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Decisione

14.2013.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 aprile 2013Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

società istante fonda la sua pretesa sulla decisione 10 luglio 2012 con cui il

Bezirksgericht di __________ si è -fra l'altro- pronunciato in materia di spese

e ripetibili, condannando il convenuto a rimborsarle a titolo di anticipo costi

processuali di primo grado fr. 32'900.– (doc. C pag. 17 n. 5) e per il secondo

grado fr. 2'500.– (doc. C pag. 18 n. 7), oltre a fr. 987'165.– quali ripetibili

ridotte per la prima sede di giudizio (doc. C pag. 17 n. 6). Nel contempo ha obbligato

la società istante a pagare al convenuto fr. 254'700.– di ripetibili ridotte

per il patrocinio di seconda sede (doc. C pag. 18 n. 8). Con scritto 14 agosto

2012 la procedente ha -fra l'altro- diffidato l'escusso a versare fr. 767'865.–

entro il 31 agosto 2012 (doc. D). Il convenuto ha impugnato quei dispositivi

con reclamo del 12 settembre 2012 (doc. G) cui, con decisione 21 settembre 2012, l'Obergericht __________ ha negato l'effetto sospensivo (doc. H). Il 29 ottobre 2012 il

medesimo tribunale ha dichiarato la decisione 10 luglio 2012 del Bezirksgericht

di __________ passata in giudicato, e ne ha attestato l'esecutività (doc. I). L'istanza

è stata integrata con una serie di altri documenti (doc. A, E, F e da L a O) di

cui, se del caso, si dirà nel seguito.

C. Il

convenuto vi si è opposto con osservazioni scritte 13 dicembre 2012, in cui ha ripercorso l’intera vertenza. Con contratto 7 dicembre 1995 egli aveva venduto 1506

azioni (25.1% del capitale azionario) della società __________ AG di __________

(operante nel campo di sistemi e impianti per lo smaltimento di rifiuti) a __________,

diventata -previa fusione con __________ - la società istante il 1° gennaio 1997. In data 29 luglio 2005 quest'ultima, ritenendosi legittimata a recedere dal contratto, ne aveva

chiesto l'annullamento -oltre alla rifusione dell'acconto già versato- al Bezirksgericht

di __________, domanda respinta con decisione del 7 aprile 2009. La vertenza

era poi passata all'Obergericht __________ che il 12 aprile 2011 aveva rinviato

l'incarto per completamento e nuovo giudizio all'autorità inferiore, invitata a

pronunciarsi pure sulle spese. Tale decisione è stata annullata limitatamente

al dispositivo di rinvio inerente la revoca del contratto con giudizio 16

dicembre 2011 del Tribunale federale, che ha escluso in modo definitivo una

siffatta eventualità. Nel contesto di queste procedure ricorsuali si era

appunto giunti alla decisione 10 luglio 2012 del Bezirksgericht di __________,

contro cui egli aveva presentato reclamo. Nel frattempo, il 5 luglio 2012, pacifica

l'esistenza del contratto di vendita delle azioni in forza della decisione del Tribunale

federale, egli aveva altresì chiesto la condanna della società istante a pagargli

a saldo il relativo prezzo residuo ancora scoperto e quantificato in almeno EUR

71'580'863.– o fr. 85'975'100.–. Con scritto 7 dicembre 2012 il convenuto ha posto

in compensazione questa sua pretesa -esigibile al più tardi il 10 agosto 2004- con

il credito rivendicato dalla società istante (di fr. 767'865.–).

Con

replica 21 dicembre 2012 la società istante ha rilevato che sul reclamo contro

la decisione 10 luglio 2012 l'Obergericht __________ si era pronunciato in data

13 dicembre 2012. Preso atto di questo dispositivo l'interessata ha chiesto di rigettare

l'opposizione limitatamente a fr. 734'965.–. Ha altresì contestato l'eccezione

di compensazione proposta dal convenuto e ha precisato di essersi opposta alla causa

ordinaria 5 luglio 2012 a motivo che il prezzo definitivo di vendita delle

azioni dipendeva dal valore aziendale della società __________ AG pari a zero.

