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Decisione

14.2013.3

Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezione di estinzione tramite compensazione

22 gennaio 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il reclamo è

accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento dell’8 gennaio 2013 pronunciata dal Pretore aggiunto

del Distretto di Bellinzona (inc. SO.2012.1205) nei confronti di RE 1, è

annullata.

2. La tassa di

giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a

carico di RE 1Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da

anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1

Considerandi

II. La tassa di

giustizia del presente giudizio di fr. 100.-- è posta a

carico di RE 1.

III. Notificazione:

- __________CO

1;

- Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).