14.2013.32
Acquiescenza, assegnazione delle ripetibili
26 aprile 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2013.32
Data decisione, Autorità:
26.04.2013, CEF
Titolo:
Acquiescenza, assegnazione delle ripetibili
TASSA
art. 106 cpv. 1 CPC
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2013.32
Lugano
26 aprile 2013
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
IL presidente della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello
sedente per
statuire come giudice unico sul reclamo presentato il 22 febbraio 2013 da
RE 1
contro la decisione emanata il 29 gennaio 2013 dal Giudice
di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti (inc. 0064-2011s) promossa il 17 marzo 2103 nei
suoi confronti dallo
CO 1
rappresentato dall’RA 1
esaminati gli
atti,
ritenuto in
fatto e considerato in diritto:
che con
precetto esecutivo n. __________ del 23.9./4.10.2010 dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Bellinzona, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per
l’incasso della somma di fr. 75.- oltre interessi e spese, indicando quale
titolo del credito il decreto di multa 16 maggio 2008 n. 91092 del Dipartimento
delle finanze e dell’economia, Ufficio di tassazione;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 17 marzo
2011 il procedente ne chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace
del circolo di Giubiasco;
che
l’istante ha fondato la propria domanda sulla decisione del 16 maggio 2008 –
passata in giudicato - con la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di
Lugano-Citta ha inflitto al convenuto una multa disciplinare di fr. 75.- per
non avere consegnato la dichiarazione fiscale valevole per l’imposta cantonale
e per l’imposta federale diretta 2006 (doc. B, C);
che chiamato
a esprimersi, con osservazioni del 15 novembre 2012 il convenuto ha chiesto la
reiezione dell’istanza, ponendo in compensazione l’importo fr. 200.- che lo
Stato del Canton Ticino gli deve a titolo di ripetibili, come da decisione 30 settembre
2011 della Camera civile dei reclami riferita ad altra (analoga) procedura (inc.
16.2010.38; doc. 2);
che il 14
Considerandi
gennaio 2013 il procedente, cui sono state trasmesse le citate osservazioni per
replica, ha comunicato il ritiro dell’istanza di rigetto dell’opposizione in
quanto il debito di imposta è stato pagato;
che con
decisione del 29 gennaio 2013, notificata al convenuto il 12 febbraio successivo,
il Giudice di pace del circolo di Giubiasco ha stralciato dai ruoli la causa,
rinunciando al prelievo di spese e della tassa di giustizia,
che egli
ha ricordato che nelle osservazioni all’istanza il convenuto non ha contestato l’azione
esecutiva promossa nei suoi confronti, per cui le spese esecutive e giudiziarie
dovrebbero essere poste a suo carico;
che, d’altra
parte, sempre secondo il primo giudice, la parte istante ha dichiarato che il
debito è stato interamente pagato, di modo che cui vi è da ritenere che le
spese esecutive siano state conteggiate;
che per quanto
riguarda le spese giudiziarie e l’indennità richieste dal convenuto nelle sue
osservazioni del 15 novembre 2012, il Giudice di pace ha rilevato che all’escusso
non può essere riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili, poiché l’importo
posto in esecuzione era dovuto e non contestato nella sua essenza, mentre che
il problema non si pone per la parte istante, avendo essa rinunciato alle
ripetibili;
che per
quanto riguarda le spese giudiziarie, ha infine rilevato il Giudice di pace, vista
la situazione, si giustifica rinunciare alla tassa di giustizia e di farsi
carico delle spese sopportate per la trasmissione degli atti, per un importo di
fr. 36;
che
contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 22 febbraio 2013 facendo
carico al primo giudice di non avere compreso che la parte istante abbia in
realtà desistito dalla sua istanza, il che impone la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere l’istanza di rigetto per avvenuta desistenza,
con conseguente condanna del procedente al pagamento delle relative spese giudiziarie
e di un’indennità a suo favore di fr. 300.-, e di riconoscergli pure un’indennità,
sempre fr. 300.-, per la procedura di reclamo,
che chiamata
a esprimersi sul reclamo la parte istante è rimasta silente;
che la
fattispecie è diversa dallo scenario prospettato dal reclamante;
che,
infatti, non vi è dubbio che sia l’avvio della procedura esecutiva, sia la presentazione
dell’istanza di rigetto dell’opposizione erano pienamente giustificate,
disponendo a quel momento il creditore di un inoppugnabile titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e non potendo allora il convenuto
avvalersi di nessuna delle eccezioni liberatorie previste dall’art. 81 cpv. 1 LEF,
in particolare non potendo egli allora ancora porre in compensazione l’importo
di fr. 200.-, dato che la decisione della Camera dei ricorsi civili che gli ha riconosciuto
tale importo è successiva, ossia del 30 settembre 2011;
che ritirando
l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione a seguito di tale evento, e in
particolare una volta preso atto che nelle sue osservazioni all’istanza il convenuto
si era proposto di saldare la pendenza con quanto riconosciutogli con la menzionata
sentenza, l’istante non ha desistito dalla procedura in quanto avrebbe riconosciuto
di avere sbagliato presentando l’istanza di rigetto dell’opposizione del 17 marzo
2011, ma si è limitato a chiudere il caso per (successivo) pagamento di quanto
richiesto;
che
optando per una sostanziale soluzione di pareggio il Giudice di pace ha per finire
semmai statuito a favore del convenuto, di fatto acquiescente di fronte
all’azione di controparte, che ha implicitamente riconosciuto ponendo in
compensazione il proprio credito sorto successivamente;
che ne
discende la reiezione del reclamo;
che, di
principio, le spese andrebbero caricate al reclamante, soccombente (art. 106
cpv. 1 CPC);
che,
tuttavia, considerato che l’incasso sarebbe di difficile attuazione, si
prescinde eccezionalmente dal prelevare spese di giudizio;
Dispositivo
per questi motivi,
richiamto l’art. 48 b LOG
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese giudiziarie.
3. Notificazione a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
135.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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