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Decisione

14.2013.36

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di lavoro quale riconoscimento di debito per pretese salariali. Spetta al debitore rendere verosimile l'eccezione di avvenuto pagamento. Divieto di nova

5 aprile 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

del 5/7 dicembre 2012 CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento di fr. 4'317.--, indicando

quale titolo di credito: “Parte salario settembre e ottobre 2012; quota parte

tredicesima e quattordicesima.” Interposta tempestiva opposizione dall’escussa,

la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace

limitatamente a fr. 3'817.--.

B. L’istante fonda la sua

pretesa su un contratto di lavoro stipulato il 31 maggio 2012 con RE 1, con cui quest’ultima si è impegnata a versarle un salario annuo lordo di fr. 49'000.--comprendente

l’8.33% di tredicesima mensilità e l’8.33% di quattordicesima mensilità,

rispettivamente un salario mensile di fr. 3'500.-- lordi, da pagarsi alla fine

di ciascun mese solare (doc. 3). La procedente ha poi prodotto una lettera del 31 agosto 2012, con cui la datrice di lavoro le ha disdetto il contratto per l’8 ottobre 2012 (doc. 4), diversi estratti conto postali (doc. 5) e due conteggi del 7

rispettivamente uno più aggiornato del 20 dicembre 2012 (doc. 6), indicanti quanto segue:

Salario lordo

Giugno 3'500.00

Luglio 3'500.00

Agosto 3'500.00

Settembre 3'500.00

Ottobre 875.00

Tredicesima 1'239.58

Quattordicesima 1'239.58

Totale 17'354.16

Sui citati conteggi l’istante ha

pure indicato le deduzioni per i salari sopra menzionati, ossia per

AVS/AI/IPG/AD il 6.25%, per l’assicurazione infortuni l’1.54%, per l’assicurazione

malattia lo 0.436% e la deduzione per la LPP per i mesi da luglio a ottobre. Ritenuto

un ultimo versamento di fr. 500.--, avvenuto il 14 dicembre 2012, risultante dagli estratti del suo conto postale (doc. 5), la procedente ha ridotto l’importo

richiesto da fr. 4'317.-- a fr. 3'817.-- (doc. 6).

C. Entro il termine fissato la

convenuta non ha presentato osservazioni.

D. Con decisione del 18 febbraio 2013 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha accolto l’istanza,

ritenendo il contratto di lavoro prodotto valido riconoscimento di debito ai

sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo preteso dall’istante.

E. Con il

reclamo RE 1 sostiene che l’istante non ha sostanziato l’ammontare dell’importo

posto in esecuzione, non avendo prodotto alcun conteggio, ma solo una tabella

da lei allestita, per cui non è dato sapere quale è il salario per il mese di

settembre e di ottobre 2012 rispettivamente a quanto ammonta la quota parte di

tredicesima e di quattordicesima. Secondo la reclamante non è inoltre possibile

evincere a quanto ammonta l’importo complessivo degli stipendi versati, non

essendo stato prodotto l’estratto conto postale del mese di giugno 2012. Avendo

poi l’escutente lavorato per un solo mese nel primo semestre e 3 mesi nel

secondo, non ha diritto a fr. 1'137.61 per la tredicesima rispettivamente per

la quattordicesima mensilità, per cui l’incompleta documentazione prodotta da

controparte non permette di determinare facilmente l’importo preteso secondo

riscontri oggettivi. La reclamante sostiene poi che l’istante ha violato due

disposizioni contrattuali relative ai diritti sulle invenzioni e sul design e al

divieto di concorrenza stipulato tra le parti.

F. Delle

osservazioni del 18 marzo 2013 di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

in

diritto:

1.

Secondo l‘art. 319 lett. a

CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili

di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a

tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex. art.

80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.

In base all’art. 320 CPC

con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

(lett. a), sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

In virtù dell’art. 82 cpv.

1.

LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante

atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto

provvisorio dell’opposizione.

3.1

La nozione di riconoscimento

di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non

è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

3.2

Il giudice del rigetto

accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo)

se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se

vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto

esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai

documenti prodotti (cfr. Cometta, op.

cit., pag. 331; Staehelin, Basler Kommentar

zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,

Losanna 2000, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad

c).

3.3

Il contratto di lavoro è un

contratto sinallagmatico che, sottoscritto dal datore di lavoro, autorizza a

concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione per il salario ivi indicato,

dedotti gli oneri sociali. Non può però essere concesso il rigetto dell’opposizione

quando il datore di lavoro sostiene in modo convincente che il lavoratore non

ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario

– ritenuto che solo sostenerlo non è sufficiente – e nel caso in cui queste

eccezioni non possono essere subito infirmate dal lavoratore (Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82

LEF).