In via riconvenzionale ha così chiesto la restituzione dell'acconto di EUR

25'564'000.– già versato sul prezzo di vendita delle azioni. Nella duplica 10

gennaio 2013 l'escusso ha ribadito il suo punto di vista.

D. Con

decisione 12 febbraio 2013 il Pretore aggiunto __________ ha parzialmente

accolto l'istanza. A fronte della decisione 13 dicembre 2012 dell'Obergericht __________,

il giudizio 10 luglio 2012 del Bezirksgericht di __________ -già esecutivo pendente

il reclamo- costituiva un valido titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione

per l'importo di fr. 734'965.– (ossia fr. 987'165.– + fr. 2'500.– ./. fr.

254'700.–) e interessi al 5% dal 15 settembre 2012. La pretesa posta in compensazione

con dichiarazione 7 dicembre 2012 e dedotta dal contratto 7 dicembre 1995 era invece

oggetto dell'azione di condanna promossa il 5 luglio 2012 a cui il convenuto si era integralmente opposto. Trattandosi di una pretesa contestata davanti

ad un'autorità giudiziaria, l'estinzione del credito posto in esecuzione non

poteva certo dirsi provata con documenti.

E. Con

il presente reclamo il convenuto chiede la riforma del giudizio pretorile nel

senso di respingere l'istanza di rigetto dell'opposizione. Egli lamenta

un'errata applicazione dell'art. 120 CO e reputa dimostrato con documenti il suo

credito verso la società istante (costituito dal saldo sul prezzo di vendita

delle azioni __________ AG). A suo giudizio il contratto 7 dicembre 1995 era valido

ed efficace vista la decisione 16 dicembre 2011 del Tribunale federale. Questo

legittimava la pretesa di pagamento della seconda rata che quel contratto

stabiliva in DM 140 Mio (EUR 80'680'499.– o fr. 97'543'530.–) e che era diventata

esigibile con la consegna dell'impianto di smaltimento dei rifiuti di __________.

In proposito, il valore di causa dell'azione di condanna 5 luglio 2012 era stato

quantificato in fr. 85'975'100.– corrispondente al prezzo minimo dovutogli, essendo

conteso solo un eventuale importo maggiore. Ciò detto, a fronte della

dichiarazione 7 dicembre 2012, il credito posto in esecuzione era da

considerare estinto.

Della risposta al reclamo presentata l'8 marzo 2012 dalla società

istante si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo

-tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto

qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art.

309.

lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci

giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi essere

proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza a

pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti (art.

48.

lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove

conclusioni né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di

prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

Ciò

detto, la decisione 12 febbraio 2013 è stata notificata il medesimo giorno e

recapitata l'indomani (estratto “Tracciamento degli invii” del 27 febbraio

2013). Il termine di 10 giorni, scaduto sabato 23 febbraio 2013, si è quindi protratto

al primo giorno feriale successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Spedito lunedì 25

febbraio 2013 (timbro sulla busta originale d'invio), il reclamo risulta tempestivo.

La notifica dell'impugnazione alla società istante è del 6 marzo 2013: giunta a

questa Camera l'8 marzo 2013, anche la risposta al reclamo è senz'altro

ammissibile.

2.

Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia

l'applicazione errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). Il reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non

avere considerato la pretesa della società istante estinta per compensazione

(reclamo, pag. 8 n. I/1). Egli si duole quindi di un'errata applicazione degli art.

81.

cpv. 1 LEF e 120 cpv. 1 e 2 CO (reclamo, pag. 12 n. II/5).

3.

