14.2013.27
Documentazione non sottoscritta dall'escusso non costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF
4 marzo 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2013.27
Data decisione, Autorità:
04.03.2013, CEF
Titolo:
Documentazione non sottoscritta dall'escusso non costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2013.27
Lugano
4 marzo 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 3 dicembre 2012 da
CO 1
rappr. dalRA 1
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’8/16 novembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di
__________ per l’importo di fr. 2'190.00;
sulla quale istanza la Giudice di pace del circolo di __________ con sentenza 7 gennaio 2013 ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al PE n. __________
dell’Ufficio esecuzione di __________ è respinta in via provvisoria per
fr. 2'190.00 oltre interesse di mora del – dal -; fr. – di spese
amministrative; fr. 73.00 di spese esecutive.
2. La tassa di giustizia di fr. 130.00 anticipata dalla
parte istante, è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a
controparte fr. --- di indennità.
Decisione
impugnata dal convenuto, che con reclamo del 29 gennaio 2013 ha postulato la reiezione dell’istanza;
preso
atto che con osservazioni 8 febbraio 2013 la parte istante ha chiesto che il
reclamo venga respinto;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto
che con precetto esecutivo n. __________dell’8/16 novembre
2012 dell’Ufficio esecuzione di __________, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'190.00 oltre interessi, indicando quale titolo di credito: “restituzione
deposito di garanzia appartamento percepito come da decisione del 31 ottobre 2012”;
che
interposta tempestiva opposizione dall’escusso, con istanza 3 dicembre 2012 lo CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del circolo di __________;
che
l’istante fonda la propria pretesa sulle decisioni 31
ottobre 2008 e 11 novembre 2008 con le quali ha concesso all’escusso una
prestazione speciale di fr. 2'500.00 rispettivamente di fr. 740.00 per il
versamento del deposito di garanzia dell’appartamento da lui abitato (doc. B e
C);
che
il procedente produce pure lo scritto 11 novembre 2008, mediante il quale ha
comunicato all’escusso che l’importo di fr. 3'240.00 è stato concesso a titolo
di prestito e sarà recuperato con una trattenuta mensile di fr. 150.00 sulla
prestazione assistenziale a partire dal 1° novembre 2008 (doc. D) e il
conteggio delle trattenute eseguite nel periodo intercorrente dal mese di
novembre 2008 al mese di maggio 2009, ammontante a complessivi fr. 1'050.00
(doc. E);
che
a mente dell’istante, la richiesta di rimborso sarebbe basata “su una
concessione a titolo di prestito” e pertanto la documentazione prodotta
costituirebbe valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
con decisione 7 gennaio 2013 la Giudice di pace del circolo di __________ ha accolto l’istanza, ritenendo che la
documentazione prodotta costituisca valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione;
che
con reclamo 29 gennaio 2013 RE 1 ha postulato la reiezione dell’istanza con
motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito;
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3 CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
proposto il 29 gennaio 2013 a fronte di una decisione emessa in data 7 gennaio
2013, ma completata solo con scritto del 18 gennaio 2013 (e quindi notificato
più tardi) indicante i mezzi d’impugnazione, il rimedio risulta tempestivo e,
quindi, sotto questo profilo, ammissibile;
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione
errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che
in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione;
che la nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del
suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile;
che
il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti
a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480
consid. 4.1 pag. 481);
che
condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti);
che
la dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con
la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p.
3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481);
che
il giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni
stadio di causa (quindi pure in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla
presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni
da loro sostenute (CEF, decisione del 15 marzo 2012, inc. 14.2012.21, consid. 5
con richiami) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di
rigetto e se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati
nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore e il
credito di cui ai documenti prodotti (cfr. cometta,
Il rigetto provvisorio del’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in
Rep. 1989. p. 331; Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, Vol. I, n. 50 ad art. 84; (Gilliéron Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n.
68 ad art. 84; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112s);
che
in concreto agli atti non vi è un contratto di mutuo scritto tra RE 1 e lo CO 1
ma unicamente due decisioni emesse dal procedente il 31
ottobre 2008 e l’11 novembre 2008, con le quali esso ha concesso all’escusso
una prestazione speciale di fr. 2'500.00 rispettivamente di fr. 740.00 per il
versamento del deposito di garanzia dell’appartamento da lui abitato, nonché uno
scritto dell’11 novembre 2008, sempre emesso unilateralmente dal procedente,
mediante il quale il creditore ha comunicato all’escusso che l’importo di fr. 3'240.00
è stato concesso a titolo di prestito e sarà recuperato con una trattenuta
mensile di fr. 150.00 sulla prestazione assistenziale a partire dal 1° novembre
2008;
che
tale documentazione non è sottoscritta dall’escusso e non può pertanto costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per
la somma dedotta in esecuzione;
che,
a loro volta, le decisioni amministrative agli atti (doc. B e C) non
costituiscono nemmeno titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80
cpv. 2 n. 2 LEF, non prevedono le stesse una condanna del convenuto,
beneficiario delle prestazioni ivi menzionate, alla restituzione dei relativi
importi di fr. 2'500.- e fr. 740.-; rispettivamente predisponendo lo scritto 11
novembre 2008 (doc. D) solo la restituzione mediante trattenute mensili dalle
prestazioni assistenziali;
che
da quanto precede discende l’accoglimento del reclamo;
che
ne consegue pertanto la riforma dell’impugnato giudizio, nel senso di
respingere l’istanza;
che
le spese processuali seguono la soccombenza mentre non si assegnano ripetibili,
non essendo state protestate dal reclamante (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2
e 106 cpv. 1 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 LEF; 95, 105, 106, 251 lett. a, 309, 319 segg., CPC;
pronuncia:
Fatti
I. Il reclamo è
accolto. Di conseguenza la decisione 7 gennaio 2013 del Giudice di pace del
circolo di __________, è così riformata:
"1. L'istanza
di rigetto provvisorio dell’opposizione 3 dicembre 2012 promossa dallo CO 1, __________,
contro RE 1, __________, è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 130.00, da anticipare dalla parte istante è posta a
carico dello CO 1. Non si assegnano indennità."
Considerandi
II. La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 200.00
relative alla procedura di reclamo, sono poste a carico dello CO 1. Non si
assegnano indennità.
III. Notificazione a:
-;
- RA 1,
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 2’190.00, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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