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Decisione

14.2013.29

Accordo di cessione azioni quale titolo di rigetto dell’opposizione. Eccezione dell’escusso sono rimaste prive di ogni supporto oggettivo

27 marzo 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 27.4/3.5.2012 dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr.

85’000.- oltre interessi e spese, indicando quale causale del credito: “Pretesa

derivante da cessione del credito di vendita delle azioni __________;”

che interposta

tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 17 gennaio 2013

il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud;

che

l’istante ha fondato la propria domanda sull’“accordo di cessione azioni”

datato 8 luglio 2011, in virtù del quale il convenuto ha acquistato da __________

L__________, al prezzo di fr. 400'000.-, 20 azioni della __________, di cui fr.

315’000.- soluti mediante compensazione e fr. 85'000.- da versare secondo

accordo separato pattuito tra le parti (doc. B), sullo scritto 8 agosto 2011

con il quale __________ L__________ ha assegnato al convenuto un termine di 30

giorni per procedere al pagamento del saldo di fr. 85'000.- (doc. C), sulla dichiarazione

di cessione del suddetto credito da parte di __________ L__________, datata 29

agosto 2011, a CO 1 (doc. D), sulla comunicazione 9 settembre 2011 del cedente

al convenuto sull’avvenuta cessione (doc. E) e sullo scritto 20 gennaio 2012

con il quale il patrocinatore del cessionario ha fatto presente al convenuto

che eventuali versamenti a favore del cedente dopo la suddetta comunicazione

di avvenuta cessione del credito non lo avrebbero liberato dal suo debito nei

confronti del cessionario (doc. F);

che con

ordinanza del 18 gennaio 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

ha assegnato al convenuto un termine di 10 giorni per presentare le proprie

osservazioni all’istanza, con l’avvertenza che in caso di silenzio egli avrebbe

proceduto nella lite giudicando in base all’istanza e agli atti (act. II);

che con

osservazioni del 25 gennaio 2013 (spedite il 28 gennaio successivo) il

convenuto ha chiesto la reiezione dell’istanza, pretendendo che il debito è

stato estinto, eccependo la nullità del contratto di cessione delle azioni stipulato

tra l’istante e __________ L__________ in quanto “la dichiarazione di cessione

delle azioni è stata pagata CHF 10'000.- dal Sig. CO 1 al Sig. L__________” e

sostenendo, inoltre, che il documento firmato come diffida dell’8 agosto 2011

(doc. C) risulta essere completamente falso, poiché sicuramente non è stato

sottoscritto da __________ L__________;

che con

decisione del 5 febbraio 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud,

premesso che l’escusso non ha presentato osservazioni entro il termine

assegnatogli, ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione esibita dal

procedente costituisca riconoscimento di debito e, quindi, valido titolo per

l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF

(doc. B, C, D, E), cui l’escusso non ha opposto alcuna valida eccezione;

che contro

tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 18 febbraio 2013,

sostenendo anzitutto di avere tempestivamente dato seguito all’ordinanza

pretorile di assegnazione termine del 18 gennaio 2013, spedendo il 28 gennaio

2013 le proprie osservazioni (come attestato dal doc. D annesso al gravame),

con le quali egli aveva eccepito l’infondatezza del credito posto in

esecuzione, poiché basato su un documento falso, credito che comunque era da __________

L__________, come da attestazione 23 gennaio 2013 (doc. E annesso al reclamo);

che,

secondo l’insorgente, la decisione impugnata va pertanto annullata, con conseguente

mantenimento dell’opposizione al precetto esecutivo, subordinatamente con

rinvio degli atti al primo giudice perché proceda a ulteriori accertamenti

riguardo alla falsità del credito posto in esecuzione;

che con

osservazioni del 20 marzo 2013 la parte istante ha chiesto la reiezione del

reclamo, rilevando, tra l’altro, che la dichiarazione trasmessa dal reclamante

(attestazione 23 gennaio 2013 da parte di __________ L__________, secondo cui “l’atto

di cessione del credito del 29 agosto 2011 è stato pagato dal Sig. RE 1 al

sottoscritto nel settembre 2011”), costituisce un falso, come facilmente

desumibile dal confronto della firma sulla presunta dichiarazione con quella

del contratto di cessione (autenticata) e dell’allegata dichiarazione (pure

autenticata), sempre di __________ L__________, con la quale questi ha

confermato che la firma in calce alla dichiarazione esibita dal convenuto non è

la sua, negando comunque di avere sottoscritto tale documento o una qualsiasi

ricevuta a favore dello stesso escusso;

Considerandi

in diritto.

che contro

le decisioni di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del

reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro

10.

giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e

321.