Per

l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione. Una decisione civile svizzera è esecutiva se è passata in

giudicato (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC) e il giudice non ne ha sospeso

l'esecuzione (art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 1 lett. a CPC) oppure se, pur non

essendo ancora passata in giudicato, è stata dichiarata eseguibile

anticipatamente (art. 336 cpv. 1 lett. b CPC) (Staehelin,

in: Staehelin/Bauer/ Staehelin, Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 7 ad art.

80). Una decisione non è comunque esecutiva prima di

essere stata notificata (Staehelin, op.

cit., n. 7b ad art. 80).

Il

giudice del rigetto deve poi accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se

la decisione su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti

dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84), e

se sono date le tre identità: ossia quella dell'escusso e della persona

indicata nel titolo di rigetto come debitrice, quella dell'escutente e della

persona indicata nel titolo di rigetto come creditore e quella del credito

invocato nell'esecuzione e del credito riconosciuto nel titolo di rigetto (Staehelin, op. cit., n. 29 segg. ad art.

80.

e n. 50 ad art. 84).

4.

In

concreto, agli atti figura la decisione 10 luglio 2012 con cui il Bezirksgericht

di __________ ha posto a carico del convenuto fr. 32'900.– di costi processuali

della procedura di primo grado da rifondere alla società istante (già dedotti i

rispettivi anticipi sulla tassa di giustizia di fr. 1'100'000.–, di cui fr.

220'000.– alla società istante e fr. 880'000.– al convenuto) (doc. C pag. 17 n.

3, 4, 5), fr. 987'165.– di ripetibili ridotte da pagare alla procedente (doc. C

pag. 17 n. 6) e fr. 2'500.– di rimborso alla controparte per i costi

processuali di secondo grado (doc. C pag. 18 n. 7). Dal canto suo la società

istante è stata condannata a versare al convenuto fr. 254'700.– di ripetibili

ridotte per la seconda sede di giudizio (doc. C pag. 18 n. 8). Di qui, una pretesa

di fr. 767'865.– (fr. 32'900.– + fr. 987'165.– + fr. 2'500.– ./. fr. 254'700.–)

a favore della procedente, importo che era già esigibile allorquando è stato

spiccato il precetto esecutivo visto che al reclamo del 12 settembre 2012 (doc.

G) l'Obergericht __________ aveva negato l'effetto sospensivo (doc. H). Con

attestazione del 29 ottobre 2012 la stessa decisione è stata inoltre dichiarata

passata in giudicato ed esecutiva (“Es wird davon Vormerk genommen, dass das

Urteil des Bezirksgerichts __________, vom 10. Juli 2012 [...] in

Rechtskraft erwachsen und vollstreckbar ist.”: doc. I in originale, pag. 3 n.

1).

Sennonché,

contestualmente alla replica 21 dicembre 2012 (pag. 4 n. 9 e n. 10), la società

istante ha limitato le sue richieste a fr. 734'965.–. In effetti, con decisione

su reclamo 13 dicembre 2012, l'Obergericht __________ ha riformato i

Dispositivo

dispositivi n. 3, 4 e 5 del giudizio 10 luglio 2012 del Bezirksgericht di __________,

riducendo a complessivi fr. 880'000.– (di cui fr. 176'000.– alla società

istante e fr. 704'000.– al convenuto) le spese processuali demandando però alla

cassa del tribunale l'onere di determinare eventuali pretese di rimborso (doc.

M pag. 20 n. 1). Al contrario, i dispositivi n. 6, 7 e 8 sono stati

integralmente confermati (doc. M pag. 20 n. 2). Di modo che, ricordato come un eventuale

ricorso al Tribunale federale non abbia per legge effetto sospensivo (art. 103

cpv. 1 LTF), i citati documenti rappresentano un titolo esecutivo per fr.

734'965.– (fr. 987'165.– + fr. 2'500.– ./. fr. 254'700.–) importo a concorrenza

di cui la società istante ha chiesto di rigettare l'opposizione.

