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Decisione

14.2013.32

Acquiescenza, assegnazione delle ripetibili

26 aprile 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

14.2013.32

Data decisione, Autorità:

26.04.2013, CEF

Titolo:

Acquiescenza, assegnazione delle ripetibili

TASSA

art. 106 cpv. 1 CPC

art. 80 LEF

art. 81 LEF

Incarto n.

14.2013.32

Lugano

26 aprile 2013

FP/ec/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

IL presidente della Camera di esecuzione

e fallimenti del Tribunale d'appello

sedente per

statuire come giudice unico sul reclamo presentato il 22 febbraio 2013 da

RE 1

contro la decisione emanata il 29 gennaio 2013 dal Giudice

di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in materia

di esecuzione e fallimenti (inc. 0064-2011s) promossa il 17 marzo 2103 nei

suoi confronti dallo

CO 1

rappresentato dall’RA 1

esaminati gli

atti,

ritenuto in

fatto e considerato in diritto:

che con

precetto esecutivo n. __________ del 23.9./4.10.2010 dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Bellinzona, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per

l’incasso della somma di fr. 75.- oltre interessi e spese, indicando quale

titolo del credito il decreto di multa 16 maggio 2008 n. 91092 del Dipartimento

delle finanze e dell’economia, Ufficio di tassazione;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 17 marzo

2011 il procedente ne chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace

del circolo di Giubiasco;

che

l’istante ha fondato la propria domanda sulla decisione del 16 maggio 2008 –

passata in giudicato - con la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di

Lugano-Citta ha inflitto al convenuto una multa disciplinare di fr. 75.- per

non avere consegnato la dichiarazione fiscale valevole per l’imposta cantonale

e per l’imposta federale diretta 2006 (doc. B, C);

che chiamato

a esprimersi, con osservazioni del 15 novembre 2012 il convenuto ha chiesto la

reiezione dell’istanza, ponendo in compensazione l’importo fr. 200.- che lo

Stato del Canton Ticino gli deve a titolo di ripetibili, come da decisione 30 settembre

2011 della Camera civile dei reclami riferita ad altra (analoga) procedura (inc.

16.2010.38; doc. 2);

che il 14

Considerandi

gennaio 2013 il procedente, cui sono state trasmesse le citate osservazioni per

replica, ha comunicato il ritiro dell’istanza di rigetto dell’opposizione in

quanto il debito di imposta è stato pagato;

che con

decisione del 29 gennaio 2013, notificata al convenuto il 12 febbraio successivo,

il Giudice di pace del circolo di Giubiasco ha stralciato dai ruoli la causa,

rinunciando al prelievo di spese e della tassa di giustizia,

che egli

ha ricordato che nelle osservazioni all’istanza il convenuto non ha contestato l’azione

esecutiva promossa nei suoi confronti, per cui le spese esecutive e giudiziarie

dovrebbero essere poste a suo carico;

che, d’altra

parte, sempre secondo il primo giudice, la parte istante ha dichiarato che il

debito è stato interamente pagato, di modo che cui vi è da ritenere che le

spese esecutive siano state conteggiate;

che per quanto

riguarda le spese giudiziarie e l’indennità richieste dal convenuto nelle sue

osservazioni del 15 novembre 2012, il Giudice di pace ha rilevato che all’escusso

non può essere riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili, poiché l’importo

posto in esecuzione era dovuto e non contestato nella sua essenza, mentre che

il problema non si pone per la parte istante, avendo essa rinunciato alle

ripetibili;

che per

quanto riguarda le spese giudiziarie, ha infine rilevato il Giudice di pace, vista

la situazione, si giustifica rinunciare alla tassa di giustizia e di farsi

carico delle spese sopportate per la trasmissione degli atti, per un importo di

fr. 36;

che

contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 22 febbraio 2013 facendo

carico al primo giudice di non avere compreso che la parte istante abbia in

realtà desistito dalla sua istanza, il che impone la riforma del giudizio

impugnato nel senso di respingere l’istanza di rigetto per avvenuta desistenza,

con conseguente condanna del procedente al pagamento delle relative spese giudiziarie

e di un’indennità a suo favore di fr. 300.-, e di riconoscergli pure un’indennità,

sempre fr. 300.-, per la procedura di reclamo,

che chiamata

a esprimersi sul reclamo la parte istante è rimasta silente;

che la

fattispecie è diversa dallo scenario prospettato dal reclamante;

che,

infatti, non vi è dubbio che sia l’avvio della procedura esecutiva, sia la presentazione

dell’istanza di rigetto dell’opposizione erano pienamente giustificate,

disponendo a quel momento il creditore di un inoppugnabile titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e non potendo allora il convenuto

avvalersi di nessuna delle eccezioni liberatorie previste dall’art. 81 cpv. 1 LEF,

in particolare non potendo egli allora ancora porre in compensazione l’importo

di fr. 200.-, dato che la decisione della Camera dei ricorsi civili che gli ha riconosciuto

tale importo è successiva, ossia del 30 settembre 2011;

che ritirando

l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione a seguito di tale evento, e in

particolare una volta preso atto che nelle sue osservazioni all’istanza il convenuto

si era proposto di saldare la pendenza con quanto riconosciutogli con la menzionata

sentenza, l’istante non ha desistito dalla procedura in quanto avrebbe riconosciuto

di avere sbagliato presentando l’istanza di rigetto dell’opposizione del 17 marzo

2011, ma si è limitato a chiudere il caso per (successivo) pagamento di quanto

richiesto;

che

optando per una sostanziale soluzione di pareggio il Giudice di pace ha per finire

semmai statuito a favore del convenuto, di fatto acquiescente di fronte

all’azione di controparte, che ha implicitamente riconosciuto ponendo in

compensazione il proprio credito sorto successivamente;

che ne

discende la reiezione del reclamo;

che, di

principio, le spese andrebbero caricate al reclamante, soccombente (art. 106

cpv. 1 CPC);

che,

tuttavia, considerato che l’incasso sarebbe di difficile attuazione, si

prescinde eccezionalmente dal prelevare spese di giudizio;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamto l’art. 48 b LOG

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese giudiziarie.

3. Notificazione a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

135.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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