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Decisione

14.2013.28

Potere decisionale di questa Camera, chiamata solo a verificare se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF

18 aprile 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2013 contro una decisione notificata il 29 febbraio 2013 e recapitata il 1°

febbraio successivo (cfr. ricerca Track&Trace), il reclamo – il cui termine

ha iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC) per venire a

scadere in data 11 febbraio 2013 – è tempestivo e, quindi, sotto questo aspetto

ammissibile;

che secondo l’art. 320 CPC con il

reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett.

a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che, come visto, l’insorgente

lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito (garantito

dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC), rimproverando al primo giudice di

avere unilateralmente annullato l’udienza indetta per il giorno di martedì 5 febbraio

2013, ore 14:00, di modo che egli non ha potuto esporre le proprie ragioni a

tutela della sua posizione;

che la doglianza si rivela fondata;

che con la sentenza impugnata

(del 29 gennaio 2013) il Giudice di pace non solo ha rinunciato a tenere

l’udienza del 5 febbraio 2013 fissata nella sua ordinanza del 16 gennaio 2013

senza darne avviso al convenuto e senza motivare la sua iniziativa, ma ha

deciso in tal senso facendo semplicemente propria la richiesta 18 gennaio 2013

della parte istante di statuire in base agli atti prodotti (in quanto impossibilitata

a partecipare alla prevista udienza) al termine di uno scambio di

corrispondenza via e-mail con la rappresentante della parte istante - fuori da

ogni regola di procedura - avente per tema la procedura da seguire in un caso

del genere;

Considerandi

che in questo modo il Giudice di

pace ha di fatto discusso e concordato le modalità del procedimento con la sola

parte istante, privando il convenuto del diritto di esprimersi sia in relazione

alla questione legata all’opportunità o meno di prescindere dall’udienza e alla

facoltà del giudice di statuire, se del caso, sulla base degli atti in suo

possesso, sia in relazione agli argomenti addotti dalla procedente con la

replica del 14 gennaio 2013 (con i relativi annessi, tra cui la proposta di

assicurazione costituente il preteso titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione,

che stando al fascicolo processuale trasmesso a questa Camera non risulta nemmeno

essere stato allegato all’istanza di rigetto dell’opposizione), ovvero con l’atto

che ha spinto lo stesso giudice a indire l’udienza del 5 febbraio 2013, sulla

cui tenuta il convenuto poteva a questo punto contare ai fini della salvaguardia

dei suoi diritti di parte;

che facendosi dettare dalla parte

istante i tempi e le modalità del processo, il Giudice di pace – in altri

termini – ha con ogni evidenza privato il convenuto del diritto di esporre le

proprie ragioni in occasione dell’udienza appositamente indetta a questo scopo

(cfr. anche l’e-mail del Giudice di pace del 21 gennaio 2013, ore 11.25), ma

poi unilateralmente annullata, senza del resto nemmeno garantire allo stesso

convenuto un’alternativa per quanto riguarda il suo diritto essere sentito,

assegnandogli per lo meno un termine per una duplica scritta;

che, in accoglimento del reclamo,

la decisione impugnata va pertanto annullata già per questo solo motivo, con conseguente

rinvio della causa al Giudice di pace, affinché provveda a citare di nuovo le

parti all’udienza prevista in un primo momento per il 5 febbraio 2013 e successivamente

annullata su richiesta della parte istante oppure ad assegnare all’escusso un

termine per duplicare, e a statuire quindi di nuovo sull’istanza;

che gli oneri processuali relativi

al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della

parte istante, che ha chiesto la reiezione del reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF

e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto, la

decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Giudice di pace del circolo

di Balerna per le incombenze di cui ai considerandi.

2. La tassa di giustizia le

spese per complessivi fr. 250.- sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace di Balerna

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 1'506.95, non

raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett.

a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).