5. Se

il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di

un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via

definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della

decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato

prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF). In

particolare, la prova dell'estinzione del debito deve fondarsi su documenti

certi e univoci, e non consente quindi al debitore di limitarsi a rendere

verosimile quanto eccepito (Staehelin, op.

cit., n. 4 ad art. 81). Oltre al pagamento del debito può entrare in

considerazione -ad esempio- la compensazione giusta gli art. 120 segg. CO (DTF

136 III 624 consid. 4.2.1; sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31

gennaio 2013, consid. 3.3.3). La pretesa compensante deve essere liquida e non discutibile

(“mit völlig eindeutigen Urkunden”: DTF 115 III 97 consid. 4), e deve quindi

fondarsi su un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 81

cpv. 1 LEF o su un riconoscimento incondizionato del procedente (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 81; DTF 136 III 624 consid. 4.2.1; sentenza del Tribunale federale

5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3). All'escusso

incombe provare tutti i presupposti della compensazione: ovvero la reciprocità

dei crediti, l'esigibilità del credito compensante e la sua azionabilità, l'esecutorietà

del credito da compensare e l'identità dei due crediti (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 81).

6. Il

reclamante obietta -a differenza di quanto ritenuto dal Pretore aggiunto- che

l'esistenza del suo credito verso la società istante e, conseguentemente

l'estinzione per compensazione di quanto quest'ultima rivendicava, sarebbe comprovata

da documenti. Ricorda che con giudizio del 16 dicembre

2011 il Tribunale federale aveva respinto la richiesta con cui la procedente

mirava ad ottenere la revoca del contratto di compravendita delle azioni 7

dicembre 1995 -alla base di quella pretesa appunto- sancendone la piena

validità ed efficacia (reclamo, pag. 8 n. I/2). La censura cade nondimeno nel

vuoto giacché l'esistenza di un contratto valido non dimostra ancora con necessaria

e univoca chiarezza l'esistenza di un determinato credito da esso dedotto,

essendo pur sempre eccepibile l'inadempienza della controparte (Staehelin, op. cit.,

n. 10 ad art. 81).

7. Invero,

neanche laddove pretende di individuare la pretesa posta in compensazione nella

seconda rata di DM 140 Mio (ossia EUR 80'680'499.– [doc. 20] o fr. 97'543'530.–

circa : duplica, pag. 4 in alto), che in virtù del predetto contratto rientrava

nel prezzo di vendita del pacchetto azionario (reclamo, pag 9 n. I/3), il

reclamante può essere seguito.

Certo, nel

contratto 7 dicembre 1995 le parti avevano stabilito che il prezzo finale di

vendita delle azioni doveva corrispondere al 25.1% del valore reddituale -da determinare

tramite perizia- della società __________ al 1° gennaio 1999 (“Der Kaufpreis

entspricht 25.1% des Unternehmenswertes von __________. Der Unternehmenswert

ist gleich dem Ertragswert. [...].”, “Die Bewertung erfolgt auf

den 01. Januar 1999 (Bewertungs-stichtag)” (doc. 4 §3 n. 1 e 2). In questo

contesto, dando atto di un precedente versamento di DM 50 Mio risalente al 20

febbraio 1995 (“Auf den Kaufpreis hat der Käufer am 20. Februar 1995 eine

Anzahlung von DM 50.000.000.– [...] geleistet”: doc. 4 §4 n. 1), la

società istante si era impegnata a pagare un ulteriore importo di DM 140 Mio un

mese dopo la consegna del primo impianto che avrebbe garantito una certa resa

minima (“[...] eine weitere Anzahlung von DM 140.000.000.– [...]

innerhalb eines Monats nach Abnahme der ersten, [...] errichteten __________

-Standardanlage, die einen Durchsatz von mindestens [...] erfüllt” (doc.