cpv. 2 CPC);

che

inoltrato il 18 febbraio 2013 contro una decisione notificata il 5 febbraio 2013

e recapitata il 7 febbraio successivo (cfr. ricerca Track&Trace), il

reclamo – il cui termine ha iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 142

cpv. 1 CPC) per venire a scadere domenica 17 febbraio e, per effetto dell’art. 142

cpv. 3 CPC, lunedì 18 febbraio 2013 – è tempestivo e, quindi, da questo aspetto

ammissibile;

che

secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b);

che nella

misura in cui rimprovera al primo giudice di non avere preso in considerazione le

sue osservazioni all’istanza, benché le stesse fossero state presentate tempestivamente,

ossia entro il termine di cui all’ordinanza del 18 gennaio 2013, l’insorgente

muove una critica fondata;

che,

infatti, dal fascicolo processuale risulta che il convenuto ha presentato

osservazioni all’istanza il 28 gennaio 2013 (che a loro volta sono pervenute

alla Pretura il giorno successivo; cfr. act. III) nel rispetto del termine di

10.

giorni impartitogli con la citata ordinanza, di cui ha preso conoscenza il 22

gennaio 2013 (cfr. ricerca Treck&Trace);

che, ciò

posto, risulta incomprensibile l’affermazione del Pretore aggiunto, secondo cui

la parte convenuta non avrebbe presentato osservazioni entro il termine impartitogli;

che in

questo modo non vi è dubbio che ignorando le (tempestive) osservazioni del

convenuto, il primo giudice abbia statuito disattendendo il diritto di essere

sentito dell’escusso previsto dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC;

che già

per questo solo motivo la decisione impugnata andrebbe annullata, con conseguente

rinvio della causa in prima sede per nuovo giudizio;

che,

tuttavia, nel caso in esame si può eccezionalmente prescindere dal rimando al

giudice di prime cure, dato che il giudizio impugnato risulta, comunque sia,

inattaccabile nella misura in cui è stato ritenuto che la parte escussa non ha

opposto alcuna valida eccezione suscettibile di invalidare il riconoscimento di

debito costituito dalla documentazione prodotta dalla parte istante;

che,

secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che, nella

fattispecie, non vi è dubbio che l’accordo di cessione azioni” dell’8 luglio

2011.

costituisce riconoscimento di debito e, pertanto, titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF nella misura in cui il convenuto

ha riconosciuto di dovere ad Andrea Lucci la somma di fr. 85'000.- quale saldo

per l’acquisto delle menzionate azioni;

che avendo

dipoi il creditore ceduto al qui istante tale pretesa, dandone comunicazione al

debitore con scritto 9 settembre 2011 (doc. E), titolare del titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione è divenuto il cessionario, ovvero il qui istante;

che, secondo

l’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione,

sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che

infirmino il riconoscimento di debito;

che incombe

quindi all’escusso l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che

deduce in giudizio (DTF 132 II 142 consid. 1.1.1 con rinvvii),

che, secondo

la giurisprudenza, le eccezioni non solo devono essere esposte in modo

convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo per lo meno verosimile nel

senso che a confronto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi

(cfr. DTF 104 Ia Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/kull/kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n.

28.

ad art. 82; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350) con

rif.);

che nelle

proprie osservazioni all’istanza il convenuto ha asserito di avere estinto il

debito in esame, ha eccepito la nullità del contratto di cessione delle azioni

pretendendo che la dichiarazione di cessione delle azioni è stata pagata fr.

10'000.- dall’istante al cedente e ha infine pure affermato che la diffida di

pagamento di cui allo scritto 8 agosto 2011 (doc. C) “risulta essere

completamente falso, poiché certamente non formato dal Sig. L__________”;

che tali

asserzioni sono però con ogni evidenza rimaste prive di qualsiasi riscontro

oggettivo, di modo che si può concludere, come rilevato dal primo giudice,

ancorché per altri motivi, che nessuna valida eccezione è stata opposta dalla parte

convenuta;

che a

tale carenza probatoria il convenuto si propone di ovviare producendo per la

prima volta lo scritto 23 gennaio 2013, con il quale Andrea Lucci ha dichiarato

che “l’atto di cessione del credito 29 agosto 2011 è stato pagato dal Sig. RE 1

al sottoscritto nel settembre 2011”;

che l’argomento

non può però essere vagliato, l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammettendo in sede di

reclamo né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione

di nuovi mezzi di prova, di modo che il doc. E annesso al gravame non può essere

preso in considerazione (altrettanto dicasi per la dichiarazione 25 marzo 2013, in senso opposto, dello stesso __________ L__________ allegata alle osservazioni al reclamo);

che non

vi è infine nemmeno spazio per trasmettere al primo giudice tali documenti ai

fini dell’esame della loro rilevanza, dato che egli non potrebbe che nuovamente

statuire sulla causa sulla base delle eccezioni e dei documenti sottopostigli con

l’istanza e con le osservazioni all’istanza, ad esclusione quindi di quelli irritualmente

esibiti in seconda sede;

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo;

che gli

oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza del reclamante (art.

48, 61 cpv. 1 OTEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 600.- sono poste a carico del

reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 300.- per ripetibili.

3. Notificazione a:

-;

-;

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedio

giuridico

Giacché il

valore litigioso della vertenza è di fr. 85'000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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