14.2013.28
Potere decisionale di questa Camera, chiamata solo a verificare se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF
18 aprile 2013Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.28
Lugano
18 aprile 2013
FP/b/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa
con istanza 24 dicembre 2012 da
RE
1
rappresentata
da CO 1
contro
CO
1
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio,
notificato in data 13 novembre 2012 per il pagamento di fr. 1'318.15 oltre
interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Balerna con
decisione del 29 gennaio
2013 (inc. SO.2012.283);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo dell’11 febbraio 2013;
preso atto che con osservazioni del 12 aprile 2013 la parte istante
ha chiesto la reiezione
del reclamo;
esaminati gli atti,
ritenuto
in
fatto:
che con precetto esecutivo n. __________
del 7/13.11.2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 1'318.15 oltre interessi e spese, indicando quale causale del
credito “STRADA, l’assicurazione di veicoli a motore – N. del contratto __________,
Fattura del 16.05.2012”;
che interposta tempestiva
opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 24 dicembre 2012 la
procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
circolo di Balerna;
che con ordinanza del 28 dicembre
2012 il Giudice di pace del circolo di Balerna – richiamati gli art. 253 e 256
CPC – ha assegnato al convenuto un termine di 10 giorni per presentare le
proprie osservazioni scritte, con l’avvertenza che in caso di silenzio egli
avrebbe proceduto nella lite giudicando in base all’istanza e agli atti;
che, riferendosi alla causa in
rassegna, con scritto del 3 gennaio 2013 il convenuto ha comunicato al Giudice
di pace di essere stato interrogato in data 19 dicembre 2012 dal Procuratore
pubblico __________ “in merito ad una vicenda inerente alcuni veicoli
assicurati dall’istante, depositando contenuti e documenti per il tramite del
mio legale __________ che ci legge in copia”;
che, nel contempo, egli ha
eccepito che la procedente, nella sua qualità di assicuratrice-istante, “non ha
effettuato la vendita in maniera corretta, contravvenendo a quanto stabilito
dalla LCA”, non avendolo essa debitamente informato e identificato, ritenuto che
egli “non ha mai incontrato nessun assicuratore della CO 1, né la signora __________
R__________, né il signor __________ C__________, né altri, né per il veicolo
in questione di cui all’incarto, né per altri”;
che, ha dipoi puntualizzato il convenuto,
la pratica a suo nome di cui all’incarto, riporta un indirizzo errato, dato che
egli abita al n. __________ di Corso __________, __________ e non al n. __________
stampato su tutti i documenti esibiti dall’istante;
che, ciò posto, il convenuto ha
chiesto di essere sgravato dal precetto esecutivo, con conseguente “addebito alle
terze parti coinvolte e realmente responsabili dell’accaduto”;
che con ordinanza del 7 gennaio
2013 il Giudice di pace – richiamato l’art. 225 CPC – ha assegnato alla parte
istante un termine di 10 giorni per inoltrare la replica alle osservazioni di
controparte;
che avvalendosi di tale facoltà,
con scritto 14 gennaio 2013 la procedente ha contestato le avversarie
affermazioni, richiamando la presa di posizione della persona di riferimento
che ha stipulato la relativa polizza assicurativa (il signor __________ C__________,
nella quale questi ha sostenuto di avere personalmente conosciuto il
convenuto presso i propri uffici, di avere - prima di assicurare il veicolo
con la polizza n. 21112 930 - concluso nel suo ufficio a C__________ altre due
polizze veicoli in seguito annullate “per mancato pagamento” e di avere, per
quanto riguarda la proposta assicurativa in questione, spedito la medesima al
mittente, che l’ha ritornata debitamente firmata;
che con ordinanza del 16 gennaio
2013 il Giudice di pace, preso atto delle osservazioni della convenuta e della parte
istante (ivi annesse) e richiamati gli art. 234 e 253 CPC, ha citato le parti a
comparire all’udienza indetta per martedì 5 febbraio 2013, ore 14:00;
che con scritto del 18 gennaio
2013 la parte istante ha comunicato alla Giudicatura di pace l’impossibilità a
presenziare alla prevista udienza di contraddittorio;
che nel contempo essa si è
confermata nella propria domanda, chiedendo al Giudice di pace di statuire in
base agli atti;
che con decisione del 29 febbraio
2013 – preceduta da uno scambio di opinioni via e-mail con la rappresentante
della parte istante sulla questione se conviene o meno in un caso del genere
prescindere dalla tenuta della prospettata udienza – il primo giudice ha
accolto l’istanza, considerando i mezzi di prova prodotti dalla procedente
(proposta di assicurazione firmata dal convenuto in data 5 [recte: 4] dicembre
2011, riconoscimento di debito e valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
ex art. 82 cpv. 1 LEF e rilevando dipoi che “se il convenuto riteneva che
l’assicuratore non effettuava la vendita in maniera corretta, contravvenendo a
quanto stabilito dalla LCA, non avrebbe dovuto firmare la proposta di assicurazione”;
che contro tale sentenza il convenuto
è insorto con reclamo dell’11 febbraio 2013, asserendo anzitutto di non avere
avuto modo di essere ascoltato davanti al Giudice di pace del circolo di
Balerna, avendo questi unilateralmente annullato l’udienza indetta per il 5
febbraio 2013, riconfermandosi per il resto nelle eccezioni sollevate con le
osservazioni all’istanza del 3 gennaio 2013 ed esponendo ulteriori ragioni che
si oppongono, a suo modo di vedere, all’accoglimento dell’istanza;
che con osservazioni del 12
aprile 2013 la procedente ha chiesto la conferma del giudizio di primo grado;
che contro le decisioni di rigetto
dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309
lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica
della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che inoltrato in data 11 febbraio
Fatti
2013 contro una decisione notificata il 29 febbraio 2013 e recapitata il 1°
febbraio successivo (cfr. ricerca Track&Trace), il reclamo – il cui termine
ha iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC) per venire a
scadere in data 11 febbraio 2013 – è tempestivo e, quindi, sotto questo aspetto
ammissibile;
che secondo l’art. 320 CPC con il
reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett.