4 §4 n. 2), riservando la liquidazione definitiva dell'uno verso l'altra o

viceversa al momento in cui sarebbe stato fissato il prezzo finale appunto delle

azioni (“Der Restkaufpreis ist innerhalb eines Monats, nachdem der Kaufpreis

feststeht, zu zahlen; liegt der Kaufpreis unter DM 190.000.000.– [...] ,

so hat der Verkäufer die zuviel gezahlte Anzahlung innerhalb derselben Frist

zurückzuzahlen”) (doc. 4 §4 n. 4).

L'interessato

sembra tuttavia non voler considerare il tenore dell'accordo aggiuntivo

stipulato il 28 gennaio 2003, e meglio dopo che le parti avevano invano provato

a trovare un'intesa in merito al valore dell'azienda (doc. 7 pag. 4 in alto). Pacifica l'esistenza del contratto di compravendita delle azioni (“Zwischen den

Parteien besteht ein Kaufvertrag über Aktien an der __________ AG”), la società

istante e il convenuto si erano in effetti accordati nel senso di autorizzare quest'ultimo

a rivendere a terzi quello stesso pacchetto azionario (“RE 1 wird sich

bemühen, die an CO 1 [...] verkauften Aktien einem Dritten

weiterzuveräussern”), eventualità che se realizzata gli avrebbe imposto di

restituire l'anticipo di DM 50 Mio già versato dalla società istante (“CO 1

stimmt der Übertragung auf einen Dritten gegen Rückgabe der Anzahlung in Höhe

von DM 50 Mio. ausdrücklich zu”) (doc. 7 pag. 4 n. 1). Le parti avevano

altresì pattuito di affidare la perizia necessaria a determinare il valore di

reddito dell'azienda e il prezzo ultimo delle azioni al Prof. Dr. __________ (“Nach

dem o.g. Kaufvertrag wird der endgültige Kaufpreis der Aktien nach einem

Bewertungsgutachten festgelegt”, “Die Parteien verständigen sich auf

Prof. Dr. __________, __________, al Bewertungsgutachter”) (doc. 7 pag. 4

n. 2 e 3). Nel contempo le parti avevano annullato ogni ulteriore pagamento in

forza del contratto 7 dicembre 1995 fino a quando non vi fosse stato consenso

sul rapporto peritale così rassegnato (“Unabhängig von Ziff. 1 vereinbaren

die Parteien, dass keine weiteren Zahlungen auf dem Kaufvertrag erfolgen, bis

das Bewertungsgutachten erstellt und Einigkeit darüber erzielt ist. Falls der

Verkauf an einen Dritten nicht gelingt, wird der Kaufpreis erst und nur auf der

Basis des einvernehmlichen Bewertungsgutachtens festgelegt und entrichtet”),

dichiarando decaduto l'ulteriore acconto (“Die im Kaufvertrag vorgesehene

Leistung einer weiteren Anzahlung auf den Kaufpreis unterbleibt”) (doc. 7

pag. 4 n. 2). In concreto quindi è la stessa esistenza della pretesa di DM 140

Mio a non poter essere considerata né liquida né indiscutibile nel contesto in

esame. Il reclamo va così respinto.

8. Il

reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non avere ritenuto estinto il

credito posto in esecuzione nemmeno a fronte dell'azione di condanna da lui promossa

il 5 luglio 2012 a carico della società istante al solo scopo di determinare il

prezzo definitivo delle azioni, unico punto su cui le parti avevano opinioni

divergenti. In questo senso la quota parte ancora dovuta da controparte, come già

spiegato nella dichiarazione 7 dicembre 2012, era incontestabilmente

quantificabile in almeno EUR 71'580'863.– o fr. 85'975'100.–, ovvero il

controvalore di 140 DM in base al Regolamento europeo sui tassi di conversione

(Verordnung (EG) Nr. 2866/98 del 31 dicembre 1998, pubblicato in ABl. EG Nr. L

359/1 del 31 dicembre 1998: doc. 8 pag. 12 n. 29) (reclamo, pag. 10 n. I/4 e

pag. 11 n. I/4.2). Ma invano.

