14.2013.40
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3 giugno 2013Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.40
Lugano
3 giugno 2013
SL/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione promossa
con istanza 17 ottobre 2012 da
RE
1
(patrocinata
dall' PA 1)
contro
CO
1
(patrocinata
dall' PA 2)
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da CO 1 al precetto
esecutivo n. __________ del 25/28 settembre 2012 dell'UE __________;
sulla
quale istanza il Pretore __________, con decisione 18 febbraio 2013 (inc.
SO.2012.4586), ha così stabilito:
“1. L'istanza è
respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 500.– sono poste a carico di parte istante, la quale dovrà rifondere fr. 1'500.–
alla parte convenuta a titolo di ripetibili.
3. omissis.”
Decisione
impugnata dalla società istante che con reclamo 7 marzo 2013 ne postula la riforma
nel senso di accogliere l'istanza e rigettare quindi in via definitiva l'opposizione
al precetto esecutivo in esame, protestate tasse, spese e ripetibili in entrambi
Fatti
i gradi di giudizio;
preso
atto che con risposta al reclamo 3 aprile 2013 la società escussa ne ha proposto
la reiezione, protestate spese e ripetibili;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ del 25/28 settembre 2012 dell'UE __________, RE
1 ha escusso CO 1, nella persona del suo amministratore unico __________, per
la somma di fr. 139'621.20 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2009. Quale
titolo di credito ha indicato: “Contratto di locazione e sentenza della
Pretura __________, del Tribunale d'appello e del Tribunale federale” (doc.
A). Interposta tempestiva opposizione, la società procedente ne ha chiesto il
rigetto definitivo.
B. La
pretesa si fonda sul contratto 1° settembre 1999 con cui CO 1 ha preso in
locazione, con effetto dal 1° gennaio 1998 e fino al 31 dicembre 2008,
prolungabile di ulteriori 7 anni (31 dicembre 2015), l'immobile a uso
commerciale situato sulla part. __________ RFD __________ appartenente a RE 1 e
adibito all'esercizio di attività fitness e wellness (doc. E pag. 2 n. 5). Il
canone d'affitto è stato fissato in fr. 350'000.– annui (fr. 29'166.65 mensili)
indicizzabile e pagabile anticipatamente ogni mese (doc. E pag. 2 n. 3). Agli
atti figurano poi la decisione 7 dicembre 2010 della Pretura __________, che per
adeguamento all'indice dei prezzi ha aumentato la pigione annua a fr.
375'002.80, ossia fr. 31'250.25 mensili dal 1° gennaio 2007 (doc. B pag. 3),
confermata dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello il 14 novembre
2011 (doc. C pag. 5) e dal Tribunale federale il 2 luglio 2012 (doc. D pag. 5).
L’istanza consta pure di due moduli per la notifica di aumenti di pigione (doc.
F e G), della diffida per mora 26 luglio 2012 (doc. H), della procura (doc. I),
della copia di un estratto dottrinale (doc. L), di una comunicazione 20 novembre
2012 del Tribunale federale (doc. M) e di varia corrispondenza indirizzata alla
società convenuta (doc. N a Q).
C. In
occasione dell'udienza tenutasi il 7 dicembre 2012, la società istante ha
confermato la sua richiesta. La società convenuta vi si è invece opposta. A suo
dire le decisioni prodotte da controparte non erano di natura condannatoria,
bensì costitutiva rispettivamente di accertamento. Come tali pertanto non
costituivano un titolo di rigetto definitivo. La pretesa era ad ogni modo estinta
per compensazione con crediti a suo favore a loro volta fondati su decisioni
giudiziarie. Fra questi la pretesa di fr. 210'667.–, riconosciuta con decisione
di ultima istanza cantonale, relativa alla riduzione della pigione (del 20%) a
seguito di difetti patiti dalla convenuta fino al 30 giugno 2005, con il
rilievo che il giudizio di rinvio disposto in sede federale riguardava solo
l'esame di un difetto (supplementare) che l'autorità cantonale non aveva
considerato. Opponeva inoltre in compensazione il credito per ripetibili e
spese di fr. 60'100.– e quello di fr. 91'861.75 per il rimborso di fatture di
fornitura di energia pagate a torto dalla società convenuta, nonché la pretesa
di fr. 490'001.20 corrispondente a suo dire alla riduzione per difetti dopo il
1° luglio 2005, la quale compensava ampiamente l'aumento dovuto all'indicizzazione
della pigione riconosciuto dal 1° gennaio 2007 e che la società istante
rivendicava fino a concorrenza di fr. 139'601.20 (fr. 2'083.60 x 67 mesi). Tenuto
conto dei rispettivi rapporti di dare e avere, ad ottobre 2012 il credito
residuo ancora a favore della società convenuta assommava ancora a fr.
