14.2013.3
Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezione di estinzione tramite compensazione
22 gennaio 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.3
Lugano
22 gennaio 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del
7 novembre 2012 da
CO
1
rappr.
da: RA 1
contro
RE
1
sulla quale istanza il Pretore aggiunto del Distretto
di Bellinzona con sentenza del 7
gennaio 2013 (inc. SO.2012.1205) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1 (1964), __________,
a far tempo dal
giorno martedì 8
gennaio 2013 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo dell’8
gennaio
2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte, il suo
credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale del 14
gennaio 2013 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di
fr. 1'299.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di
discussione del 12 dicembre 2012 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 7
gennaio 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il
fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 8
gennaio 2013 alle ore 14.00.
D. Con il reclamo RE 1
asserisce di essere intenzionato a saldare tutti suoi debiti ammontanti a fr.
9'300.-- entro il 17 gennaio 2013.
in
diritto:
1. In virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174
LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446 ss. in Festschrift H. U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Nel
caso in esame dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona
al 21 gennaio 2013 risulta che l’esecuzione in oggetto n. __________ è stata pagata
il 17 gennaio 2013, per cui essendo provato che il debito del reclamante nei
confronti dell’istante è stato saldato posteriormente alla dichiarazione di
fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta
adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento - va osservato che dal citato estratto si evince che tutte le
esecuzioni promosse nei confronti del reclamante sono state saldate, ad
eccezione di una contro la quale è stata interposta opposizione, per cui a
questo stadio di procedura il credito non è stato ancora accertato. Dal predetto
estratto emerge pure che a carico del convenuto non sono stati emessi attestati
di carenza di beni, il che porta a ritenere che la sua situazione finanziaria
non sta peggiorando e che le sue difficoltà di pagamento sono state solo di
natura transitoria rispettivamente che si è trattato di una mancanza di
liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag. 308). A questo punto va poi
osservato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre
esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis
dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore
sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale
5A_328/2011 dell’11. 8. 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile
che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua
situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni
portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere
considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i
requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va annullato.
2. Il reclamo va pertanto
accolto.
La tassa di giustizia è
posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC).
Le spese dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti sono pure poste a carico del reclamante.
Alla controparte non si
assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
Fatti
I. Il reclamo è
accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento dell’8 gennaio 2013 pronunciata dal Pretore aggiunto
del Distretto di Bellinzona (inc. SO.2012.1205) nei confronti di RE 1, è
annullata.
2. La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico di RE 1Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da
anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1
Considerandi
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 100.-- è posta a
carico di RE 1.
III. Notificazione:
- __________CO
1;
- Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).