a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che, come visto, l’insorgente
lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito (garantito
dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC), rimproverando al primo giudice di
avere unilateralmente annullato l’udienza indetta per il giorno di martedì 5 febbraio
2013, ore 14:00, di modo che egli non ha potuto esporre le proprie ragioni a
tutela della sua posizione;
che la doglianza si rivela fondata;
che con la sentenza impugnata
(del 29 gennaio 2013) il Giudice di pace non solo ha rinunciato a tenere
l’udienza del 5 febbraio 2013 fissata nella sua ordinanza del 16 gennaio 2013
senza darne avviso al convenuto e senza motivare la sua iniziativa, ma ha
deciso in tal senso facendo semplicemente propria la richiesta 18 gennaio 2013
della parte istante di statuire in base agli atti prodotti (in quanto impossibilitata
a partecipare alla prevista udienza) al termine di uno scambio di
corrispondenza via e-mail con la rappresentante della parte istante - fuori da
ogni regola di procedura - avente per tema la procedura da seguire in un caso
del genere;
Considerandi
che in questo modo il Giudice di
pace ha di fatto discusso e concordato le modalità del procedimento con la sola
parte istante, privando il convenuto del diritto di esprimersi sia in relazione
alla questione legata all’opportunità o meno di prescindere dall’udienza e alla
facoltà del giudice di statuire, se del caso, sulla base degli atti in suo
possesso, sia in relazione agli argomenti addotti dalla procedente con la
replica del 14 gennaio 2013 (con i relativi annessi, tra cui la proposta di
assicurazione costituente il preteso titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione,
che stando al fascicolo processuale trasmesso a questa Camera non risulta nemmeno
essere stato allegato all’istanza di rigetto dell’opposizione), ovvero con l’atto
che ha spinto lo stesso giudice a indire l’udienza del 5 febbraio 2013, sulla
cui tenuta il convenuto poteva a questo punto contare ai fini della salvaguardia
dei suoi diritti di parte;
che facendosi dettare dalla parte
istante i tempi e le modalità del processo, il Giudice di pace – in altri
termini – ha con ogni evidenza privato il convenuto del diritto di esporre le
proprie ragioni in occasione dell’udienza appositamente indetta a questo scopo
(cfr. anche l’e-mail del Giudice di pace del 21 gennaio 2013, ore 11.25), ma
poi unilateralmente annullata, senza del resto nemmeno garantire allo stesso
convenuto un’alternativa per quanto riguarda il suo diritto essere sentito,
assegnandogli per lo meno un termine per una duplica scritta;
che, in accoglimento del reclamo,
la decisione impugnata va pertanto annullata già per questo solo motivo, con conseguente
rinvio della causa al Giudice di pace, affinché provveda a citare di nuovo le
parti all’udienza prevista in un primo momento per il 5 febbraio 2013 e successivamente
annullata su richiesta della parte istante oppure ad assegnare all’escusso un
termine per duplicare, e a statuire quindi di nuovo sull’istanza;
che gli oneri processuali relativi
al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della
parte istante, che ha chiesto la reiezione del reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF
e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto, la
decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Giudice di pace del circolo
di Balerna per le incombenze di cui ai considerandi.
2. La tassa di giustizia le
spese per complessivi fr. 250.- sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace di Balerna
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 1'506.95, non
raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett.
a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).