8.1. Il

Pretore aggiunto ha rilevato che la società istante si era opposta all'azione

di condanna 5 luglio 2012, chiedendo a sua volta in via riconvenzionale la

restituzione dell'acconto di DM 50 Mio a suo tempo pagato (pari a EUR

25'564'000.–: doc. N e O). Il primo giudice ne ha così dedotto che, in quanto

contestato, il credito del convenuto non poteva dirsi dimostrato e quindi neppure

atto a documentare l'estinzione per compensazione della pretesa posta in

esecuzione dalla società istante (sentenza impugnata, pag. 6 n. 10 in alto e n. 11 in basso, pag. 7 n. 11 in alto). A ragione.

8.2. Giova

anzitutto rilevare che l'escusso ha in sostanza giustificato la sua azione del 5

luglio 2012 con il fatto che fra le parti non vi era unanimità in merito alle

risultanze cui era giunta la perizia commissionata al Prof. Dr. __________ (doc.

8 pag. 104 n. 312), che sulle conseguenze di una mancata intesa l'accordo

aggiuntivo 23 gennaio 2003 era silente (doc. 8 pag. pag. 104 n. 314) e che, per

mettere fine alle loro divergenze, era stato costretto ad adire le vie legali

postulando l'allestimento di una perizia giudiziaria (doc. 8 pag. 105 n. 317). Se

non che, dal canto suo, la società istante si è opposta a questi argomenti e a

titolo riconvenzionale ha chiesto la restituzione dell'acconto di DM 50 Mio

(EUR 25'564'000.–) poiché -a suo modo di vedere- il valore reddituale della

società __________ AG non poteva che essere ritenuto nullo (doc. N pag. 7 n.

5). A fronte di queste antitetiche posizioni pertanto, sostenere l'esistenza di

un credito validamente opponibile nell'ambito dell'esecuzione in esame sfiora addirittura

il pretesto. La giurisprudenza federale -cui il Pretore aggiunto ha appunto accennato

(sentenza impugnata, pag. 5 consid. 9 e pag. 6 consid. 11 in basso)- ha d'altra parte già avuto modo di precisare che l'effetto compensatore di una pretesa

contestata (art. 120 cpv. 2 CO) -di cui non è quindi ancora certa né l'esistenza

né l'ammontare- si produce solo nel momento in cui la stessa viene riconosciuta

dal giudice chiamato a dirimere questioni di diritto materiale, ipotesi che

esula dalla procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (DTF 136 III 624

consid. 4.2.3). Nel caso concreto la controversia relativa alla determinazione

del prezzo di vendita delle azioni, che l'escusso ha venduto alla società

istante con contratto 7 dicembre 1995, è pendente davanti al Bezirksgericht di __________

-per quanto è dato di sapere- allo stadio dello scambio degli allegati (doc. 8 e

N). E sarà quindi nel contesto di quella procedura ordinaria che, se del caso, verranno

accertate l'esistenza e l'entità dell'eventuale pretesa di pagamento del saldo

ancora dovuto all'escusso, rispettivamente del preteso credito della società

istante in restituzione dell'acconto da lei già versato. Certo è che, per

quanto attiene la vertenza in esame, a questo stadio ammettere l'avvenuta

compensazione sollevata dal convenuto esula da quelle che sono le competenze di

questa Camera, con peraltro il rischio di emettere un giudizio che potrebbe

finanche essere sconfessato in sede di merito. La critica si rivela quindi

infondata.

9.Il reclamo va così respinto e il

giudizio impugnato confermato. Davanti a questa Camera la tassa di giustizia (art.

95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) e le ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC),

fissate in base al relativo Rtar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza del

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Ai

fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il

valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 734'965.–

(sopra, consid. C).

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 80 e 81 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1

OTLEF, il Rtar e la LTF,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1'300.–, già anticipata dal reclamante, resta a suo

carico con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr. 3'000.– a titolo di

ripetibili.

3. Notificazione a:

– PA 1;

– PA 2.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza è di fr. 734'965.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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