3.4

Con il reclamo la convenuta

rileva come agli atti non risulti alcun conteggio o busta paga, per cui, avendo

l’istante unicamente prodotto quale doc. 6 una tabella apparentemente da lei

allestita, non è dato sapere a quanto ammontava il suo salario netto, quale

parte di salario per i mesi di settembre e ottobre non è stata versata, né a

quanto ammonta la quota parte di tredicesima e quattordicesima, per cui la documentazione

prodotta, secondo la reclamante, non può costituire valido riconoscimento di

debito.

a) Orbene, come ricordato

sopra (consid. 3.2), è compito del giudice del rigetto accertare d’ufficio e in

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione

prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv.

1.

LEF. Nel presente caso l’istante ha prodotto il contratto di lavoro

sottoscritto dalla convenuta, da cui si evince che il salario mensile ammontava

a fr. 3'500.-- lordi, da pagarsi alla fine di ciascun mese solare (clausola

2.

). Secondo le clausola 2.2 e 2.3 del contratto la quattordicesima mensilità doveva

essere versata nel mese di luglio, mentre la tredicesima mensilità doveva

essere pagata nel mese di dicembre. In ambedue i casi, le parti hanno stabilito

che se alle predette date il dipendente non avesse lavorato per RE 1 per un

periodo di un anno, le mensilità supplementari sarebbero state calcolate “pro

rata”.

b) Ora, contrariamente a quanto

sostenuto dalla reclamante, da queste clausole si evince che, essendo il rapporto

di lavoro tra le parti stato sciolto per l’8 ottobre 2012, la tredicesima e la quattordicesima mensilità dovevano essere pagate pro rata temporis per

quattro mesi da giugno a settembre oltre che per una settimana del mese di

ottobre 2012. Dall’esame del conteggio più aggiornato del 20 dicembre 2012, prodotto dall’istante, si deduce facilmente che quest’ultima, oltre che al salario

per il periodo lavorativo durato da giugno all’8 ottobre 2012 (4 x fr. 3'500.–

+ ¼ fr. 3'500.–), ha tenuto conto della tredicesima e della quattordicesima

mensilità per 4 mesi e una settimana (4,25/12 x fr. 3'500.–), che ha effettuato

le deduzioni per AVS/AI/IPG/AD, per l’assicurazione infortuni e l’assicura­zio­ne

malattia dai salari dei mesi da giugno a settembre e per una settimana di

ottobre 2012 così come dagli importi pro rata temporis della tredicesima

e quattordicesima mensilità, e che ha dedotto la LPP solo per i salari dei mesi

da giugno a settembre oltre che per una settimana del mese di ottobre 2012, per

giungere all’importo netto di complessivi fr. 15'226.21. Da questo importo la

procedente ha sottratto i versamenti effettuati dalla reclamante, indicati in fr.

11'409.23, per i quali ha prodotto alcuni estratti del suo conto postale (doc.

5), per giungere all’importo preteso di fr. 3'817.--. Il conteggio dell’escutente

risulta conforme al contratto. La reclamante non contesta le deduzioni dei

contributi sociali operate dall’escutente. Ebbene non spettava a quest’ultima

dimostrare l’importo del suo salario netto bensì alla stessa reclamante rendere

almeno verosimile che gli importi ch’essa è legalmente tenuta a trattenere

superassero quanto calcolato dalla lavoratrice, poiché allegare che il

lavoratore ha il diritto di ricevere solo il salario netto equivale ad

eccepire, nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF (cfr. infra ad consid. 4), il

pagamento (in tal senso: Staehelin,

op. cit., n. 43 a cui rinvia il n. 126 ad art. 82) o almeno l’estinzione per

compensazione della parte del salario lordo corrispondente ai contributi

sociali.

4.

Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF

132.

III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni

non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere

sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82).

4.1

La reclamante sostiene che non è possibile determinare

l’importo complessivo degli stipendi versati, non avendo l’escutente prodotto

l’estratto conto postale del mese di giugno 2012. Misconosce però che, in virtù

dell’art. 82 cpv. 2 LEF, incombeva semmai a lei, reclamante, l’onere di rendere

verosimile di aver pagato più di quanto indicato nel conteggio prodotto dalla

lavoratrice.

4.2

Con il reclamo la convenuta lamenta

anche la violazione da parte dell’istante di clausole contrattuali relative al

divieto di riutilizzare e rivendere software da lei sviluppato (clausola 4.3) e

di concorrenza (clausola 5.1). Sennonché, queste allegazioni, in quanto fatte

valere per la prima volta davanti a questa Camera, in applicazione dell’art.

326.

cpv. 1 CPC sono a priori inammissibili.

4.3

Ne consegue che il contratto

di lavoro in esame costituisce, come correttamente ritenuto in prima sede,

valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo

di fr. 3'817.--.

5.

Il

reclamo va quindi respinto.

La tassa di giustizia segue

la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; 95 cpv. 2 e 106 cpv. 1 CPC). Non si

assegnano indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), l’istante

nulla avendo richiesto né giustificato al riguardo.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr.

350.--, già

anticipata dalla

reclamante, resta a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

-

;

-

.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace di Lugano Ovest.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso

della vertenza, di fr. 3'817.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).