14.2013.30
Fallimento. Nova. Pagamento del debito dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità resa verosimile. Dichiarazione di fallimento annullata
28 febbraio 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2013.30
Data decisione, Autorità:
28.02.2013, CEF
Titolo:
Fallimento. Nova. Pagamento del debito dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità resa verosimile. Dichiarazione di fallimento annullata
FALLIMENTO
NOVA
PAGAMENTO
RECLAMO
SOLVIBILITÀ
art. 174 cpv. 1 LEF
art. 174 cpv. 2 LEF
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2013.30
Lugano
28 febbraio
2013
EC/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di fallimento promossa con istanza 12 dicembre 2012 da
CO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona
con sentenza del 4 febbraio 2013 (__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di AP 1, __________, a far tempo dal giorno martedì 5 febbraio 2013
alle ore 09.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione
impugnata da RE 1 che con reclamo del 12 febbraio 2013 ne
postula
l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale del 19
febbraio 2013 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona CO 1 ha chiesto il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 735.00 oltre accessori e
dedotto un acconto di fr. 367.50.
B. All’udienza
di discussione del 28 gennaio 2013 nessuno è comparso.
C. Con
decisione del 4 febbraio 2013 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da martedì 5 febbraio 2013 alle
ore 09.00.
D. Con
il reclamo AP 1 chiede l’annullamento del decreto di fallimento, asserendo di
aver nel frattempo pagato l’esecuzione.
E. AP 1
ha documentato il pagamento del suo debito nei confronti dell’istante
producendo la dichiarazione di CO 1 relativa all’avvenuto saldo della procedura
esecutiva.
Considerandi
in diritto:
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la
decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni
mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale svizzero; Codice
di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso il 1° gennaio 2011.
2.
In virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità
e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335,
§ 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H. U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Nel caso in
esame, il reclamante ha prodotto la dichiarazione 13 febbraio 2013 della
creditrice con la quale quest’ultima attesta il pagamento a saldo di quanto
richiesto con la procedura esecutiva n. __________, per cui avendo provato di
avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla
dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF
risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che AP 1 ha saldato anche
l’unica ulteriore esecuzione pendente nei suoi confronti. Orbene il fatto che
il reclamante ha pagato tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti e che a
suo carico mai sono stati emessi attestati di carenza di beni porta a ritenere
che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando e che le sue difficoltà
di pagamento sono state solo di natura transitoria rispettivamente che si è
trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag.
308). A questo punto va poi osservato che, secondo giurisprudenza e dottrina,
non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della
solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il
fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la
mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11. 8. 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso
che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante
appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in
merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le
precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della
solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art.174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va
annullato.
3.
Il
reclamo è accolto.
La tassa
di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv.
1.
OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Le spese
dell’Ufficio esecuzione fallimenti sono pure poste a carico del reclamante.
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 174 cpv. 1 e 2 LEF; 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC;
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento del 4 febbraio 2013 pronunciata dal Pretore del
Distretto di Bellinzona (inc. __________) nei confronti di AP 1, __________, è
annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come
di rito, è posta a carico di AP 1.
3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da
anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico
di AP 1.
III. Notificazione a:
-;
-;
- Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona,
Bellinzona
- Ufficio cantonale del registro di commercio,
Lugano
- Ufficio del registro fondiario del distretto di
Bellinzona,
Bellinzona
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente
Il segretario
Rimedio
giuridico
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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