385'012.65 (tabella riassuntiva al doc. 44). Quest’ultima infine sosteneva che
i crediti compensanti non erano prescritti.
Con
replica orale la società istante ha ribadito il suo punto di vista e rilevato
che i crediti posti in compensazione non inficiavano il titolo di rigetto
definitivo -non essendo in particolare la decisione di rinvio del Tribunale
federale passata in giudicato né esecutiva- oltre ad essere persino prescritti.
Riproposti i suoi argomenti, la società convenuta ha contestato l'intervenuta
prescrizione dei propri crediti.
D. Con
decisione 18 febbraio 2013 il Pretore ha respinto l'istanza. Premessa alla
concessione del rigetto definitivo dell'opposizione era la presenza agli atti di
una decisione condannatoria. E, per il primo giudice, quelle su cui la società
istante aveva fondato la propria richiesta non erano tali. Invero la
documentazione agli atti poteva legittimare il rigetto a titolo provvisorio
dell'opposizione. Se non che, da questo punto di vista, l'eccezione di
compensazione proposta dalla società convenuta appariva sufficientemente
liquida e fondata. Il credito di fr. 210'667.– da ricondurre alla riduzione
della pigione per difetti constatati fino al 30 maggio 2005 si fondava su una decisione
giudiziaria che, su questo punto, il rinvio disposto dal Tribunale federale non
rimetteva in discussione. D'altra parte poi, non risultava nemmeno che i
difetti che avevano legittimato la riduzione complessiva del 20% dopo il 18
marzo 2005 fossero stati nel frattempo eliminati. Anche il credito per spese e
ripetibili, come le pretese per fatture dell'__________, erano supportati da valide
decisioni. Della differenza tra l'importo complessivo posto in compensazione di
fr. 385'012.65 e la somma qui in esecuzione (fr. 139'621.20) il Pretore avrebbe
per il resto tenuto conto nella parallela procedura di rigetto provvisorio
avviata dalla società istante e nel contesto della quale la società convenuta
aveva parimenti proposto analoga eccezione di compensazione.
E. Con
il reclamo in esame la società istante propone di riformare il giudizio
impugnato, rigettando in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo. La
reclamante contesta l'assenza di un valido titolo di rigetto, la decisione
pretorile di adeguamento della pigione essendo sufficientemente precisa
riguardo sia all'obbligo pecuniario a carico della società convenuta che al
“quantum” dovuto. Infondata poi l'eccezione di compensazione di fatto non sorretta
da decisioni giudiziarie passate in giudicato ed esecutive.
La
società convenuta ha avversato il reclamo per motivi di cui, se necessario, si
dirà nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC
sono impugnabili mediante reclamo -tra l'altro- le decisioni inappellabili
di prima istanza in tema -per quanto qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione
giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per
l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta
al reclamo deve poi essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2
CPC). La competenza a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di
esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Ciò detto, presentato il 7
marzo 2013 avverso la decisione 18 febbraio 2013, notificata il medesimo giorno
e recapitata alla società istante il giorno 25 febbraio 2013 (estratto “Tracciamento
degli invii” 11 marzo 2013), il reclamo risulta quindi tempestivo.
L'impugnazione è stata intimata alla società convenuta il 26 marzo 2013 e
ritirata l'indomani. Il termine di dieci giorni, scaduto sabato 6 aprile 2013,
si è protratto al primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC) ossia lunedì
8.
aprile: di modo che, pure la risposta al reclamo risulta ammissibile.
2.
Giusta l'art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto che
l'accertamento manifestamente errato dei fatti. La società reclamante ribadisce
l'esistenza di un valido titolo di rigetto definitivo (reclamo, pag. 4 seg. n. 4 a 7) e contesta la legittimità delle eccezioni proposte dalla controparte (reclamo, pag. 6 seg. n. 8 a 10). Ma invano.
3.
Per l'art. 80 cpv. 1 LEF se
il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Una decisione
civile svizzera è esecutiva se è passata in giudicato (art. 336 cpv. 1 lett. a
CPC) e il giudice non ne ha sospeso l'esecuzione (art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 1
lett. a CPC) oppure se, pur non essendo ancora passata in giudicato, è stata dichiarata
eseguibile anticipatamente (art. 336 cpv. 1 lett. b CPC) (Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed.,
Basilea 2010, n. 7 ad art. 80). Una decisione non è comunque esecutiva prima di
essere stata notificata (Staehelin, op.
cit., n. 7b ad art. 80).
La concessione del rigetto
definitivo dell'opposizione presuppone la pronuncia di una condanna ad una
prestazione (“Leistungsurteil”), e in linea di massima non può quindi fondarsi
né su una decisione di mero accertamento (“Feststellungsurteil”) né su
una decisione costitutiva (“Gestaltungsurteil”): il giudizio deve pertanto
contenere una chiara condanna al pagamento di una somma di denaro rispettivamente
alla prestazione di una garanzia (Staehelin,
op. cit., n. 6 e 38 ad art. 80; Vock,
in: Kurzkommentar, SchKG, Basilea 2009, n. 3 e 18 ad art. 80).
4.
Nel caso specifico il primo
giudice ha evidenziato che la decisione 7 dicembre 2010 del Pretore __________
stabiliva che “la pigione annua è aumentata a 375'002.80 pari a fr.
31'250.25 mensili a far tempo dal 1° gennaio 2007” (doc. B pag. 3 n. 1§), che questo giudizio aveva trovato pacificamente conferma sia in sede
di appello (doc. C) sia davanti al Tribunale federale (doc. D), che nondimeno
lo stesso non caratterizzava una sentenza condannatoria e, pertanto, che in
definitiva tutto ciò precludeva “la possibilità di concedere il rigetto
definitivo dell'opposizione” (decisione impugnata, pag. 5 in alto). Dal canto suo la società reclamante obietta che la citata clausola rappresenta una base
contabile precisa per rivendicare dalla società escussa l'adeguamento della
pigione (reclamo, pag. 4 n. 5) e che, nel contesto del rapporto contrattuale in
essere fra le parti, sancisce un chiaro obbligo pecuniario a suo carico (reclamo,
pag. 5 n. 6). La censura non può tuttavia essere condivisa. In effetti la
possibilità di contestare l'aumento di una pigione indicizzata in applicazione
dell'art. 270c CO (quale lex specialis dell'art. 270b CO [Higi, in: Zürcher Kommentar, Teilband
V2b, 4a ed.,
Zurigo 1998, n. 8 ad art. 270c e 270d], quell'aumento essendo riconducibile al
solo adeguamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo [doc. B pag. 2 n.
4b seg. e n. 6a]) rientra -come in generale le contestazioni ai sensi degli
art. 270 segg. CO- fra i diritti formali riconosciuti al conduttore a protezione
da pigioni o altre pretese abusive del locatore (cfr. titolo introduttivo agli
art. 269 segg. CO) (Higi, op.
cit., n. 3 seg. ad art. 270c-270d). Come tali dal profilo giuridico rappresentano
delle azioni costitutive (Markus,
in: Berner Kommentar, ZPO, Band I, Berna 2012, n. 13 segg. e n. 17 ad art. 87
con rinvii; Weber, in: Basler
Kommentar, OR I, 4a ed.,
n. 5 ad art. 270a e n. 4a ad art. 270b; Higi, op. cit., n. 57 ad art. 270, n. 4 ad art. 270a,
che qualifica invero di azione di accertamento quella fondata sull'art. 270b
[n. 13 ad art. 270b]). In quanto “Gestaltungsurteil”
(rispettivamente “Feststellungsurteil”) il giudizio così ottenuto non può
pertanto essere considerato alla stregua di un valido titolo di rigetto
definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF (sopra, consid. 3), bensì semmai, insieme
al contratto di locazione scritto e -rispettivamente- al modulo ufficiale di notifica
dell'aumento, un titolo di rigetto provvisorio giusta l'art. 82 LEF (Higi, op. cit., n. 84 ad art. 270, n.
104.
ad art. 270a e n. 14 ad art. 270b). Vero è che il Tribunale
federale ha riconosciuto la qualità di titolo di rigetto definitivo alla
decisione di reiezione dell’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2
LEF) sebbene sia di mero accertamento (DTF 134 III 660 consid. 5.4 e il rinvio
alla DTF 127 III 233-234, consid. 3), ma ha così tenuto conto della natura
particolare dell’azione, che si distingue dall’azione (condannatoria) di accertamento
del credito vantato dall’escutente (art. 79 LEF) solo per l’inversione del
ruolo procedurale delle parti, e per il resto statuisce anch’essa con forza di
cosa giudicata sull’esistenza e l’esigibilità del credito posto in esecuzione.
Al contrario, la decisione che accerta l’aumento della pigione, come la sentenza
di moderazione degli onorari dell’avvocato (DTF 106 Ia 340 consid. 3 citata in DTF
127.
III 234 consid. 3a), non statuisce sul principio stesso del credito posto
in esecuzione bensì solo sull’importo dell’aumento (rispettivamente
dell’onorario). Di modo che, al riguardo, la decisione impugnata merita
senz'altro conferma, ciò che rende inutile l’esame delle censure relative alla
questione della compensazione.
5.
Tutt’al più ci si potrebbe
chiedere, alla stregua del primo giudice, se il titolo prodotto dalla
reclamante possa giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione.
5.1
La questione al riguardo non
è affatto scontata, giacché la convenuta incentra l’intero reclamo sulla
sentenza 7 dicembre 2010 del Pretore del Distretto di Lugano, che qualifica
come titolo di rigetto – a suo dire definitivo – mentre già si è detto che la
stessa potrebbe costituire un titolo di rigetto provvisorio solo con altri
documenti (consid. 4), che non spetta a questa Camera ricercare d’ufficio
negli atti di causa. D’altronde, la pronuncia di un tipo di rigetto diverso rispetto
a quello richiesto richiede che l'escusso sia stato preventivamente avvertito al
riguardo (Staehelin, op. cit., n.
39.
ad art. 84), così da consentirgli di difendersi con cognizione di causa,
segnatamente perché il grado di prova delle eccezioni varia a dipendenza del genere
di rigetto considerato (prova documentale ex art. 81 cpv. 1 o semplice verosimiglianza
ex art. 82 cpv. 2 LEF). E, di fatto, nel presente caso ciò non sembra sia avvenuto.
5.2
Comunque sia, la decisione
impugnata andrebbe confermata anche se fosse ammessa l’esistenza di un titolo
di rigetto provvisorio, perché come stabilito dal Pretore l’eccezione di
compensazione sollevata dall’escussa appare verosimile. La reclamante
misconosce al riguardo che la questione è disciplinata dall'art. 82 cpv. 2 LEF,
secondo cui il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno
che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da
infirmare il riconoscimento di debito. Esse non devono essere provate con
documenti (esigenza posta invece dall’art. 81 cpv. 1 LEF), ma solo sostanziate
in modo perlomeno verosimile, nel senso che a conforto delle allegazioni devono
esserci riscontri oggettivi (Staehelin,
op. cit., n. 87 seg. ad art. 82; Gilliéron,
op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op.
cit., pag. 350 con rif.). In concreto -come ritenuto dal Pretore- adempie a questi
requisiti il credito posto in compensazione dalla società convenuta di fr. 210'667.–
(verbale, pag. 5 in basso) fondato sulla decisione 15 novembre 2011 della seconda
Camera civile del Tribunale d'appello dove è stato -fra l'altro- stabilito che “RE
1.
è condannata a versare a CO 1 fr. 210'667.–” (doc. 23 pag. 23 n.
I/2/2.2), somma riconosciutale a titolo di riduzione della pigione per difetti (segnatamente
spifferi provenienti dalla vetrata della piscina, assenza di pulizia nel
piazzale antistante l'ente locato e infiltrazioni d'acqua dal tetto nella
grande sala di aerobica) tra il 15 settembre 2003 e il 30 giugno 2005 (doc. 23
pag. 21 consid. 15 e 16). Chiamato a pronunciarsi sui rispettivi ricorsi in
materia civile introdotti dalle parti in causa, il Tribunale federale ha da un
canto -per quanto ammissibile- respinto quello della società procedente (doc. 24
pag. 10 n. 1). In parziale accoglimento del ricorso della società convenuta -nei
limiti della sua ammissibilità- ha poi effettivamente annullato la citata decisione
15.
novembre 2011 “nella misura in cui non riconosce una riduzione della
pigione in seguito all'asserita privazione dell'area di posteggio vicino alla
piscina e con riferimento agli oneri processuali e alle ripetibili della sede
cantonale” e così disposto il rinvio della causa “all'autorità inferiore
affinché decida tale richiesta di riduzione e a seconda dell'esito proceda ad
una nuova ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili”, ma stabilendo
parimenti che “per il resto, il ricorso è respinto” (doc. 25 pag. 10 n.
1). Non può quindi esservi motivo di dubitare che, in quanto riferito alla
condanna della società locatrice a versare alla società escussa fr. 210'667.–,
il dispositivo cantonale non abbia trovato piena conferma in sede federale (Heimgartner/ Wiprächtiger, in: Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed., Basilea 2011, n.14 e 28 ad art. 61; Von Werdt, in: Bundesgerichtsgesetz
(BGG), Berna 2007, n. 8 ad art. 61). Questo risponde senz'altro e ampiamente
ai presupposti di verosimiglianza sanciti dall'art. 82 cpv. 2 LEF. Poiché
l’importo del credito compensante è superiore a quello della pretesa posta in
esecuzione (fr. 139'621.20) l’istanza sarebbe quindi in ogni caso dovuta essere
respinta.
6.
ll reclamo va respinto e il
giudizio impugnato confermato. Davanti a questa Camera le spese processuali (art.
95.
cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), insieme all'obbligo di rifondere
un'indennità (art. 95 cpv. 3 CPC) in base al Regolamento sulle ripetibili (RL
3.1.1.7
), seguono la soccombenza della società reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC).
Ai fini dell'indicazione
dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso
determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 139'621.20.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 80 e
82.
LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1 e 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il
Regolamento sulle ripetibili e la LTF;
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto.
2.
La
tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 800.–, già anticipata dalla società
reclamante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr.
1'000.– a titolo di ripetibili.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza è di fr. 139'621.20, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).