Lexipedia

Decisione

14.2013.30

Fallimento. Nova. Pagamento del debito dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità resa verosimile. Dichiarazione di fallimento annullata

28 febbraio 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona CO 1 ha chiesto il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 735.00 oltre accessori e

dedotto un acconto di fr. 367.50.

B. All’udienza

di discussione del 28 gennaio 2013 nessuno è comparso.

C. Con

decisione del 4 febbraio 2013 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha

dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da martedì 5 febbraio 2013 alle

ore 09.00.

D. Con

il reclamo AP 1 chiede l’annullamento del decreto di fallimento, asserendo di

aver nel frattempo pagato l’esecuzione.

E. AP 1

ha documentato il pagamento del suo debito nei confronti dell’istante

producendo la dichiarazione di CO 1 relativa all’avvenuto saldo della procedura

esecutiva.

Considerandi

in diritto:

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la

decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni

mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale svizzero; Codice

di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso il 1° gennaio 2011.

2.

In virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità

e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335,

§ 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H. U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Nel caso in

esame, il reclamante ha prodotto la dichiarazione 13 febbraio 2013 della

creditrice con la quale quest’ultima attesta il pagamento a saldo di quanto

richiesto con la procedura esecutiva n. __________, per cui avendo provato di

avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla

dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

risulta adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che AP 1 ha saldato anche

l’unica ulteriore esecuzione pendente nei suoi confronti. Orbene il fatto che

il reclamante ha pagato tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti e che a

suo carico mai sono stati emessi attestati di carenza di beni porta a ritenere

che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando e che le sue difficoltà

di pagamento sono state solo di natura transitoria rispettivamente che si è

trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag.

308). A questo punto va poi osservato che, secondo giurisprudenza e dottrina,

non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della

solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il

fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la

mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11. 8. 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso

che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante

appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in

merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le

precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della

solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’art.174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va

annullato.

3.

Il

reclamo è accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv.

1.

OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Le spese

dell’Ufficio esecuzione fallimenti sono pure poste a carico del reclamante.

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 174 cpv. 1 e 2 LEF; 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC;

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento del 4 febbraio 2013 pronunciata dal Pretore del

Distretto di Bellinzona (inc. __________) nei confronti di AP 1, __________, è

annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come

di rito, è posta a carico di AP 1.

3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da

anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico

di AP 1.

III. Notificazione a:

-;

-;

- Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona,

Bellinzona

- Ufficio cantonale del registro di commercio,

Lugano

- Ufficio del registro fondiario del distretto di

Bellinzona,

Bellinzona

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente

Il segretario

Rimedio

giuridico

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster