soccombenza dell'istante, principio valido nonostante il reclamo non
sia stato avversato in modo esplicito (Rüegg,
in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 5
ad art. 106; Tappy, in:
Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, Basilea 2011, n. 22 ad
art. 106), a meno che, ipotesi che non si verifica nella fattispecie, il
reclamo sia stato accolto per un grave errore di procedura del primo giudice di
cui non deve rispondere in alcun modo la parte (cfr. sentenze del Tribunale
federale 2C_465/2012 del 29 ottobre 2012, consid. 3, e 5D_166/2012 del 7
febbraio 2013, consid. 6.1; Stauber,
in: ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, Basilea 2013, n. 39 ad
art. 318 e n. 24 ad art. 327).
Ai
fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il
valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 2'135.80 (sopra,
consid. D).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 80 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1, 138 cpv. 1 e
cpv. 3 lett. a, 211 cpv. 1 e 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il
Regolamento sulle ripetibili e la LTF;
pronuncia: I. Il
reclamo è accolto.
Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 23 gennaio
2013.
del Giudice di pace __________ (inc. 249/C/12/S) sono così riformati:
“1. L'istanza di rigetto definitivo presentata
il 18 settembre/21 novembre 2012 da CO 1, __________, è respinta. Di
conseguenza, l'opposizione interposta da RE 1, __________, al precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________ è
mantenuta.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 160.–, da anticipare dall'istante, resta a suo
carico, con l'obbligo di rifondere alla società convenuta fr. 80.– a titolo di
ripetibili.”
II. La
tassa di giustizia di fr. 250.–, già anticipata dalla società reclamante, è
posta a carico di CO 1, __________. Quest'ultima rifonderà alla società reclamante
fr. 200.– a titolo di ripetibili.
III. Notificazione a:
– PA 1 __________;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 2'135.80, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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